Glossario

Abate senza abbazia: titolo onorifico che permette ad un ecclesiastico di godere di una chiesa senza un impegno diretto.

abrasio: panno di bassa qualità.

Abuso: privilegio imposto dal feudatario ai vassalli.

Accomenda: diritto di chi amministra una provvisione di prendere per sé un tanto.

accusare: presentare un’accusa; chiedere un pagamento.

Accusatore seu coauctore curie: giudice accusatore che può essere della parte o della Corte.

acque lorde: acque di risulta della concia che contenevano una quantità più o meno forte di tannino o di calce e che potevano essere riusate o impiegate, dato il loro valore concimante, per irrorare i campi.

adacquare: termine con cui non si indicava solo "dare acqua ai campi" e "abbeverare gli animali", ma anche "dare acqua alle pelli" nel loro passaggio nelle vasche, "usare l’acqua le attività di concia".

ad commodum et incommodum: a favore o a sfavore.

admontonate: ammucchiate; si dice del frutto delle selve caduto dall’albero e raccolto.

Adoha: tassa che nel periodo angioino sostituì il servizio militare del feudatario, quando questi non era in grado di prestarlo, era una donna o un ecclesiastico, o aveva una rendita inferiore a 20 once, e che fu in parte addossata alle comunità.

ad pastinandum: contratto di lavoro che si faceva allorquando bisognava mettere a coltura un terreno per cui questo veniva concesso gratuitamente fino a quando le piante non attecchivano.

ad trabendam: da portare, da condurre.

Aerarium: tesoro pubblico.

affida: v. fida

Affudatura: istituto che consisteva nel porsi sotto la defensio di persone (in genere chiese e monasteri) che avevano la facoltà di "affidare" dando terre da coltivare (traditio) ricevendo il pagamento di un censo annuo o avendo di ritorno in usufrutto le terre cedute.

Agio: interesse che si accorda nelle contrattazioni; differenza tra il valore reale e quello nominale.

Agglutinazione: fenomeno linguistico che permette la fusione di un elemento grammaticale nel vocabolo come nel caso di salus et frugifera che si agglutina nel toponimo solofra.

aymenti: oggetti ed attrezzi propri di un’arte, in specie quelli usati in conceria:  stila o svruscio (v.), vari tipi di cavalletti (v.), vari tipi di stenditoi (v.), vari tipi di telai (v.), palo (v.), vari tipi di coltelli (v.), forbice per azzimare (v.).

albarano: ricevuta di pagamento (dallo spagnolo: cedola regia).

Alienare: trasferire ad altri una proprietà, cedere il diritto di possesso; possibilità di vendere un bene.

Allodiali: beni familiari di proprietà individuale di cui si ha piena e libera disposizione.

allume: materiale tintorio usato nella concia indispensabile a sgrassare e a fissare i colori.

ambrosinis: pianta dalle qualità astringenti usata nella concia; vaso dove si purgavano le pelli e i panni.

amindolis (o amigdolis): sostanza contenuta nelle mandorle ed usata per la concia grassa ed per ammorbidire le pelli. Con tale tipo di concia la pelle veniva cosparsa di grasso fuso o di oli e messa e seccare, poi si spiegazzava diventando imputrescibile.

Angarii: servizi personali gratuiti imposti ai vassalli. Vietati da Federico II e divenuti abusi (v.) della feudalità, furono riconosciuti come prerogative nel periodo vicereale; chi svolgeva tali servizi.

Annona: organo che controllava l’esportazione dei prodotti da un territorio. La politica annonaria fu informata alla corruzione perché i mercanti pagavano i funzionari corrotti che dovevano dare i permessi di esportare la merce.

antefato (seu quarta): dono di origine longobarda dello sposo alla sposa prima del matrimonio che non doveva superare la quarta parte dei suoi beni. In loco era distinta in pro muliere e pro viro. Era di t 5.

antonazo: (da "antorca") cero molto grande a forma di torcia.

Apprezzo: valutazione di beni e redditi, per definire l’imposizione fiscale, fatta da apposite persone (texatores) in quaderni detti "catasti". In AD, I, 80 significa "diminuire il valore dei beni".

arbasio: panni di bassa qualità.

archelise: argilla.

aromatario: speziale (v.); chi commercia e prepara aromi o prodotti vegetali per la concia.

arrhae sponsaliciae: ciò che lo sposo dava, all’atto del contratto di matrimonio, al titolare della patria potestas della sposa. In genere erano oggetti, in loco era del denaro.

Arrendamento: Era l’affitto di una gabella cioè di una entrata fiscale. Con esso si anticipava il denaro che la Universitas pensava di guadagnare con la gabella e poi si riscuotevano le somme. Il suo possesso costituiva una rendita sicura ed era il patrimonio più certo e più esplicito, qualificava uno status economico e sociale. Gli arrendatori angariavano i ritardatari con mezzi coattivi, come multe o interessi per guadagnare di più. Erano esosi perché ciò che riuscivano a riscuotere di più era un loro guadagno. Questo sistema fu utilizzato dalle Universitas e dalla corona. Facendo un prestito al governo si acquistava il diritto di esigere i proventi di un tributo. Divennero oggetto di traffico, il governo se aveva bisogno di altro denaro vendeva altri tributi e poi i futuri. Prima gli arrendamenti si davano a tempo, poi nel 1648 fu istituita per gli arrendatori la daptio in solutum cioè la piena amministrazione.

Arti: Organizzazioni artigianali tese a tutelare gli specifici interessi. Erano regolate da articoli statuari che si interessavano non solo dell’attività ma anche del comportamento degli artigiani ed altro. Molti artigiani solofrani facevano parte delle arti napoletane come quella dei cuoiai che erano raggruppati alla via del pellettieri nei pressi di Piazza del Mercato ; e quella degli orefici a cui appartenevano i battiloro e i lavoratori dell’oro ed avevano la loro organizzazione in via degli orefici. L’arte della lana fu una importante organizzazione del sanseverinese che proteggeva e regolava i lavoratori e la stessa arte. I re dettero loro privilegi, concessero statuti, per cui divennero entità giuridiche, col diritto di riunirsi e di trattare liberamente nell’interesse dell’arte, avevano anche tribunali speciali.

Assisa: tassa sui prezzi delle merci al minuto stabilita dalla Universitas; riunione che la definiva.

assunzie: sugna che si usava nel processo di concia.

astrachene: (da astraco), massetto grezzo delle concerie per spandervi la lana o altro. V. astraco.

astraco (tectum vel astracum): solaio con pavimento grezzo, sia del ballatoio della scala esterna in genere coperto ("gaifum astracatum fabrito scandolis coperto"), sia a piano terra dell’abitazione ("astraco terraneo"); in loco terrazzo della conceria per asciugare le pelli o la lana (detto poi lamia o astrachene, v.).

aspro giuramento: istituto del processo elementare di origine religiosa consistente in una dichiarazione solenne con l’invocazione di Dio e di altri valori, con formule ed atti prescritti dalla consuetudine, che garantiva la verità delle affermazioni. Mezzo di prova del giudizio civile da cui dipendeva l’intera causa perciò detto anche "giuramento decisorio". Aspro: "rigido, austero, che comporta rigore di vita".

Atto di compravendita: Era l’atto col quale veniva indicata la cessione di un dato prodotto da una persona (finanziatore) ad un’altra che si preoccupava di venderlo. In esso veniva indicato il denaro impegnato e il termine del pagamento o le sue soluzioni. La quantità di prodotto spesso veniva indicata col sintagma certa quantitatis e ciò per nascondere l’interesse che allora era proibito. L’atto restava in mano al creditore come pegno. Aveva una clausola finale in cui si affermava che l’atto era scaduto se il capitale veniva versato, altrimenti il creditore diveniva proprietario dei beni impegnati o il debitore era tassato del doppio. In pegno poteva anche essere dato un terreno che il creditore faceva coltivare trattenendo metà come rimborso e come interesse senza farlo apparire.

Atti notarili: Erano detti impreviature o protocolli (erano costituiti da un incipit con frasi facenti parte di un formulario, poi si registrava ciò che dichiarava il cliente, alla fine c’erano delle formule di chiusura). Le imbreviature erano semplici se contenevano solo l’atto o compiute se avevano la sigla del notaio (signum manu meae).

Auditore: giudice civile a cui era affidata l’istruzione del processo delle cause ecclesiastiche, passato poi a quelle civili.

Auditorium: parte dell’adoha (v.) dovuta dalle popolazioni al feudatario.

Augustale: moneta coniata da Federico II che fu abolita nel 1267 da Carlo I.

auricellam: borsa di cuoio prodotta dagli Ebrei salernitani.

Auxiliario: giornaliere nella curia, chi presta l’opera per salario.

Auxilium: opera, lavoro dipendente.

azimatore: tosatore; colui che taglia e pareggia i pannilani con la cimatura; colui che "rifila" le pelli cioè ne ripulisce con le forbici i contorni durante le operazioni di rifinitura.

bachare: (da bacha) detto di vacche conciate.

bajo: mantello equino o bovino marrone e rosso ("mulo de pilo bajo").

Bajulo (o baglivo): ufficiale regio preposto, al tempo di Federico II, al governo delle Universitas (da cui legislazione bajulare), poi indicò colui che era preposto alla polizia amministrativa.

balsami: (toponimo) da "balsamum", resina usata nella concia; o da "balteus", corteccia di salice di altissimo contenuto tannico usata nella concia; o da "balza", scoscendimento del terreno.

bambare: (anche bombacina o bombax) tessuto di cotone; cotone non filato; cotone lavorato con seta o oro.

Bambacellum: coperta imbottita di cotone; tessuto di cotone lavorato con seta o oro.

Bambacillari: chi svolgeva lavori di seta (quanto de oro pertenente ala arte soa).

Banco pubblico: era una istituzione sorta con lo scopo di concedere prestiti gratuiti su pegno a persone bisognose. Nel 1539 sorse il Banco della Pietà (dopo seguirono il Monte e Banco dei Poveri, il B. della Santissima Annunziata, il B. di S. Maria del Popolo, il B. dello Spirito Santo, il B. di S. Eligio, B. di S. Giacomo e Vittoria). Erano retti da un Consiglio di amministrazione. Ebbero vita rigogliosa per due secoli accompagnarono lo sviluppo della società meridionale. Operazioni: emissione fedi di credito (o di deposito) destinata alla raccolta dei depositi sui quali non era corrisposto alcun interesse (era necessaria la custodia del denaro). Era un titolo nominativo rilasciato per attestare l’avvenuto deposito del denaro. Sul deposito si spiccavano gli ordini di pagamento (i nostri assegni). Il depositante poteva disporre anche di una somma accreditata. Erano trasferibili mediante girata con la causale cioè la ragione del trasferimento (la descrizione della convenzione stipulata tra le parti). La fede di credito circolava come un normale mezzo di pagamento in una economia dove la moneta cartacea (il biglietto di banca) non era ancora conosciuta. Sostituì negli affari la moneta metallica il cui trasferimento era rischioso. Così si trovano fedi emesse a Napoli e girate altrove. Altre operazioni erano la vendita di annue entrate (i mutui) praticate per favorire chi voleva impiegare i propri capitali. In pegno si davano preziosi, seta, lana, lino. I B. costituivano anche le doti, acquistavano annue entrate, partite di arrendamenti, di fiscali ecc.

Banno: ordinanza scritta o verbale resa pubblica dal giurato della corte locale e riguardava varie materie come la facoltà del feudatario di accrescere i redditi fiscali e le garanzie dei diritti privati; articolo statuario temporaneo emanato dal Capitano che però non poteva modificare gli Statuti in vigore.

barbarescate: pelli provenienti dalla Barberia ed in genere nordafricane.

barda e pannello: bardatura per animali da trasporto costituita dalla sella con panno leggero.

barrellum: panno grossolano, doppio e comune

battiloro: arte che consisteva nel produrre lamine sottilissime di oro per impreziosire le pelli (oropelle) e altri prodotti. Con lo sviluppo della maglieria serica ci fu grande bisogno di laminette da parte di pittori per la moda di fregiare con esse vesti di panno e di velluito. Federico II introdusse a Napoli la gabella del color oro sulle pelli, una privativa detta gabella aurispellis che permetteva alla città di Napoli di esercitarla e vendeva questo diritto a 300 once d’oro l’anno. Chi comprava tale attività poteva introdurre le pelli e venderne in tutte le terre della provincia campana (terra di lavoro o principato) esclusa Salerno che ne aveva un’altra. Questa gabella poi entrò in quella della tintura (tintoriae)

Beneficio: istituzione ecclesiastica per cui si devolveva un patrimonio ad un ufficio sacro i cui proventi erano il compenso perpetuo del sacerdote che ne era investito. Si divideva in "simplicia" se era annesso solo l’obbligo "del coro e dell’altare" e "duplicia" se il sacerdote doveva curare personalmente altre funzioni.

