ALCUNI DOCUMENTI

Secolo XVI

 

 

Articolo degli Statuti che regolava l’uso dell’acqua del Fiume per le operazioni di concia

 

Dello adacquare.

Item che non sia persona alcuna che pigle ne impedisca la aqua che corre dalle potheche de contrarie dalo ponte in bascio excepto chi havesse bisogno de adacquare che sello pozza pigliare et tenere hore vinti quattro incomenzando dala matina et passate le ditte vinti quattro hore essendoge alcuno che volesse detta aqua per adacquare ut supra, lo debia relaxare et retornare alo curso del fiume et circa llo dicto adacquare se debia observare questo ordine che chi primo have la poxessione primo se pozza piglare lacqua non sela trovando havere pigliata altro et tenerela per le dette vinti quattro hore et po relaxarela ad chi sta adpresso ad ipso si la vole o ad altro chi ge la adomanda et cussi se habia da adacquare gradatim et ad vicende et luno non la pozza tenere ad latro ut supra ala pena de tari duj, la mitate ala corte et la mita ad chi accusa. Placet.

 Questo importante capitolo si riferisce alle concerie poste lungo il fiume, dal ponte del Toppolo in giù e al loro antico sistema di concia. È prevista una turnazione per l’uso dell’acqua, che era di uso comune e non era soggetta ai tributi feudali perché in quel tempo il fiume e parte delle terre erano dell’episcopio di Salerno.

 

Alcuni atti notarili riguardanti la compravendita di prodotti per la concia

 

 

1521, febbraio 13.

Crispiano e Marco de Grasso aprono con Miola de Rubino una situazione debitoria di ducati 35 ex venditione centum et due porcinis corredatore in nigro et interscatore in albo che sarà chiusa in rate di ducati 12 alla fiera di Atripalda del mese di aprile e di ducati 23 nel mese di giugno. Giudice a contratti: Luca Ronca. Testi: Rubino de Rubino, Laurenzio de Fasanella, Matteo de Rubino, Massale de Rutolo.

 

1521, febbraio 22

Gilberto de Giliberto apre con Alessandro Ronca un debito di ducati 17 ex venditione certe quantitatis solore consiatore et pellium da estinguere a fine agosto. Giudice a contratti: Iacobo de Petrone. Testi: Alessandro de Giaquinto, Minico de Donato, Luciano de Guarino.

 

1521, maggio 16. (f. 251r).

Convenzione tra Alessandro Ronca e Antonio de Megliore che promette di consegnare entro luglio, in Solofra, 6 cantara de summacho attum ad consiandum pelles bonum et attum ad recipienda per ducati 19 che il Ronca pagherà in due rate di ducati 12 e ducati 7 delle quali l’ultima alla conclusione della consegna. Giudice a contratti: Angelo Fasano. Testi: P. Cola de Alfano, Paulo de Giliberto, Cola de Jannectasio, Galante de Giaquinto.

 

1522, luglio 12.

Luca Fortunato di Seyti e Marco Crispiano di Giffoni aprono con Alessandro Ronca e P. Cola de Alfano una situazione debitoria di once 11 per la consegna e il prezzo di lane lunghe da chiudere in settembre. Giudice a contratti: Parmisano de Troisio. Testi: Domaschino Ronca, Vincenzo de Alfano, Alfonso de Troisio, Defendino Ronca, Margarito de Alfano.

 

1522, luglio 11.

Francesco de Giliberto apre con Iacobo de Francesco Giliberto un debito di ducati 44.1 per la vendita certe quantitatis bachare corredatare et scarpare maschulinare et femmininare da estinguere metà in agosto e metà a settembre. Giudice a contratti: Parmisano Petrone. Testi: Hieronimo Vigilante, Galante de Raguso, Stasio Forino, Antonello de Guarino, Valerio de Garzillo.

 

1521, luglio 14.

M. Antonio Pirulo riceve da Hercole de Troisio ducati 7 per la consegna di certe quantitatis de verzi de ponente alla fiera di Salerno del mese di settembre. G: Parmisano Petrone, Vincenzo Guarino, Ludovico Ronca, Battista de Caropreso.

  

Tomasetto de Guarino e Pirro de Giliberto ricevono di once 20 da Delettuoso de Giliberto per la vendita di centum corea, bachare consiatore de mirto in albo da estinguere a fine mese e alla fiera di Salerno di settembre. Giudice a contratti: Brando Grasso. Testi: Gasparro de Lauro, Tore de Garzillo, Herculo de Simonetto Garzillo, Giovanni Ronca, Alberico de Petrone, Salvaggio de Pirulo. (Estinto il 22 settembre. Testi: Nardo de Liotta, Tore de Garzillo e Battista de Giliberto).

 

Antonio de Andrea Guarino riceve da Costantino de Giliberto ducati 14 per pellium montonatore consiatore de mirto in albo da pagare il 25 giugno. Giudice: Brando de Grasso. Testi: Varto de Garzillo, Gentile Giliberto, Ferrante Giliberto. (Estinto il 20 ottobre 1523. T: Belardino de Vigilante).