Beneplacito: concessione in genere feudale; libera volontà.

berole: (anche virole) castagne grandi buone per fare caldarroste.

bicornia: mazza di legno con doppia punta usata per calcare o rimuovere le pelli nelle fosse.

bona et apta ad recipiendum: espressione riferita ad un prodotto adatto ad essere usato per il suo scopo.

Bonatenenza: tassa pagata dai possidenti forestieri.

bracciale: operaio generico, salariato a giornate, addetto ad attività che non richiedevano conoscenze tecniche.

brassecale: rapa o cavolo.

braza: misura di lunghezza intorno al mezzo metro ("menza braza de lino"); parte anteriore dei calzoni maschili allacciata con fibbie e bottoni usata nei secc. XV e XVI; tasca per guanti e fazzoletti; brache; arnese di cuoio attaccato al basto che cingeva i fianchi della bestia.

brechara: (toponimo) da "breccia" luogo con ciottolame o ghiaia.

brennale: fossa per la concia.

Brigante: anticamente erano i soldati a piedi, poi si chiamarono così tutti i fuoriusciti e coloro che turbavano l’ordine pubblico. Vivevano in bande o più raramente isolati. Furono un fenomeno dell’Italia meridionale diffusosi con la guerra del Vespro. Divennero più numerosi dal Seicento in poi. Dopo l’unità d’Italia vennero utilizzati dai baroni come loro milizia.

brocolare: trascinare la legna dopo averla tagliata ("ogni persona che brocolasse lengna ad mano per intro le selve").

bussoli: (toponimo) da "bosso" o "busso" arbusto che cresce nei terreni sassosi.

bustone: luogo o terreno dove mettere l’humus.

buzeria: macelleria ("ogni buzero che fa la buzeria in piaza").

buzero: macellaio.

burrello: (toponimo) da "burra" fossa per la concia o per la lana ("burra lanae purgamentum").

 

caccavo: caldaia da conceria per l’acqua calda ("caccavo ereo").

cacciata: (toponimo) luogo dove l’acqua si versa nel vallone. 

calcaria: lavori nelle fornaci di calce  

calchara: forno per produrre la calce.

calcharola (toponimo) da "calchara", luogo con forno per la calce.

Calce: ossido di calce ottenuto da pietra calcarea, detta "viva" quando a contatto con l’acqua sviluppa calore, "spenta" quando è ridotta in polvere. Prodotto usato per privare la pelle del carniccio e del pelo; antico nome dato localmente alla macina.

calcinaio (o calcinaro): fossa dove si trasformava la calce viva in calce spenta; vasca dove si mettevano le pelli a bagno con la calce per completare la depilazione.

caldarulo: tipo di caldaia usata anche nelle concerie.

calzarelli: calzare che arrivava al ginocchio; calza con suola usata come scarpa. 

Camera della Sommaria: ufficio amministrativo napoletano.

cammara (o cammarella): parte di una cortina costituente un’abitazione a sé in genere fornita di scala autonoma ("cammarellam supra astracatam cum tanto gaifetto ante dittam cammarellam supra dittum astracum scandolis coperta").

campori/e: (toponimo) termine di origine longobarda per campo.

Cancelleria: centro della politica di Alfonso d’Aragona; organo del sistema statale spagnolo.

canna: gola ("sia tenuto portarelle con la campana in canna").

cantaro: vasca per la concia per "adacquare" (v.) le pelli; misura di peso.

cantarelle (toponimo) da "cantaro", luogo con vasche per la concia.

Capitano (o capitanio): ufficiale che dirigeva la giurisdizione locale e promulgava i "banni" (v.). Di origine normanna, ripreso da Federico II quando fu di nomina regia e si chiamò "bajulo" (v.), con gli Angioini fu nominato prima dalla Universitas poi dal feudatario con approvazione regia. Ebbe la cura "persequendi male actores". Nominato dal feudatario doveva essere dottore in legge, abitare 15 miglia lontano, doveva mantenere l’ordine pubblico, capo della Corte locale quindi amministrava la giustizia assistito da giudici annuali del posto. Riuscivano ad arricchirsi anche a spese del feudatario ecco perché spesso li cambiava.

Capitolazione: contratto tra l’Universitas e il feudatario relativo a interessi patrimoniali o al rapporto con la comunità.

Capitolo: atto statuario detto anche "articolo", in genere è quello concesso dal feudatario.

Capitolo collegiale: corpo di sacerdoti istituito nelle chiese Collegiate (v.) per adempiere all’ordinaria funzione di ogni capitolo canonicale e con lo scopo di rendere più solenne il culto.

Capitoli matrimoniali: era il patto di fidanzamento redatto dal padre o dai fratelli della sposa con il padre dello sposo. All’atto erano presenti anche gli altri eredi perché in esso veniva anche dotata la ragazza si impegnava quindi una somma di denaro che si toglieva dalla eredità e che spesso implicava anche l’uso di beni immobili dati allo sposto con l’impegno della restituzione perché era vietata rompere l’unità patrimoniale. Si stabiliva dove doveva essere celebrato il matrimonio e da chi, il tipo di cerimonia che in genere cadeva sullo sposo. La dotazione avveniva ad usum Solofra ed era metà in corredo e metà in denaro. Il corredo era apprezzato in un elenco fornito a parte che lo sposo dichiarava di aver visto. Lo sposo dava al padre del denaro in cambio della rinuncia alla patria potestas che avveniva con un atto a parte. Anche l’offerta al tutore era fatta a parte con un atto di mutuo. Lo sposo donava alla sposa l’antefato che in genere era di t 5. L’atto era seguito da un docium (l’assegnazione della dote). Il marito era in una posizione di assoluta preminenza sulla moglie nei riguardi del patrimonio familiare. Il principale obbligato era il padre della sposa

capomoze: pelle mancante della testa; l’abito senza il corpetto.

capostore: (da "capasòrca" dial. loc.) con solchi orizzontali o verticali.

Cappellania: beneficio (v.) caratterizzato dall’"onus missarum" sopra una data cappella o presso un dato altare, distingueva in "ecclesiale" se eretta da un’autorità religiosa e "laicale" se da un laico con diritto di nomina del cappellano e l’obbligo dell’approvazione vescovile, le cui rendite erano destinate ad atti di culto e al sostentamento del titolare addetto al servizio che aveva anche l’obbligo di amministrare il patrimonio.

Cappellano: titolare di una cappellania incaricato di officiare in una cappella senza "cura animorum".

Capta informatione: raccolta di prove contro gli imputati.

carceremia: tassa pagata dal carcerato.

Carne salata: componente importante dell’alimentazione e importante prodotto locale.

carnume: parti della pelle eliminate durante la prima fase della concia e usate per fare colla.

carpisano (o carpino): (toponimo) da "carpiter", fondo in un luogo aperto; o da "carpino", relativo all’albero.

carrano: (toponimo) luogo dove passano i carri.

carratere: carrature, trasporto con carri.

carta bambacina (o bambacina): carta di bambagia; cascame della filatura del cotone.

carta membranare: carta di pergamena; pergamena (v.).

casale: aggregato minore di case e di abitanti nel territorio di una Universitas e facente corpo con essa, che poteva divenire anche autonomo.

casculare: cadere del frutto dall’albero, specie delle castagne mature quando il cardo si apre ("quando so casculate le castagne").

casimaro: tavola o vassoio di argento o di legno.

castelluccia: (toponimo) da "castellum", arx sannita dominante il tratturo transumantico fluviale sannita di comunicazione tra la valle dell’Irno e quella del Sabato.

castrati: caproni.

Catapanìa: facoltà di raccolta delle sanzioni o "pene" (v.) comminate dal tribunale locale o da altro ente.

Catapano: agente giuridico-amministrativo che raccoglie le sanzioni di chi contravviene.

caulo: cavolo.

cavalletto: banco convesso e inclinato con due piedi corti da una parte per depilare (v.), scarnare (v.) e purgare (v.) le pelli con appropriati strumenti; sostegno usato in conceria. 

Cedola: avviso che la R. Camera spediva agli ufficiali incaricati della riscossione della tassa feudale.

Cedolari: registri dove erano annotati i feudi del regno e gli obblighi dei baroni (prima si chiamavano defedarii).

celentre (o celendra): strumenti di pietra sotto i quali si mettevano i drappi o le pelle per lustrarli. strumento di pietra sotto il quale si mettevano i drappi o le pelli per lustrarli; luogo con tale strumento.

cellaro: magazzino sotto un’abitazione; casetta o ambiente a piano terra, anche a due piani ("cellaro super et supta"); cantina.

Censeri: ufficiale che ha dalla Universitas incarichi di controllo.

Censile: colui che aveva una concessione di terre ecclesiastiche o di privati pagando un censo.

Censo: canone annuo percepito a vario titolo su un bene e in seguito a contratto; rendita annua su un bene immobile altrui in corrispettivo di un capitale versato al debitore della rendita ("censo bollare"); somma pagata al proprietario di un fondo o di un fabbricato per goderne l’uso ("censo livellare"); annua pensione che il proprietario di un immobile si riserva nel trasferirne ad altri la proprietà ("censo conservativo").

Censuario (o censuale): sottoposto a censo.

centarola: (toponimo) da "centarolo", maiale molto grosso; o da "centaurea" pianta mediterranea usata nella medicina popolare.

cerdonia: arte di poco conto; in loco spesso calzolaio ("arte cerdonia seu de lo scarparo").

cernara: (toponimo) da "cerna", operazione del separare, riferita all’arte di tosare la lana che richiede l’opera dei "cernitori" che separano la lana del collo da quella delle gambe e della coda. La medesima operazione era richiesta per le pelli, e per le "galle" (v.) prima e dopo la pestatura.

cernore: pelle che ha subito l’operazione di scelta.

ceroni: tipo di rifinitura del processo di concia usando la cera ("corredate in nigro e in ceroni").

cerrito: (toponimo) luogo ricco di cerri.

cerro: tipo di quercia dei terreni sassosi che produce una ghianda, detta cerro e anche "galla" (v.), ricca di tannino. In loco si distingue dalla "cerza" (v.) ("paghe lo dapnno [...] ad cerze et cerri").

certenare: insertare, riferito al metodo per ottenere nuovi castagni per via di pastinazione dopo scasso del suolo e che produce un castagno con ottimi frutti.

certe quantitatis: termine generico col quale si indicava la merce oggetto di una contrattazione nella quale veniva stabilita una vendita per un prezzo inferiore al valore effettivo anche perché questo era stabilito dal mercato. La contrattazione veniva sancita in un atto di vendita che restava in mano al creditore come pegno della somma prestata in natura.

cerza: ghianda della quercia comune, distinta in loco da quella del "cerro" (v.), anche l’albero.

cerzeta: (toponimo) da "cerza", luogo con alberi di cerze.

cesina: campo, posto in luogo demaniale, chiuso da siepi o dissodato per essere addetto alla coltivazione con contratto. "Fare le cesine": mettere a coltura una zona in territorio demaniale.

chiayo: (toponimo) da "chiavus", luogo che precede il castello e vi spiana la via.

chiamare: essere assunto al lavoro, detto anche "porre" (v.) ("quando fosse posto overo chiamato alcuno bracciale de opera de altrui"); chiedere il pagamento di un credito ("quando quillo chi fosse chiamato"); chiamare in giudizio.

chiamerano: (toponimo), da "chiamare", detto di pastori; ostacolo che un corso d’acqua incontra lungo il percorso.

chiancarola: (toponimo), da "chiancarella", asse di legno di castagno, per lo più fatto con un pezzo di ramo spaccato in due, usato per i solai tra una trave e l’altra; o da "chianca", luogo dove si uccidevano gli animali; o da "chiantare", piantare.

chiesa: era uno strumento di potere nelle mani della classe dominante, assimilava il clero e le famiglie emergenti, si collocava al vertice e alla guida della compagine sociale. Intorno ad essa avveniva il processo di differenziazione sociale a vantaggio delle famiglie che vi avevano i jus e che erano anche quelle che dirigevano l’Universitas. Attraverso i jus si affidavano alle chiese i beni. Ogni famiglia tendeva ad avere nel proprio seno un ecclesiastico e questo era il primo passo dell’ascesa sociale, fattore di emersione sociale. I fondi venivano dati agli affittuari con contratti di locazione che potevano non essere i diretti conduttori.

chiusa: (toponimo) da "chiudere", luogo dove si restringe la conca di Solofra.

Ciambellano: dignitario col compito di curare le udienze solenni e sovrintendere allo splendore della corte.

ciambellaria: schiamazzo notturno per passatempo, secondo la costumanza di andare sotto le case di coloro che si rimaritavano.

ciglione: tipo di impianto di talee.

Citazione: atto con cui si attesta la chiamata a giudizio.

Clero: aveva molti privilegi, tra cui non potevano essere citati in giudizio, avevano il diritto di asilo, non potevano dare ospitalità agli ufficiali regi.

clibano: forno.

coira: cuoio, pelle conciata o allo stato di corio.

coiramine (o corame, coiame): insieme di pelli conciate; quantità non precisa di cuoio.

Collegiata: chiesa gestita da un Collegio di Canonici con un primus, ("primicerio"). In loco era formato da 11 canonici che costituivano un corpo unico che amministrava in comune i beni e poi divideva il reddito in parti uguali, mentre due spettavano al primicerio.

Colletta: tassa a carico delle Comunità che la Corte imponeva, in base al suo bisogno pecuniario, tramite il Giustiziere (v.) e che veniva ripartita tra la popolazione mediante l’"apprezzo" (v.).

coltello: attrezzo per la conceria, formato di una lama dritta o curva più o meno affilata secondo le operazioni (asportare la lana o il carniccio, purgare la pelle o scarnare) e mantenuta ai lati da due manici di legno.

Commenda: contratto commerciale per cui ad un mercante venivano affidate merci o denaro perché ne facesse commercio ricevendo in compenso una parte del guadagno.

Commendario: chi ha una commenda o il potere di amministrare e anche godere i redditi ecclesiastici.

commodum et incommodum: espressione del prestito che indicava che esso era fatto a completo carico di chi lo contraeva.

commone (o comune): patrimonio o altro facente parte, secondo gli usi civici, della Comunità

comocareno: (da "comaro") corbezzolo, usato in senso generico di "frutto", e l’azione di staccare il frutto.

Compagnie: grandi unità di milizie mercenarie comandate da capitani che erano una piaga per le province del sud perché quando non era possibile preparare per loro gli acquartieramenti vi dovevano provvedere le Universitas e chiedere poi il risarcimento allo Stato. I cittadini erano costretti a cedere le loro case. Una compagnia inviata a dimorare in un paese era provvista di mandati di requisizione per ottenere letti e stanze gratis il resto per onesto prezzo o per justo salario. Le requisizioni cadevano sui privati che subivano danni vari: le case erano rovinate, si reclamava denaro sotto forma di contribuzione alle spese, si reclamavano diritti sulla macellazione e sul commercio La misura delle estorsioni variava a seconda delle truppe. Spesso gli abitanti riparavano sulle montagne, C’erano soldati che rimanevano e varie lagnanze. (Cfr. Alloggiamenti di truppe nel Mezzogiorno, pp. 15, in "Rivista di Storia Meridionale", 1988, pp. 3-27).

Compositio: transazione, di derivazione longobarda e ammessa per legge, mediante la quale il giudice dichiarava estinta l’azione penale con una pena pecuniaria divisa tra il querelante e il fisco.

composizione dei reati: atto attraverso cui i colpevoli venivano ammessi al pagamento di una multa che estingueva la colpa commessa

Compromissio: contratto col quale due o più persone convenivano di far decidere ad arbitri una controversia tra loro; accomodamento; contratto preliminare di compra-vendita sia nella forma definitiva che come scrittura privata con i termini dell’accordo e l’impegno di redigere poi lo strumento pubblico.

cona: quadro.

concartate: lavorate con una speciale procedura da farle divenire carte, cioè pergamene (v.).

Conciante: materia ricca di tannino usata, sminuzzata o macinata, per il processo di concia; liquido in cui è stata sciolta la sostanza conciante; conciante esausto: povero di tannino, usato anche come concimante.

Concordato: fu un accordo tra il Regno di Napoli e la Santa Sede che nel 1741 si rese necessario per regolamentare i beni degli ecclesiastici che erano molti e avevano l’immunità delle imposte e giurisdizioni particolari , erano fonte di immoralità, disordine e ingiustizia (c’era un eccessivo numero di ecclesiastici che non pagavano le tasse) perché le imposte si ripartivano su pochi. I beni stabili acquistati da chiese e monasteri o luoghi pii furono assoggettati da carichi fiscali come quelli che gravavano sui beni dei laici.

confini franti: espressione indicante la mancanza di confini.

Confraternita: associazione di laici o anche di chierici e laici con fine eminentemente religioso di promozione della vita cristiana per mezzo di speciali opere dirette al culto divino, anche con intenti di pietà e di carità per la reciproca difesa e protezione e con varie forme di assistenza verso i soci e verso il prossimo specie i poveri, gli infermi e i carcerati per i quali si poteva stabilire anche la partecipazione ad una parte dell’utile. I confratelli che si consideravano veri fratelli e venivano iscritti con una speciale procedura in un libro comune, sottostavano ad una unica regola senza però emissione di voti né obbligo di vita comune. Erano governati da un superiore competente, avevano uno statuto, un proprio oratorio, una cappella con beni e redditi amministrati autonomamente, potevano essere erette in titolo ecclesiastico e riconosciute come persona giuridica ("confraternita ecclesiastica") o semplicemente sottoposte all’approvazione vescovile ("confraternita laica"). I membri avevano un abito comune (il sacco) usato per le riunioni e nelle liturgie col significato dell’identificazione e della rappresentazione del gruppo, anche il senso dell’uguaglianza di fronte a Dio (da tenere presente che si era in una società fortemente gerarchizzata in cui l’abito aveva una funzione di distinzione sociale). Aveva un forte significato spirituale, promuoveva le attività culturali, liturgiche del canto, dell’arte sacra, dell’iniziazione alla preghiera, dell’alfabetizzazione, della lettura (aspetti di rilevanza notevole). Era strumento di socializzazione, cristianizzazione, elevazione delle classi povere. Si facevano riunioni periodiche per le orazioni, per i suffragi ai defunti, per il recupero vita comunitaria (difficile da realizzare). Attività: assistenza ai fratelli ammalati, alla celebrazione dei funerali, alla recitazione dei suffragi post mortem , assistenza verso l’esterno, diaconia, gestione ospedale. Aveva uno statuto, disponeva di un oratorio, provvedeva per cere e olio. C’erano le monache bizoche o "di casa", vergini consacrate che pur se vivevano in casa professavano la castità, indossavano un abito speciale, ricevevano una dote, compivano un noviziato e cambiavano nome. Poteva ricevere dei doni o danaro dai testamenti, e prestava denaro a censo bollare.

congregati mayori et sanyori: l’assemblea dei maggiori e dei sani della Universitas che prendeva determinate decisioni.

Congregazione religiosa: ordine religioso con la emissione di voti semplici. Erano "regolari" con vita comune, voti e regole e "secolari" in cui si imitava la vita dei religiosi in comunità.

congnolo: cuneo; condotto per l’acqua.

consiatore de mirto in albo: pelli conciate con "mirto" (v.) che dava il colore bianco.

Consuetudine: legge non scritta che regolava la vita delle Comunità.

contente: contenute.

Contestazione: atto processuale con cui le parti, davanti al "mastro de acti" e alla presenza di testimoni, definivano in modo solenne i termini di una controversia.

Contiguitas loci: norma consuetudinaria per cui il proprietario di un fondo aveva diritto di "prelazione" (v.).

contolana (o controlana): coperta di lana.

Contraere: trattare insieme, contrarre.

contraria: termine locale per "conceria".

Contraro: chi confezionava cultrize et matarazi.

Contumacia: indugio o dilazione che non permette la composizione di una situazione giuridica.

Converserius: calzolaio anche cerdo-cerdonis, chianellaro.

Corame: cuoio lavorato.

Corbisieri (o corvesieri): lavoratori di pelli e cuoio, specie calzolai, che facevano scarpe e pianelle di "cordovano" (v.) rosso o nero ("de nigro" o "de rubeo").

cordoname: insieme di pelli di tipo "cordovano" (v.).

cordovano (o cordoano): cuoio di Cordova o quello simile.

corettino de breve: giubbetto di pelle non lavorato.

corredare: guarnire, apparecchiare; azione di rifinitura e di allestimento finale della pelle.

correggia: cintura o lunga striscia di cuoio per vari usi.

Corte: tribunale ove si amministrava la giustizia o organo collegiale con funzioni giudiziarie. Nelle Universitas era formato dal capitano che ne era il capo, dal mastro d’atti, da due giudici e da testimoni; cortina (v.).

Corte locale: era il tribunale civile e penale presieduto dal governatore baronale, forestiero e annuale. Gli ufficiali della c. non potevano agire senza testimoni. I giudici che amministravano la giustizia in effetti erano ufficiali finanziari poiché una fonte finanziaria erano le multe

cortile: elemento principale della cortina, costituito da uno spazio molto ampio intorno alle abitazioni e al loro servizio; orto o via vicinale ("via vicinale seu cortile").

cortina (o corte): costruzione alto medioevale che ha dato il nome a due arroccamenti locali ("Cortine" e "Cortina del cerro") che hanno la stessa tipologia della "curtis" romana traslata in luogo alto e naturalmente difeso. Era costituita da un cortile centrale su cui si affacciano le abitazioni e a cui si accedeva attraverso un passaggio sotto le case detto con termine longobardo "wafio" (v.); per traslato passò ad indicare anche abitazioni più semplici ("casa sottana cum astraco et orto detta la corticella").

corzetta: tunica, veste.

credenza: a credito.

credito commerciale: attività molto usata nella economia protoindustriale. Si dava del denaro ad un mercante che si impegnava a far fruttare emendo et vendendo, oppure si davano merci, a scadenze più o meno fisse con un termine: una festa (natale, Pasqua, carnevale quaresima) oppure una fiera; oppure si lasciava al debitore la scelta di dilazionare e la fine del credito; oppure il creditore si riservava il diritto di esigere un termine anteriore o anche posteriore. Il guadagno era nascosto. Il mutuante poteva accordarsi col debitore per un compenso se c’era un mancato pagamento per evitare perdite. Poteva esigere un’indennità, se c’era dilazione nel rimborso, che era tanto più rilevante quanto più esso era differito (pena conventionalis). Se il termine era breve c’era più possibilità di pagare la pena. A garanzia di un credito (o mutuo) si stabiliva il godimento della cosa pignorata che spettava al creditore o la cosa pignorata restava al debitore che versava al creditore un canone annuo. Il pegno poi tornava a debitore all’estinzione del debito in caso contrario era venduto al creditore al prezzo stabilito da un "apprezzatore". Altro tipo era la vendita di un immobile fatta da A ad una persona B che lo retrocedeva al primo A concedendogli l’usufrutto con facoltà di alienazione e di passaggio agli eredi. Questa operazione veniva divisa in parti (emptio: carta di vendita del bene; atto con cui il debitore si impegna a dare entro un termine la somma mutuata). Chiusa la situazione debitoria, il creditore rivende al debitore l’immobile. Il mercante poteva dare ad un collega una merce con la quale costui avrebbe speculato. Il concessionario (chi ha il bene) ha il dovere al migliorare il diritto di vendere e donare quindi alienare il dominio utile con l’obbligo di avvisare il concedente che ha diritto di prelazione. La locazione dei beni avveniva a corpo non a misura data l’incertezza dei confini, c’era il ristoro (risarcimento per calamità), c’era la fideiussione, c’erano obblighi sull’uso del bene (piantare, letamare, far mangiare gli animali, lasciare paglia e letame nella terra).

cripta: grotta

criso: creduto da poter avere un credito; "esser criso fi ad un tari", termine entro cui poteva valere una testimonianza; "essere criso del arte sua", avere un credito sulla propria arte.

crivello: setaccio costituito da un telaio rotondo o rettangolare con bordi alti dalla parte superiore con una rete metallica o una pelle perforata.