 

Questi atti di compravendita erano alla base della contrattazione commerciale. Con essi si instaurava tra i due soggetti un particolare patto societario che copriva lo spazio di un affare. Da una parte c’era il mercante-finanziatore che non dava il denaro, ma la merce ed era in una posizione più sicura, dall’altra il mercante-imprenditore che metteva in moto l’attività mercantile correndo i rischi ad essa legati ed impegnandosi a chiudere la situazione debitoria in date precise, spesso dilazionate, sempre accettando la clausola delle penali.

 

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UN CONTRATTO DI LAVORO

Era detto submissio

Mattia de Preziuso de li Cesinali di Atripalda submisit se et artem et industriam sua ad lavorandi et serviendi Germano de Giliberto nell’arte della consaria per 6 anni, si impegna di fare ogni cosa bene et fideliter, legaliter et non discendere. Il Giliberti a sua volta promette di dare et pagare eiusdem conduttore ducati 13 entro il tempo stabilito, col patto, per il contraente, che se desisteretur sine licentiam et iniusta causa [...] amittat eius salarium predittum. Il Giliberti ancora si impegna di nutrire, calzare, vestire ac dare lettum secundun usum Solofre; altro patto è che dittus Germanus habeat donare ditto Mattia, ultra dittum salarium, tari 15, quo ditto Mattia possit implicare et explicare in ditta arte sub utilitatibus ditti Germani. Giudice a contratti: Iacobo Ronca. Testi: Dionisio Ronca, Mattio de Garzillo, Sabato Petrone, Vincenzo de Coramino, Dattulo de Arciolo di Atripalda.

Questo tipo di contratto era redatto dinanzi ad un notaio, alla presenza del giudice e dei testimoni. Alcuni termini dell’accordo erano precisati ad usum Solofre, il che indica le origini consuetudinarie di questo lavoro. Il Maestro si obbligava di dare al famulo l’alloggio (dare letto secondo le possibilità), il vitto, il vestire e il calzare, a volte si aggiungeva una specie di tuta da lavoro o la solatura delle scarpe. L’operaio si impegnava in obblighi di fedeltà (servire fideliter, legaliter, sollicite et sine dolo et fraude, facere quecumque servitia iusta, possibilia honesta eidem inyangenda, ben guardare), di non assentarsi e di fare l’interesse del padrone, che dipendevano anche da esigenze di lavoro poiché la sosta notturna era nociva per la necessità della custodia della bottega e per la provenienza dell’operaio. Fatto importante era che l’operaio poteva partecipare all’attività produttiva con un proprio impegno pecuniario, che serviva per legarlo alla bottega, e permette di capire come si poteva accedere all’attività produttiva autonoma. Tra il datore di lavoro e l’apprendista si instaurava un vero e proprio rapporto di insegnamento Si fissava la durata dell’apprendistato, dipendenti dalle competenze possedute dal ragazzo e dalla sua età e si indicavano i rispettivi obblighi. Per quanto riguarda il salario, più alto per l’operaio rispetto all’apprendista, si stabiliva con precisione l’erogazione che nella maggior parte era fissato a fine rapporto. C’erano anche accordi tra due magistri per migliorare l’attività o tra un artigiano e un finanziatore che sovvenzionava l’impresa, in cui era dato all’artigiano anche la facoltà di assumere un altro famulo.

 

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I solofrani alla fiera di Lanciano

 

·         1560, 13 settembre.

In nundinis Lanciani. Josia Parrella e Terracino de Giliberta [Giliberto] di Solofra dichiarano di dover dare a Vito Durante ebreo abitante in Ancona, presente d 141 ¾ "ex venditione tot tergorum habitorum" e promette di pagare alla prossima fiera di Lucera di Tutti i Santi.

Ivi et proprie in loco notariorum. Bartolomeo Ronca e Florio suo figlio, Giulio Cerona [Corona] e Marino suo figlio, dichiarano di dover dare a Vito Durante ebreo domiciliato in Ancona, presente d 68 "in paulis" ex venditione tot corduanorum et coyrorum bufalorum per eos habitorum" e promettono di pagare alla fiera di Lucera di Tutti i Santi.

 

·         1561, giugno 10.

In nundinis Lanzani. Terracino di Gio. Liberta [de Giliberto] di Solofra e Albenzio Ronca pure di Solofra dichiarano di dover dare a Vito Durante ebreo abitante in Ancona, presente, d 29 di carlini d’argento "ex venditione tante quantitatis lini habiti" e promettono di pagare alla metà della prossima fiera di agosto.

(C. Marciani, Ebrei a Lanciano dal XII al XVIII secolo, in ASPN, 1963, p.187)

 

·         1578, settembre 25.

Fasano Donato di Solofra, maestro coriario prende a discepolo perr otto anni Francesco Raschiotto di Auletta (Salerno) per istruirlo in arte coriarii nella sua fabbrica di conciar pelli che esercita in Solofra

(ASS, Notaio Giovan Domenico Vitagliano di Salerno anni 1578-1579, f. 24).

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Mappa degli argomenti sulla concia

 

 

 

M. De Maio, Solofra nel Mezzogiorno angioino-aragonese, Solofra, Avellino, 2000.

 

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