Cuigulare (o guigulare): (da "guiggia") striscia di cuoio che costituiva la parte superiore di uno zoccolo, di un sandalo o di una pianella; striscia per allacciare i sandali; parte della pelle che corrisponde al torace dell’animale.

cuisore: tipo di scarpa di cuoio.

cuoio inciso a fuoco (pirografia): cuoio decorato a secco in oro o a mosaico con stampi o punzoni o altri piccoli attrezzi, servivano per legature. La decorazione del cuoio era conosciuta dagli orientali fin dai tempi antichi venne introdotta in Europa da loro. C’erano diversi processi di esecuzione e vari metodi di lavoro. Era usato qualsiasi tipo di cuoio in genere però di piccolo formato: vitello o montone. Dopo aver poggiato il foglio d’oro si passava un altro pennello per rendere la doratura solida. Sul fondo così pronto si decalcava il disegno, lo si contornava con la china, si cesellava il fondo col bulino. Il cuoio inciso a sbalzo decorava astucci e custodie, il cuoio cotto era preparato a base di cera ed essenze. Il cuoio nero veniva ravvivato con dorature. Attrezzi: piano liscio, ferro per decalco, coltellino per incidere, uno per modellare, c. per spianare, bulini per cesellare. Accurata bulinatura con cerchietti, stellette.

cultrice: materasso

cumaicum: cumulo.

Curia: insieme dei giudici e degli ausiliari che formavano la "corte" (v.) anche la stessa corte; assemblea o consiglio con compiti amministrativi.

custore: (da "cutis") botte olearia; (o da "cutiones") porcello; cotenna.

 

daptio in solutum (o in solutum): formula che indicava la cessione di un bene al posto del denaro fino alla estinzione del debito.

dare il paragio: dotare. Erano tenuti a dotare i discendenti secundum paragium altrimenti la sorella poteva chiedere la parte virile(portionem virilem) dei beni paterni e materni.

dazio: imposta indiretta sul consumo e sullo smercio di generi alimentari ed altre mercanzie. Era il diritto più antico, un tributo legato all’introduzione in un territorio di una merce (un diritto sulla vendita) e doveva essere pagato ogni volta che la si vendeva

defese (o difese): terreno protetto, campo chiuso allo scopo di non farvi entrare le greggi; terre di diritto della corona che si destinavano a pascoli e per "legnare" con una prestazione ("affida" v.).

degradante (o gradante): v. laudemio.

Demanium: beni di uso civico su cui esisteva un diritto di godimento a favore della comunità; fondo in proprietà.

depilare: togliere la lana o il pelo dalla pelle ("steccare" v.) con una stecca di legno dopo che le pelli erano state preparate con una miscela di calce e solfuro dalla parte del carniccio.

Devoluzione: termine che indicava una qualità del feudo e cioè il suo ritorno al potere regio per assenza di eredi, fellonia o ribellione in attesa di un’altra assegnazione o di vendita da parte della corona. Questo tipo di vendita aumentò nella prima metà del XVI secolo chiamato anche commercializzazione del feudo finì verso la metà del XVII secolo.

die jovis: giovedì.

differentia: lite, controversia.

diminutione: che produce di meno; l’assottigliarsi di un capitale posto in società.

Dogana: organismo statale che interferiva con l’attività privata. I rendimenti doganali erano vari: il dazio (v.), il jus fondaci (diritto di ospitalità della merce), gabella (diritto su una determinata merce), jus proibendi (privilegio di vendere quella merce).

Dogana di Foggia: Nel Tavoliere dovevano confluire per legge tutte le pecore gentili, che pagavano un tributo, detto fida. L’anno doganale andava dal 29 settembre all’8 maggio. Nel XVII secolo la fida maturava in aprile-maggio e il pagamento era perfezionato alla fine del periodo di pascolo. La dogana restava a credito e il debito si saldava dopo aver venduto la lana. L’operazione della tosatura era fatta tra marzo-aprile e luglio-agosto. La lana si raccoglieva in balloni e andava a Foggia nei fondachi alcuni di proprietà della regia corte altri privati che dovevano essere affittati. L’assegnazione di un fondaco pubblico veniva fatto con un’asta con le tre candele. Prima di depositarla la lana veniva pesata. I pesatori erano pagati dal locato o dal commerciante che prendeva la lana. Tipi di lana: maggiorina, gentile, ainina, castratina, sboglio, scarto. Alla fine del XVII secolo i più forti acquirenti del regno erano Marco Provino, Giov. Tommaso Grassi, Francesco Giliberti di Solofra che acquistavano ogni anno alla fiera di Foggia molte migliaia di rubli di lana. La lana doveva commerciarsi durante la fiera di aprile (Relazione dogana di Foggia 1539 privilegio di Carlo V).

dominio utile: proprietà che viene solo utilizzata, quindi non piena.

domnico: dare in…; dare al fisco…

Domus: casa per distinguerla dalla cortina sia a piano terra ("domus terranea") sia a due piani ("domus astracatam et solaratam subtus et suptus copertam).

Don (o dopnus): titolo d’onore degli ecclesiastici prima degli abati e dei monaci dell’ordine benedettino passato poi ad indicare genericamente gli ecclesiastici, solo in seguito sarà un titolo delle persone di riguardo.

Dotario (o "dotarium"): istituto, di origine franco-normanna, consistente nell’assegnazione fatta alla futura moglie, mediante patto nuziale, di parte dei beni del marito perché ne potesse godere in caso di vedovanza; il complesso dei beni assegnati in dote.

dotatore: colui che costituiva una dote.

dote: complesso dei beni che la donna che si maritava, ma per lei il padre e o il fratello, portava al futuro marito mediante apposito contratto ("capitolo matrimoniale") per concorrere a sostenere gli oneri del matrimonio, con l’obbligo, per il marito e per i suoi eredi, di restituirli una volta sciolto il matrimonio in caso di morte della donna. Il dotatore stabiliva l’ammontare della dote, in loco metà in denaro e metà in corredo, ponendo un fideiussore. Quando questa era costituita da un bene c’erano clausole precise per il suo utilizzo e il suo ritorno nel patrimonio di famiglia. Il marito poteva acquistare la proprietà dei beni dotali o solo il diritto ad amministrarli, restando tenuto a restituire il loro valore monetario. L’istituto della dote realizzava un diritto della donna di ottenere un insieme di beni o una somma di denaro (obbligazione che gravava sul patrimonio), ma poteva anche essere limitato e posto in secondo piano a vantaggio del gruppo familiare. Si legava all’economia della famiglia ed era a fondamento del sistema economico. Il dominium spattava al marito (il patrimonio dello sposo veniva arricchito dalla dote della moglie) mentre l’amministrazione, anche di altri beni extra dotem era della donna, i frutti invece erano lucrati dal marito. Il conseguimento della dote era legato all’esclusione di diritto sul restante patrimonio. Essa era legata ai figli a cui passavano i beni dopo la morte. Se non c’erano i figli essa veniva restituita alla famiglia originaria. Se moriva il marito la dote, in denaro, veniva dato dagli eredi del marito alla moglie. Il marito disponeva della dote col consenso della moglie che era presente agli atti che impegnavano un bene su cui c’era la dote senza poter intervenire in altro modo. La donna poteva disporre della dote formata di bona stabilia quando c’erano giuste cause e di venderla col consenso del marito e se i figli si opponevano non poteva farlo. La madre partecipava alla formazione della dote della figlia in tal caso dalla sua dote veniva sottratta la parte data alla figlia. I beni dotali erano comunque salvaguardati da ogni insidia da parte del marito e dei figli .

durante: tipo di stoffa. 

 

edile: eletto dal popolo con funzioni di cura della viabilità e della pulizia dei luoghi pubblici.

Eletto: soggetto nominato nei pubblici parlamenti per l’amministrazione della Universitas.

Emancipatio: atto tramite il quale il figlio veniva sciolto dalla patria potestas dal padre che dichiarava che il figlio era in grado di governarsi da sé, assegnandogli una parte dei beni.

Emptio: carta di vendita; ciò che proviene da acquisto.

emptio censi: era un contratto che consentiva di investire attraverso l’acquisto di un censo (investire in prestiti il denaro senza incorrere nel prestito e nell’usura, operazioni non consentite). Era un contratto di mutuo con particolari caratteristiche regolate da una bolla di Nicolò V (1452). Le comunità ecclesiastiche concedevano il denaro (prestito) sotto forma di acquisto di un censo sui beni immobili di chi chiedeva i soldi. Sembrava una compravendita (si dava il bene e si riceve un canone che grava sull’immobile e che corrispondeva all’interesse della somma data). Diverso è il censo enfiteutico (v.) che veniva pagato in una soluzione annuale o a rate. Il censo doveva essere pagato da chi aveva il possesso dell’immobile. Era un mutuo non redimibile. Nel ricevere la somma richiesta come prezzo del censo il venditore accettava su un immobile di sua proprietà l’imposizione del censo (peso) che grava sull’immobile se passava da una persona all’altra perché era tenuto a pagarlo chi aveva il possesso dell’immobile. L’acquirente del censo non poteva rinunziarvi richiedendo la restituzione della somma versata per l’acquisto. Il debitore (il proprietario dell’immobile o chi lo possedeva in quel momento) poteva affrancarlo restituendo la somma convenuta e data al venditore (del censo) all’atto della stipula dell’emptio censi.

Enfiteusi: tipo di contratto legato alla concessione di un bene; canone (detto censo enfiteutico o perpetuo) che una parte (chi ha bisogno di denaro) dà ad un’altra (specie chiese) in cambio di un immobile. Era una scappatoia alla inalienabilità della proprietà fondiaria.

ensetelle: piante innestate ad olivo

Erario: esattore delle rendite del feudatario.

Erbaggio (o herbagii): tributo corrisposto al feudatario per il pascolo su un terreno demaniale; insieme di prodotti dell’orto.

Esecutore testamentario: persona a cui il testatore affida il compito di eseguire le sue ultime volontà.

essere criso del arte sua: istituto che permetteva ad un artigiano di avere un credito sulla propria arte anche presentando un fideiussore.

essere renditia ala corte: essere gravata di un reddito a favore della corte.

excapito (o scapito): danno.

expense: spesa.

ex venditione: espressione che indicava la provenienza o destinazione della merce.

  

Fede di credito: sistema napoletano dei Banchi pubblici che rilasciavano all’atto di un deposito un attestato cartaceo dell’avvenuta operazione. Poiché la circolazione del denaro era gravosa si stabilì una vera e propria circolazione cartacea con garanzie, condizioni e controlli che dava a questo sistema vantaggi e sicurezza. Altrove le operazioni di giro poggiavano su depositi esistenti e quindi la girata era limitata ad una cerchia di persone. Con la girata si dichiaravano le ragioni e le condizioni del pagamento, ci si riportava a strumenti notarili, o si enunciavano i patti. Così avvenne che la fede di c. divenne un titolo giuridico e un titolo economico fino alla riscossione del denaro. Il sistema divenne perfetto con la istituzione della madre fede (vero e proprio c. corrente) e della polizza. In corrispondenza col credito il creditore poteva aprire la partita del debito mediante le polizze notate che avevano la funzione degli attuali assegni.

Feudo: possesso introdotto nell’Italia meridionale dai Normanni che andò gradatamente modificandosi poiché i feudatari chiesero alla corona sempre maggiori autonomie che presero il nome di abusi. Fino al XVI secolo il potere regio distribuiva le terre feudali. Con Carlo V i feudi dei baroni che avevano tradito vennero confiscati e ridati sotto forma di dono ai suoi fedeli. L’imperatore dispose anche che i feudi potessero passare agli zii e ai cugini. I feudi infatti non potevano essere venduti né alienati. Durante il Viceregno la corona si indebolì e il feudo anche perché la Spagna ebbe bisogno di sempre maggiori finanziamenti il feudo fu sottoposto a vendita quindi commercializzato. Ciò fu permesso tra la seconda metà del 500 e il primo 600. Nel XVI ci fu una grande rivoluzione nei feudi che finisce nel 1595. Per lottare contro le devoluzioni la nobiltà adottò la pratica delle divisioni. La nobiltà aveva due tipi di beni: allodiali (erano divisibili) e feudali andavano al primogenito. 

 fabbrica di S. Angelo: istituzione che amministrava il patrimonio della chiesa dell’Angelo per la conservazione o l’ampliamento dell’edificio.

Famiglia: (o casata) è percepita come un gruppo solidale i cui membri sono fortemente legati tra loro. Essa si qualifica come appartenente ad un casale e ad una chiesa. Aveva una grande importanza perché costituiva un consortium ed era un elemento di fondo della struttura sociale ed economica del Mezzogiorno. Aveva delle regole che assicuravano la formazione e la perpetuazione dei lignaggi, la trasmissione ereditaria dei patrimoni, la dotazione delle donne, determinava assetti economici e politici che trascendevano la dimensione privata. Le strategie familiari erano finalizzate a mantenere o acquisire il potere. Il gruppo che si distaccava cambiava cognominazione (per ragione di eredità e ciò è evidente dei documenti (il distacco avvenne a Solofra già nei secoli XV mentre il Delille lo pone nel XVI secolo). Lo si sostituisce pure col soprannome. I cognomi indicano il paese di origine, la condizione. Gli atti di compravendita facevano parte di un regolato sistema all’interno della famiglia poiché con essi avveniva la trasmissione e la ridistribuzione dei beni. Il mercato delle terre era sottoposto ai diritti delle famiglie e del lignaggio. Altro elemento importante delle famiglie erano le alleanze matrimoniali. Avvenivano tra famiglie in genere di pari patrimoni o ciascuno portanti opportunità economiche. Tali scambi si modificavano in funzione della congiuntura economica. La solidarietà familiare nel mercato della terra scompare nel 700, ma questo non significa che sono scomparsi i meccanismi all’interno della famiglia che regolano la circolazione delle idee. Quando diventava troppo ampia si verificavano fenomeni di scissione. La situazione della donna era sfavorevole nei riguardi del patrimonio immobiliare che doveva essere conservato Ad esso si legava l’istituto della dote (v). C’era l’obbligo degli alimenti solo sui beni antichi. I figli potevano allontanarsi dalla famiglia e chiedere al genitore una parte dei beni cioè far valere il diritto sul patrimonio domestico (una specie di condominio che vigeva nella famiglia allargata). C’era perciò una distinzione delle rendite su cui gravavano gli alimenti (si escludevano le persone dai beni acquisiti). Per cui nacque l’uso che chi rompeva il vincolo della convivenza domestica doveva pretendere solo quella parte che il patrimonio avito poteva loro fornire). Al nipote spettava 1/3 di ciò che sarebbe spettato al genitore morto).

famiglio: assistente di grado inferiore nell’esecuzione degli ordini di un ufficiale della corte; guardia; servitore o garzone in una bottega artigiana.

familiare: consigliere, colui che era vicino al re.

famulo: domestico, famiglio.

fare burza e cassa: modalità del contratto societario quando si metteva in comune in un commercio una determinata somma.

fare burza e poteca: mettere in comune in un commercio una determinata somma e la stessa attività commerciale.

fenendo solvendo: modalità di pagamento del rapporto di lavoro.

Fida: contratto con cui un bosco veniva concesso per un tempo determinato, dietro pagamento di un canone ("affida" v.), col diritto di pascolarvi o ridurlo a coltura e usufruirne dei frutti.

Fideiussione: istituto che prevedeva, nell’adempimento di un debito, la nomina di un garante ("fideiussore") che diventava responsabile dell’insolvenza della persona garantita, la quale però ne assicurava anche l’"indennitas". Ci fu l’uso di farsi fideiussore di se stessi poiché era difficile trovare il fideiussore.

Fiere: erano mercati particolari ove avveniva la compravendita. Erano protette, avevano franchigie ecc.. Le fiere più importanti erano quella di Salerno istituita da Manfredi nel 1259 sotto la protezione di S. Matteo (in piazza S. Lorenzo) durava 9 giorni aveva grande importanza perché era la base dei mercato di Amalfi (la cui fiera si teneva ad ottobre), raccoglieva i prodotto che venivano dalle fiere minori della zona, fu protetta dagli Angioini, le Università interessate proteggevano quei giorni, le strade anche con armati, i mercanti compravano le botteghe. Fu sotto la giurisdizione della Mensa arcivescovile di Salerno che aveva le botteghe date in locazione (voce forte del bilancio). Nel 1449 i mercanti tentarono di trasferire il forum in altro luogo l’arcivescovo si rivolse a re Ferdinando che condanno i tentativi di costruire botteghe alternative. Alla fine del XVI molti mercanti si trasferirono iuxta litus maris. Varie fiere: F. di Lucera a S. Maria Maddalena. F. di Montefuscolo a S. Maria. F. di Vico nel giorno di S. Maria Maddalena (22 luglio) durava 5 giorni. F. di S. Severo, (giorno di S. Pietro durava 8 giorni). F. di Manfredonia, giorno di S. Filippo e Giacomo (mercato annuale e domenicano). Fiere di Barletta e Bitonto. Il sistema fieristico aveva 5 aree: la fascia abruzzese-molisana aveva 46 fiere come centro di raccolta Lanciano; l’area pugliese aveva 86 fiere centro era Trani; in Basilicata ce ne erano 13; in Calabria c’erano 33 fiere ed aveva come centro Cosenza; l’area del Tirreno ne aveva 53 con centro Salerno. Il mercato era privilegiato per le varie prerogative accordate: incolumità, sicurezza beni, interventi giustizia amministrativa. Il luogo dove nel mercato avveniva il contratto mercantile si chiamava capopiazza

Fiscalarii: coloro che appaltavano o raccoglievano le collette.

fiscali: il tributo che la corona riscuoteva annualmente dai comuni per ogni fuoco del territorio. Imposta pagata dall’Università che si rifaceva sui cittadini.

flubio: termine con cui veniva chiamata, nel medioevo, la parte alta dell’odierno torrente Solofrana fino a S. Agata.

focale (" casa focale"): abitazione di una famiglia costituente un fuoco.

Focatico: tassa che gravava sull’unità lavorativa, detta "fuoco", che corrispondeva ad una famiglia allargata.

Follati: lane e pelli grezze.

fondachiere: addetto al "fòndaco" (v.) o proprietario dello stesso.

Fòndaco: magazzino o edificio dove la merce, sottoposta a dogana, veniva depositata e, sotto la vigilanza di impiegati, venduta, e che serviva a volte anche come alloggio; dazio di dogana che comprendeva il fòndaco vero e proprio, l’ancoraggio, pesi e misure e che esonerava da altri dazi.

forfex: attrezzo per la conceria usato per la tonsura della lana e per la "rifilatura" (v.) della pelle; tenaglia per stendere le pelli sui "telai" (v.).

foria: villaggio suburbano.

fracta: (toponimo) macchia, luogo ricco di arbusti.

franchi: franchigia, esenzione. "Che i franchi siano franchi": espressione che richiama il rispetto delle franchigie. Nei mercati e fiere che godevano di tali esenzioni si esponeva la bandiera di franchigia.

france: immune da tributo

Fraudes: frodi perpetrate dalla feudalità e che consistevano nel non pagamento del servizio militare o del relevio.

frerius: frate

fruscamine: foglie e rami di piante contenenti tannino, macinati per la concia; granelli di uva macinati per la concia.

Fuoco: famiglia fiscale. Calcolo approssimativo moltiplicando per 5 0 6, perché molte famiglie non erano fuochi. La formazione dei fuochi creava molti odi.

Fuochi: sistema con la quale si pagavano le tasse (detta focatico dalla quale erano esenti chi aveva 12 figli). Si fissava l’ammontare dell’imposta per tutta la comunità la quale doveva stabilire la ripartizione del caricoo loro assegnato tra i fuochi contribuenti. Si faceva un calcolo della condizione patrimoniale e del reddito (era alla base delle lotte cittadine, perché dipendeva dalle famiglie che governavano in vigore fin dal periodo angionino). Gli abitanti si disperdevano per le campagne per non essere numerati cosa permessa dagli amministratori perché la minore consistenza demografica consentiva un carico fiscale minore.(Alfonso la riformò). Il focatico non eliminava le altre tasse.

furare: rubare.

furascoyre: ladro, colui che assalta per depredare e che vive alla macchia.

futilis: senza potere legale

gabare: non stare alla promessa, ritirarsi dopo averla data ("se lo bracciale promettesse de andare ad lavorare et po gabasse").

Gabella: introito o dazio posto sul consumo e sullo smercio dei prodotti locali riscosso con metodi diversi. Il metodo di assegnazione avveniva all’asta ("cum candela accensa"); diritto di riscuotere tali tasse. L’appalto veniva fatto da ufficiali preposti che dovevano garantire l’utile per l’Universitas, ricevere le cautele, badare che fossero appaltate a persone adatte. I gabellotti (coloro che avevano avuto l’appalto) potevano esercitare i diritti di riscossione dopo aver prestato una garanzia sufficiente nelle mani del sindaco o del primo eletto.

Gabellotto: esattore o appaltatore di gabelle; doganiere.

gaifo: pianerottolo piuttosto ampio sulle scale di accesso ad un’abitazione a volte coperto ("gaifo astracato suptus et supra"); anche a pianterreno ("gaifum astracatum fabrito coperto de scandolis cum terreno avanti"). V. "wafio".

galdo: termine longobardo per "luogo selvoso".

galla: ghianda di quercia contenente una forte quantità di tannino usata per la concia e per dare il colore nero; escrescenza che si forma su alcune piante specie le querce che contiene una gran quantità di tannino per cui è usata nella concia e in tintoria; "noce" (v.) moscata.

Garbo: tipo di tessuto.

generazione: specie, qualità.

gentili: tipo di lana della razza "merinos" (v.).

Governi regi: città privilegiate che non cadono sotto la giurisdizione di un barone ma accedono direttamente al tribunale regio (erano tali Salerno, Cava, Lettere Pimonte, Amalfi, Minori, Scala e Ravello, Maiori, tramonti, Montecorvino, ecc) aveva un governatore, un giudice o assessore e un mastrodatti, a Salerno c’era il mastrodatti di fiera.

gradante: v. "degradante" e "laudemio".

grassiero: addetto ai rifornimento annonario ; addetto alla grasso : funzionario che controllava l’esportazione di derrate alimentari dalla terra.

gippones (o jappone): giubbone; indumento dell’abbigliamento maschile dei secc. XV e XVI a forma di corpetto che scendeva fino alle gambe; casacca rozza e larga usata dai contadini e dagli operai.

Giudaica: quartiere ebraico di Salerno.

Giudice: l’ufficio del giudice non era solo quello di assistere il notaio. Era creato dai cittadini anche dal notaio, compiva talvolta funzioni amministrative, erano eletti ogni anno, poteva nominare uno scrittore. A Solofra non era sempre lo stesso, forse per le necessità della mercatura, che richiedeva la costante presenza del giudice nella sede del mercato.

Giudici annuali: cittadini probi, esperti, dotati di sapere.

Giurato: ufficiale investito di pubblico incarico.

Giustizia criminale: giustizia che richiedeva pene corporali. In un primo tempo riservata al re, passò poi alla feudalità.

Giustizierato: divisione amministrativo-giudiziaria normanna e tribunale di prima e, in alcuni casi, di seconda istanza. Nel periodo angioino divenne cardine dell’amministrazione periferica e fu sostituita dalla "provincia" nel periodo aragonese.

Giustiziere: funzionario di carica provinciale messo dagli Angioini, da cui dipendeva, a capo dei "Giustizierati" (v.), aveva una curia, un giudice, un assessore competente in giurisprudenza, un tesoriere che raccoglieva i versamenti delle Universitas. Concentrava nelle sue mani l’autorità politica, militare e giudiziaria che gli permetteva di giudicare in appello le cause civili e penali già discusse nei tribunali locali sia regi che feudali e direttamente quelle di interesse pubblico. Ebbe la possibilità di fare molte prevaricazioni, per esempio avocando a sé anche le tasse della giustizia di loro non competenza infatti non poche volte dovette intervenire la "Sommaria" (v.). Spesso i baroni si ribellavano contro il G. ma i re per non indebolire le Comunità non intervenivano. Abolito con gli Aragonesi, il nome andò ad indicare un’autorità regionale detta anche "luogotenente" o "governatore".

gonnello: grembiule da lavoro.

Grancia: tipo di organizzazione economico-monastica in luogo appartato dove religiosi e servitori lavoravano i campi o tenevano le selve.

granci (vallone dei): (toponimo) da "grancio", crostacei di acqua dolce che dovevano vivere nell’invaso quando era vivo e provocava allagamenti e impaludamenti.

Gran Corte della Vicaria: tribunale supremo unificato da Alfonso I che comprendeva la Gran Corte (creata da re Ruggiero, riformata da Federico II e usata dagli Angioini per risolvere le cause feudali e quelle di seconda istanza) e la Vicaria (esplicava il secondo grado della giurisdizione). I due tribunali erano stati pareggiati da Giovanna II (1420).

Grassiere: funzionario addetto alla grassa, cioè all’esportazione di derrate alimentari e ai rifornimenti delle merci.

Grazie e privilegi feudali: speciali esenzioni dai pesi pubblici concessi dal feudatario alle Comunità.

grieco (o greco): (toponimo) vento di nord-est, è questa infatti la collocazione del sito sul passo di Turci.

guaretem: garante

hinuydi: lunedì.

horginialis: varietà di olivo.

Hospicium: residenza anche la relativa tassa.

impalare: mettere i pali per sostenere le nuove piante o altro.

impignare: dare in pegno

implicare ed explicare: facoltà di comprare e vendere nell’esercizio di un’arte, di far entrare ed uscire la merce, di impegnare e sciogliere con atti legali, di non poter accettare nuovi soci o escluderne senza il consenso degli altri.

impronpto: anticipo, chiamato anche "mutuo".

indecimata: non tagliata

infirmarario: chi in un ospedale si occupava dell’ammissione, dell’uscita e della registrazione degli ammalati e che sovrintendeva alla loro sistemazione durante la degenza.

infrascripta: ciò che è scritto dopo o anche notizia data con tutte le particolarità di tempo, luogo e persona.

ingegno: strumento per eseguire un determinato lavoro.

in loco deposito: atto con cui si consegnava un bene, specie denaro, ad altri che si impegnava a custodirlo.

in pingna: (da "pigna aut ollarum ex terra cocta") vaso per la concia; o (da "impinguere") dare grasso e quindi tipo di concia grassa.

insertito (lo): (toponimo) da "inserto", luogo dove sono avvenuti gli inserti.

in solidis: interamente.

Insolvenza: giudizio pronunciato nei riguardi dei morosi per i quali scattava il carcere. Gli Angioini nel 1343 stabilirono per i renitenti la pena del "doppio" che scattava 10 giorni dopo la scadenza pattuita, del "quadruplo" dopo 20 giorni, dell’"ottavuplo" dopo 30 giorni, dopo di che si confiscavano i beni.

interscatore in albo: (da "interscapiluim") spalla di animale conciata in bianco.

Intratura: ingresso; anche la relativa tassa.

iencha: vacca e giovenca, vitella.

iochi de aucelli: allettamenti che si esponevano agli uccelli per attirarli. Sistema di uccellagione mediante una sostanza molle e adesiva, il "visco" (v.), con cui si spargevano rami e tronchi di alberi o bacchette e frasche nascoste tra le foglie.

ioppo (o joppo): tipo di scarpa.

isca: (anche toponimo) terra grassa e irrigua prodotta dalle alluvioni del fiume quindi vicina a valloni e corsi d’acqua.

Jure congrui: dote che la figlia riceveva dall’asse paterno per cui veniva esclusa da ogni altro diritto; parte della rendita di un beneficio ecclesiastico su cui il titolare doveva provvedere al proprio sostentamento.

Jus: diritto in senso soggettivo; norma giuridica; dazio o gabella che gravava sull’industria e la circolazione delle merci. "Jus patronato": diritto di patronato spettante a un laico nei confronti di una chiesa, di una cappella o di un altare, tra cui quello di designare l’ecclesiastico destinato a ricoprire la relativa carica quando questa si rendeva vacante, con alcuni oneri connessi spettanti al fondatore e ai suoi successori o aventi causa. "Jus plateae": dazio sulla merce (Roberto d’Angiò nel 1332 stabilì che lo si doveva pagare nel luogo della vendita e non della consegna per evitare che ci fossero frodi perché questa poteva avvenire fuori del regno), si pagava una sola volta, non era a carico del cittadino che contrattava nel proprio paese. "Jus proibendi" (o "privativa"): diritto di esigere un introito su un determinato prodotto (c’erano diritti della corona sul sale, sul ferro, sulla pece e sul colore oro sulle pelli). "Jus sicle": diritto di fondere il metallo per la monetazione; anche diritto che vigeva nelle terre dove si fondeva l’oro.

lacora: piscina per far macerare qualcosa

lappazzeta: (toponimo) dalla pianta di "lapàzio", nome volgare del romice, usato per curare alcune malattie.

Laudemio: somma che il possessore di un’enfiteusi doveva pagare al proprietario di un bene in occasione della vendita, della donazione o della trasmissione ereditaria dell’enfiteusi. Negli Statuti (capp. 4 e 82) è contemplata la tassa sui fondi sottoposti a regime feudale ("renditia a la corte").

lauri: sta per "lavori" (laùri) ed indica in specie i campi messi a coltura ("lauri seu seminato") ("per ogni porco et altra bestia piccola che fusse trovato ad lauri"); anche pianta del lauro ("làuri").

laurielli (toponimo) luogo dove si pongono a coltura i campi; anche, ma meno probabile, dove ci sono piante di lauro.

lamosus: terrena in pendenza, franoso

lane: vari tipi di pelo degli animali; "ainine" (di agnello); "barbaresche" (di animali provenienti dalla Barberia); "di calce" (staccata con la calcinatura); "gentili" (delle pecore "merinos" v.); "matricina" (robusta e a pelo lungo ottenuta da pecore appena figliate); "mosce" (lunghe tosate dal collo e dalle cosce anteriori degli animali); "nobili" (pregiata di Garbo); "rustiche", non lavate e contenente ancora il grasso e altre impurità, ("lane rustiche de scalzinatura"). Nel XVII: c’è la lana pelata e carosata.

Lanciano: centro fiorente per le lame, fòndaco del sale punti di riferimento commerciale di tutto l’Abruzzo e il Molise, una dinamica area di espansione economica che poggiava sull’entroterra pastorale

lavinaio: (toponimo), luogo che accoglie acqua piovana, canalone di scarico. Forse la "selece" (v.) esistente nella platea dove c’era il detto luogo.

Legato pio: massa di beni gravata dell’onere, da parte del possessore, dell’adempimento generico di uffici di culto, ma senza determinate cappelle o altari e comunque senza un sacerdote beneficiario delle rendite.

lemetare: (toponimo) da "lemmeto", dislivello tra balze di terreno quindi luogo con la presenza di questi elementi.

lengna: legna.

lenterna: elemento architettonico dominante nella composizione della intera cupola del campanile della chiesa di S. Agostino, dotato di aperture; cella campanaria.

Lettere arbitrarie: quattro norme di diritto penale concesse alla feudalità da Roberto d’Angiò che permettevano al barone di perseguire "ex officio" il reo, di dare un giudizio sommario o straordinario, di cambiare le pene in denaro.

lialbo: (toponimo) rio albo, come doveva essere il corso d’acqua (attraversava "passatoia" v. e si gettava nel "fiume delle bocche" v.) che ne portava il nome forse per la schiuma delle sue rapide.

Licentia saputa: permesso avuto dopo la richiesta.

Licteri executoriali: ufficiali subalterni che consegnavano le sentenze pronunciate dalla corte o ne eseguivano gli ordini.

ligule: fasci di fili dell’ordito

Livello: contratto in base al quale un proprietario, in genere un ente ecclesiastico, concedeva ad un altro soggetto il possesso e il godimento di un fondo in perpetuo o per lungo tempo dietro obbligo del concessionario di coltivarlo, di migliorarlo e di corrispondere al concedente una prestazione annua in natura o in denaro.

Logoteta: portavoce del re e suo rappresentante, fu abbinato al "protonotario" (v.).

lontro: (toponimo) fossa per la concia.

loreni: (da "lorenum") cinghie di cuoio, briglie.

Lucera : Aveva una fiera , quella di S. Maddalena che era divenuta una scadenza nei contratti come quella di Salerno.

 

Marchetello: drapperia.

Menare mulos: guidare i muli erano i mezzi di trasporto di allora molto remunerativi in un anno si guadagnava dai 7 ai 10 ducati.

maccaturo: fazzoletto da naso o per la spesa.

macchera: (da "machera") taglio della carne macellata per la vendita.

magistro: insegnante o maestro anche di un’arte, chi trasmetteva la propria dottrina, istruttore, persona esperta in una attività di tipo artigianale; padrone o titolare di un’azienda artigiana che possiede una provata esperienza. La parola indica un legame che vincola vari artefici in una comune impresa.

Magistri: è prova di un legame che vincola vari artefici in una comune impresa.

Magliole: talea delle viti anche di qualsiasi pianta. "Fare le magliole": preparare le talee per i successivi trapianti.

Magna Curia: organo supremo e centrale della burocrazia angioina. Costituito da una serie di officia affidati a grandi ufficiali univa le funzioni fondamentali dello Stato.

mallano: prodotto conciante ricavato dal mallo delle noci, era ricco di tannino e tingeva di scuro.

mancantero: grosso panno per ornamento.

Manomorta: costituzione di una rendita vitalizia mediante la cessione di un bene

marchetello: drapperia.

marduni (o marchuni): (toponimo) da "marchus", luogo o attrezzi per lavorare l’uva.

marocchino: tipo di cuoio, in genere di capra o montone, conciato con bagni di soluzioni vegetali e divenuto sottile a superficie granulata, detto anche "cordoame" (v.), impiegato nella rilegatura dei libri. Le pelli erano cucite a due a due come sacchi e riempite di acqua ricca di sommacco.

mastro: persona esperta in qualche particolare arte che esercita in modo autonomo o anche alle dipendenze.

Mastro d’atti (o mastrodatti): notaio della curia che stipulava gli atti e faceva le citazioni secondo il rito della Magna Curia, in seguito incaricato di funzioni giudiziarie come quella del compimento della istruttoria nei processi penali in sostituzione del giudice.

Mastrodattia: carica dei mastrodatti, anche gli introiti derivanti da essa.

Mastrogiurato: ufficiale che agiva nelle Universitas, si chiamò poi "capitano" (v.).

masulus: cortina da letto

membranare: pelle di animale conciata e sottile, usata per scrittura o per decorazione; cartapecora; "pergamena" (v.); anche le superfici di pelle degli strumenti a percussione; pelle molto sottile a volte trasparente usata nell’arte del battiloro.

menare: condurre da un luogo in un altro uno o più animali, da cui "ad menandum" che indicava il girare tra fiere e mercati come dimostra l’espressione "menare seu pedagio" riferito all’uso dell’animale.

Mensa: complesso dei beni mobili ed immobili e delle entrate che appartenevano all’Arcivescovado, chiamati così perché nacquero dalle terre intorno alla chiesa usate dalla Comunità.

mercanti: addetti alla mercatura erano detti anche negociatores ed erano liberi.

mercatura: attività di compravendita fatta da una gran quantità di persone che vi si dedicavano con mentalità più o meno artigiana. Il commercio presupponeva un certo livello di istruzione, spinse alla costituzione di scuole, perché il mercante affidava alla registrazione i propri affari.. Il mercante aguzza la mente, irrigidisce i nervi, sente lo stimolo dell’audacia, la necessità della prudenza. Il debitore aveva l’obbligo di defendere et bonam facere emptori e si esigeva la rinunzia jure dotis dei figli. Il creditore entrato in possesso del bene del debitore ne godeva i frutti che costituivano il pagamento degli interessi. Se il reddito del bene era inferiore ci voleva una integrazione di moneta si diceva resta di maggiore somma. Il godimento implicava la facoltà di locare la sicurtà , si faceva una carta di retrovendita. Se il debitore non poteva pagare il debito si costituiva debitore di un terzo che gli dava il denaro e prendeva il bene ed era prevista la retrovendita al primo possessore.. L’usura era mascherata. Quando si prestava del denaro esso era sempre accompagnato da un interesse. Così quando si vendeva una merce con pagamento dilazionato. Quando si faceva un prestito (mutuo) si riceveva come garanzia un bene di valore uguale o superiore al denaro prestato più interessi che veniva restituito all’atto della estinzione del mutuo ed era stabilito il termine (il mutuatario vendeva una proprietà al mutuante che il mutuante si impegnava a restituire alla estinzione del debito). Mercanti erano anche piccoli imprenditori a cui si consegnava una somma di denaro perché possano impegnarla "in emendo et vendendo" con la riserva per il finanziatore della terza parte "lucri vel scapito".

mercimonio: scambio commerciale, attività mercantile, negoziazione.

Mero e misto imperio: (da "merum mixtumque imperium et gladii potestas") la giustizia criminale estesa da Roberto d’Angiò a tutti i feudatari, che portò al godimento della piena giurisdizione. Punto di arrivo di una lenta evoluzione in seguito alla quale la feudalità, che già aveva il potere giudiziario sulle terre, ebbe la possibilità di gestire a pieno la vita nei loro possedimenti.

mezzanelle: (toponimo) particolare tipo di mattoni di creta ed anche di tavole di legno da cui il luogo.

mezzanino: piano di un edificio di altezza ridotta ricavato tra il piano terra e il primo piano.

minutolo: voce locale per "minuto", gabella sul valore acquistato dalle materie prime con la lavorazione che nel caso della pelle raddoppiava.

modia: moggio, unità di misura volumetrica per merci di vario tipo; recipiente avente capacità di ½ moggio costituito con doghe di legno e cerchi di ferro; misura agraria o in senso generico superficie di terreno necessaria alla semina di una omonima misura.

Monacazione: le ragazze entravano in convento non solo per motivi religiosi, ma per fattori culturali, sociali ed economici. Spesso era per evitare la dispersione del patrimonio. All’interno del monastero le monache erano distinte secondo l’istruzione, la dote la classe sociale di provenienza. Le coriste portavano una dote più alta oltre i cento ducati, avevano il compito della laud divina la recita in coro dell’ufficio divino. Le converse portavano in dote ducati 72 avevano il compito del servizio: tenere in ordine gli indumenti, preparare il cibo, la biancheria della casa, prendevano voti solenni ma la loro pratica era la recita del rosario, il piccolo ufficio della Madonna e altro. Le educande che erano fanciulle che vivevano in monastero fin dalla tenera età minimo anni sette e pagavano ogni semestre in denaro contante una somma per gli alimenti . Erano ammesse per essere istruite se poi avevano desiderio di monacarsi potevano farlo al sedicesimo anno di età altrimenti potevano rimanere in convento fino a 25 anni. Vivevano in un luogo distinto sotto la cura di una monaca. C’erano le donne laiche con funzioni di serve. C’era un sistema per il versamento della dote. Queste somme venivano investite in varie forme : attività creditizia del censo bollare (con Universitas e privati, era un’attività necessaria in un contesto socio economico che aveva bisogno del danaro liquido ed era un’attività di grande valore sociale), acquisto di beni mobili ed immobili, lavori di fabbrica del monastero, solenni festeggiamenti. In caso di due sorelle la dote era duplicata in caso di 4 sorelle era triplicata. A capo c’era una Priora eletta con voti segreti dalle vocali (suore con diritto di voto) alla presenza del Vescovo e di tre sacerdoti , doveva avere la maggioranza dei voti , la sua autorità durava un decennio ed aveva potere assoluto sulle suore, l’obbligo di governare e amministrare il monastero . C’erano anche altri uffici (sottopriora, sindaca con compiti amministrativi: dar conto delle entrate e uscite, la cassiera, la vestiaria, le ascoltatrici, le infermiere le dispensiere, la procuratrice le rotere (portineria) giardiniere.

Monti di famiglia: istituti per formare le doti alle ragazze nate dal fatto che dalla fine del XVI sec. le donne vennero scartate dalla eredità.. Monti di pietà erano banche di prestiti su pegno fondate dalle chiese per evitare che la popolazione fosse soggetta ai prestatori di denaro con alti interessi. Istituiti con denaro spontaneamente offerto dai privati per provvedere alle necessità dei poveri. Il denaro era affidato a persone che lo gestivano prestandolo dietro consegna di un pegno che veniva restituito appena il debito era pagato. Si ritenevano piccole somme mensili per il compenso di chi lavorava per il monte. Pagare le tasse per le scarcerazioni, prestito senza interessi o dietro piccoli pegni. Casse di depositi con facoltà di concedere ai depositanti mutui a breve termine con specifiche modalità. 

mortella (o mirto): arbusto sempreverde delle mirtacee della flora mediterranea le cui foglie, per l’alto contenuto tannico, serviva per la concia specie del "marocchino" (v.).

mortitium: rendita vitalizio.

Mostra: rassegna; "comparire in mostra", atto con cui il feudatario si presentava al re con gli armati che gli doveva.

Mundoaldo: colui a cui spettava il potere del "mundio" (v.), adempiendo ai doveri di protezione della donna, esercitando le funzioni di rappresentanza giuridica, integrando col proprio consenso qualunque atto giuridico che ella compiva. Era a seconda dello stato della donna, il padre, il fratello, il marito o, in loro mancanza, un consanguineo; anche il provvedimento con cui veniva nominato il curatore nel caso in cui la donna ne fosse priva. Era diverso dal "tutore" (v.).

Mundio: tutela a cui erano soggette le donne per tutta la vita e che veniva esercitata dal "mundoaldo" (v.). Quando una donna si maritava lo sposo doveva acquistarlo dal padre o dal fratello mediante un prezzo simbolico (v. A, III, 1 e 2). Era il fondamento della successione ereditaria sui beni muliebri. Non eliminava però la personalità giuridica della donna che negli atti concernenti il suo interesse figurava la parte principale. Poteva testare, nominare esecutori testamentari, governare i beni dei figli, giurare senza l’autorizzazione, non poteva agire da sola nei giudizi.

Mutuo: contratto col quale un soggetto ("mutuante") consegnava una determinata quantità di denaro a un altro soggetto ("mutuatario") il quale ne acquistava la proprietà. In loco col mutuo il mutuatario prendeva i beni del mutuante e assumeva l’obbligo di restituirgli una determinata quantità di denaro. Serviva ad assicurare, nel quadro di una concezione solidaristica, di autoemancipazione e autosoccorso, uno scambio di prestazioni fra soggetti per lo più appartenenti ad una stessa categoria o che si trovavano in una identica situazione oggettiva e quindi erano accomunati da un identico bisogno da soddisfare. Spesso era un’anticipazione su quello che poteva spettare sul guadagno.

nemora (o nemus): bosco, luogo in genere arborato ("nemus cum vitis latinis"); boschetto preparato per l’uccellagione con paretaio o con uccelli da richiamo e pania; bosco con pascoli. "Industria nemus": utilizzo del bosco.

nobile: soggetto giudicato degno di considerazione, di rispetto e di ammirazione per doti personali; chi si distingue o esercita in modo notevole un’attività; chi gode particolari privilegi (passò poi ad indicare uno "status" sociale che ha o si arroga il diritto all’esenzione delle tasse); tipo di "lana" (v.).

noci di galla: noce moscata che aveva un largo impiego in spezieria, in medicina e per la produzione di una sostanza oleosa usata per la concia.

nodi: (toponimo) erano così chiamati i luoghi ove c’erano gorghi e vortici d’acqua ("il fiume va a nodi" formando vortici).

notaio: faceva una gran quantità di transazioni di minima importanza (registrazione di mutui di pochi soldi). Chiamato maestro d’atti. Carlo II (1273) promulgò le norme che ne regolavano l’attività. Carlo II (1304) ne regolò la nomina con rigore, Ferdinando (1477) dispose che doveva iscriversi ad un albo, doveva conservare gli atti in un apposito libro. Nel 1584 fu imposta l’interpretazione autentica delle abbreviature in uso comune (rendevano incomprensibile il testo notarile e contribuivano a chiudere i notai in una cerchia corporativa), si vietò di ricorrere a quelle non consentite. Nel 1786 fu istituito un Archivio generale a Napoli. Ebbe una notevole influenza nella vita delle comunità perché oltre a presiede a tutte le attività mercantili erano presenti in tutti i rapporti che interessavano la comunità. Ogni strumento veniva redatto dallo stesso notaio ce trascrive quanto gli viene dichiarato lo completa con la sottoscrizione e la sigillatura alla presenza di testimoni e di giudici annuali che hanno la funzione di dare forma solenne all’atto (furono soppressi nel 1651). In ogni luogo doveva esserci un notaio con sede propria. Poi si definisce per una marcata continuità familiare, diventa un ceto definito in cui si trovano poche e determinate famiglie i cui tratti caratteristici è l’esercizio dei pubblici uffici e una base economica adatta di beni immobili., escono dal ceto produttivo e non sono estranei allo spirito d’impresa commerciali, sfruttano il patrimonio ad esclusivo vantaggio dell’attività economica, non è però un gruppo chiuso i matrimoni sono garantiti da unna fitta rete di parentele.

Numerazione: aggiornamento dei fuochi di ogni comunità fatto mediante il sistema dell’"apprezzo" (v.).

Obbliganza: rapporto giuridico tra due persone in forza del quale uno dei due (debitore) assume l’obbligo di effettuare una determinata prestazione a favore dell’altro (creditore) il quale ha il diritto di esigere dall’altro l’esecuzione di tale prestazione; patto; garanzia prestata per un pagamento.

Obligationum (libro delle): registro dove si annotavano le obbligazioni.

obligo: impegno, dovere imposto che derivava da un negozio giuridico privato; anche l’atto giuridico con cui si registrava tale impegno.

obtempta: ottenuta per concessione.

Oncia: unità di moneta.

opere: attività artigianali su cui il feudatario imponeva un censo.

oranza: di ornamento; lussuoso.

Ordine religioso: corporazione di membri aggregati (costituenti un ente morale collettivamente considerato) e miranti alla perfezione cristiana con l’adempimento di esigenze spirituali o materiali quali la predicazione, l’assistenza di indigenti e di infermi, l’evangelizzazione.

oretenus: procedimento verbale per cause civili di valore non eccedente una determinata soglia.

organdi: tessuto leggero.

organeum: recipiente

ornamentum: possedimenti e cose che fanno parte di una chiesa.

oropelle: (da "aurispelle") sistema di impreziosire la pelle ricoprendola di sottili lamine di oro per cui è legato all’arte del battiloro. Era molto diffuso a Salerno fin dal periodo normanno-svevo tanto che Federico II dette alla città la privativa di questa arte.

ortigia: orto

padula: campo reso fangoso e palustre da facili inondazioni e da scaturigini di acqua, era anche arborata ("padula cum querceto").

paghare lo dapnno per: risarcire il danno a.

pagonazo: panno di broccato anche con fili d’oro.

palmento: locale adibito alla pigiatura dell’uva e delle olive.

palmus: misura di circa cm. 25. 

palo: attrezzo per la conceria formato da una tavola verticale, posta su di un’altra orizzontale e mantenuta da supporti laterali, alla estremità della quale era conficcata una lama di acciaio ricurva e con taglio ottuso ("lunetta") che serviva per ridare morbidezza alla pelle asciugata.

pallio: arredo sacro che rivestiva le facce dell’altare.

pannamenti: insieme di panni; "pannamenti verzi": panni rossi tinti con il "verzo" (v.) .

pannittori gipponensi: panni di lana nera per fare "gipponi" (v.).

pantofola: calzatura con alto tacco usata sopra le calze solate o le calzature leggere per proteggersi dal fango o dalla polvere delle strade.

parte: porzione nel guadagno o perdita, detta anche "rata" (v.).

partes de avantagio: in una società porzione maggiore delle altre.

particolari: persona intesa nel senso individuale; che appartiene in proprio e singolarmente ad uno solo.

partire per onza: dividere, in genere in un atto societario, un tutto in parti, spesso dodici.

passatoia: (toponimo) località di passaggio era infatti il luogo da dove si accedeva ai casali Casate (Cortina del cerro) e Fiume.

pastenare: piantare col "pastenaturo" (v.); mettere a coltura una terra; zappare.

pastino: (toponimo) terra dissodata e coltivata.

pastenaturo: attrezzo appuntito e ricurvo per mettere a dimora le piante.

Patto di riconferma: era una specie di mutuo a tempo indeterminato col quale si davano in pegno delle rendite (anche feudali) fino alla restituzione del capitale. Con tale patto la corte poteva mettere in vendita il feudo avere i soldi e permettere a chi comprava il feudo di riscuotere un tanto sui fiscali (le tasse della corte).

Patronato: (da "jus patronato" v.) insieme dei privilegi legati al possesso di una cappellania (v.). Si distingueva in p. "reale" o "personale", a seconda se riguardava un edificio o una carica, "ecclesiastico", "laicale" o "misto", a seconda della natura giuridica del titolo, "ereditario", "familiare", "giudiziario" o "misto" a seconda del suo modo di trasmissione; anche la chiesa sulla quale c’era il diritto.

pedata: zona lastricata dinanzi alle case.

pedes: piede di albero.

pellipari: pellicciai. In Puglia ce n’erano parecchi al tempo di Fed. II.

pelose: pelli da conciare; pelli col pelo; "coreore pelose": pelli conciate con superficie ruvida.

pena: multa.

Percettore: esattore, in genere mercanti o finanziatori che prendevano in appalto la riscossione di un guadagno spesso anticipando quindi guadagnandoci molto; ufficiale che esigeva le funzioni fiscali.

Percettoria: governavano l’economia e gestivano la fiscalità . Figura dell’amministrazione periferica che dipendeva dalla Sommaria. Il percettore è una figura al vertice di una struttura piramidale che costituiva una giungla fiscale con cariche venale che aggravano la pressione fiscale. I capi erano il Preside e il Percettore che controllavano la vita amministrativa delle province. (Il sistema diventava politico nel senso che i ministri controllavano tramite queste cariche le provinceL’aattività vviene razionalizzata solo alla fine del 500. Aveva cariche provinciali(percettore, mastro portolano e regio secreto dei due principati) e cariche locali (maestri portolani, secreti, credenzieri). C’erano molte deleghe e subdeleghe affidate a finanziatori porivati. Percettori : esattori (erano mercanti o banchieri che prendevano in appalto la riscossione di un guadagno spesso anticipando la somma quindi guadagnandoci.  

Perentorio: ultimo atto che non ammette dilazione. Conteneva il termine del terzo giorno in cui era tenuto in giudizio, di otto giorni se era fuori.

per fustem: per sostegno, per aiuto. Formula della "traditio" nel diritto longobardo che accompagnava gli atti in cui si alienava un bene per sostenere un prestito.

pergamena: pelle di pecora o capra greggia depilata, macerata a lungo in bagno di calce, non ingrassata, seccata e lungamente raschiata tesa con la pietra di pomice per il levigamento; era "ruvida" ("pelle de calzi") e "liscia".

pergola: (toponimo) da "pergolato", riferito alla diffusione dei vigneti.

pesi e misure: tassa per l’uso obbligatorio di pesi e misure pubblici nelle contrattazioni di partite di merci.

pesone: pigione, affitto.

Petizione: richiesta orale o scritta rivolta ad una persona dotata di potere giudiziario ("mastro de acti") per ottenere un provvedimento a proprio favore, la riparazione di un torto, il riconoscimento di assoluta estraneità a determinate circostanze o l’esonero da responsabilità.

pietra arenaria: pietra usata per far scomparire le asperità dalla pelle.

pila: recipiente di pietra usato per pestare il visco ed altro; vasca in cui si compiono varie operazioni.

pili liardi: mantello equino di colore grigio chiaro, storno.

pilo: pelame ricavato dalle pelli che veniva usato in vari modi.

pillo: bastone lungo con la parte inferiore ingrossata usato per pestare le pelli nei calcinai o nelle vasche.

pinsi: per "pingi", tegole.

piova alo bracciale: che il danno della pioggia sia a carico dell’operaio che dovrà recuperare il giorno perduto per la pioggia.

piscara: piscina

Placet: visto che il feudatario poneva approvando i singoli articoli statuari proposti dall’Universitas.

planellore: calzatura elegante fabbricata con materiali pregiati anche riccamente decorata e sempre dotata di suola alta.

platea: (toponimo) da "platea", strada antica che conduceva verso luoghi precisi per lo più porte e costituiva l’ossatura della rete viaria, era in loco la strada del commercio.

poncapare: (da "ponchia") misura di frumento.

porcule: (toponimo) luogo dove pascolano i porci.

porre: essere assunto al lavoro.

portagium: quota per il trasporto.

portarium: quota per il passaggio della porta

portello: tassa che pagava il carcerato.

portolania: cura dei luoghi pubblici e soprattutto delle strade.

portolano: ufficiale della Universitas che aveva in cura strade e vie anche campestri.

poteca: (da "apotecha") laboratorio artigianale.

Prammatica Filingeria: ordinanza di Giovanna II, emanata in occasione dell’estinzione del ramo della casa Filangieri facente capo a Giacomo, e che stabilì che il feudo poteva passare alle donne e quindi ai loro mariti. 

pregiaria: favore, garanzia prestata a favore di una persona; cauzione data come garanzia.

Prelazione (o "jus congrui" v.): diritto che godeva il proprietario di comprare un bene a lui confinante e posto in vendita.

presentata: atto del presentare, del consegnare qualcosa che deve essere preso in considerazione; deposizione.

Priorato conventuale: monastero, in loco quello di S. Agostino, il cui superiore era un priore.

Procura: atto con cui un soggetto mandante, in genere impossibilitato o assente ("occupato in altre incombenze"), conferisce ad un altro il potere di rappresentarlo ed anche di compiere a suo nome un solo atto giuridico ("speciale") o diversi ("generale").

procurare: raccogliere ("in caso che per li mali tempi alcuna fiata non se possessero procurare le castagne").

Procuratore: chi, attraverso un incarico stipulato legalmente ("procura" v.) curava gli interessi di un’altra persona.

Procuratore dei fiscali: ufficiale della Udienza provinciale che risiedeva a Montefusco e aveva il compito di controllare il pagamento dei fiscali rifacendosi sui cittadini in caso di latitanza della Universitas.

procuzatum: avviato, messo in moto.

promazo: (da "promus anterior pars humeri") mantellina; cortinaggio di tela in genere guarnito.

propaine: tralcio dell’uva ripiegato sotto terra perché mettesse radici; anche per altre piante messe a coltura; vigneto da poco messo a coltura.

Proroga: atto con cui si richiedeva la dilazione di un obbligo.

Protomedico: colui che era a capo di tutta l’attività sanitaria del Regno, dava incarichi ed autorizzazioni ai farmacisti e ai salassatori.

Protonotaio: segretario di stato del potere angioino, titolare delle funzioni amministrative, fu unito al "logoteta" (v.).

prova: elemento importante del processo c’erano le p. testimoniali (indiretta) davano al giudice la cognizione dei fatti oggetto della causa; giuramento: prova tramite il; perito che fornisce dati precisi.

Provisionum: atto finale con cui si riceveva il regio assenso che rendeva esecutiva una delibera della Universitas; esame, provvedimento, giudizio ("ad provisione de boni homini"); remunerazione.

provvisione : remunerazione.

purgatura: operazione che serviva per asportare dalla pelle, agendo con appositi coltelli con taglio smussato (v.), parte della carne e del fiore ogni residuo di peli, di carne e di calce.

quietatio: poneva fine, per accordo reciproco, a difficoltà varie.

quarta: diritto sui beni del marito di cui la donna godeva, se aveva i figli c’era la "quinta". Quando il marito faceva un’alienazione di un bene ella doveva essere presente e acconsentire per la sua parte, oppure ricevere o dichiarare di aver ricevuto la quarta.

quartana (o quarantana): settimana di preghiera; ufficio funebre da celebrarsi 40 giorni dopo la morte.

Quietatio: atto che poneva fine, per accordo reciproco, a difficoltà varie.

rata: porzione.

recoglienze: insieme di somme riscosse o da riscuotere.

reconvenire: v. "riconversione".

redimitoro: persone inviate dai vicwerè alla Università tra il 1586 e 1604 per sistemare i conti dell’Universitas. Nel 1620 il Di Tapia liquidòp tuttu il passato amministrativo delle Universitas e pareggò i bilanci.

refrudiare: sfruttare, usufruttare

refrudium: guadagno

Regalie: diritti di sovranità, detti "privilegi" e "prerogative", che spettavano al feudatario e che spesso egli imponeva divenendo "abusi" (v.).

Regesto: riassunto di una determinata raccolta di documenti.

Regia udienza: non controllava le Università

Regimine: insieme di suppellettili.

regliere: (da "oregliere") cuscino.

Relevio: tassa di successione nei feudi pagata all’atto della presa di possesso.

Remissione: rinuncia della parte offesa a perseguire l’autore; atto negoziale con cui il creditore rinunciava al proprio credito.

Retrovendita: atto con cui si pattuiva la restituzione del bene.

Rettoria: carica o funzione ecclesiastica di governo spirituale e di amministrazione di una chiesa e il beneficio ad essa connesso, poiché ogni monastero o chiesa si governava per sé. Era tenuta dal "rettore" che presiedeva all’officiatura, all’uso e alla disciplina della chiesa e che era titolare dei benefici ma non aveva la cura delle anime né l’obbligo della residenza; "beneficio" (v.).

Ricettizia: chiesa o ente religioso a carattere civico destinato a ricevere i fedeli di una località chiamati al sacerdozio i quali erano ammessi al governo e alla partecipazione dei relativi frutti di massa comune solo se erano originari del luogo, per cui tale tipo di chiesa era detta "patrimoniale". Era chiamata anche "matrice" nel senso che veniva considerata come madre e i suoi partecipanti come figli, "consorziale" perché i membri formavano un "consortium". Originariamente posta sotto il patronato dell’Universitas, era officiata da un Collegio di sacerdoti che all’inizio erano a numero aperto, si rinnovavano per coaptazione e formavano il capitolo detto "ricettizio" proprio per il suo carattere di ricevere l’insieme del clero locale e per il fatto che nei centri rurali questo era organizzato a vita comune intorno alla chiesa principale del luogo, avendo comuni diritti e doveri, facendo assemblee dedite alla lettura. Nel meridione ebbero una espressione tutta particolare perché i membri non costituivano un vero e proprio collegio infatti il capitolo canonicale era presieduto da un capo con preminenza solo di protocollo e con diverse competenze di culto ed i canonici erano distinti in presbiteri, diaconi e suddiaconi. Alla chiesa poteva essere annessa la cura d’anime cioè il disimpegno effettivo delle funzioni parrocchiali che era affidato a un vicario curato che poteva anche non far parte del capitolo.

Riconversione: istituto della compensazione che consisteva nel pagare un debito con un altro credito, in tal caso però si deve provare il credito.

reguliare: (da "regolare") detto della tavola per conceria su cui si riportava la pelle bagnata alla sua forma; tavola da spianare, acconciare, anche nel senso di guarnire.

rinverdimento: azione che riportava le pelli secche o salate allo stato primitivo mettendole a bagno e passandole al "cavalletto" (v.) con un "coltello" (v.) non tagliente.

risicco: (da "rivus siccus") altro nome antico della Solofrana da S. Agata a S. Severino.

Rivellino: opera di fortificazione, che nel XIV secolo ebbe struttura ad arco, collocata all’esterno della piazzaforte di un castello con lo scopo di difenderlo dagli attacchi dei nemici e proteggere le sortite degli assediati.

riviera: spazio della conceria per le operazioni di "rinverdimento" (v.), "depilazione" (v.), "scarnatura" (v.) e "purgatura" (v.).  

rubeore (o "russi"): tipo di cuoio flessibile (detto "di Russia") fatto con scorza di betulla o di salice, di colore rosso per oggetti eleganti e rilegature pregiate.

sciabicas: ars tirandi sciabica arte di tirare reti a strascico.

stiglio: attrezzi del mestiere.

Sutores: (o cusutore) sarto.

Sacro Regio Consiglio: supremo tribunale di appello a cui potevano rivolgersi tutti i sudditi; sede della giustizia del re.

sachone: materasso.

salario: qualsiasi pagamento al posto di un servizio.

salinosium: (da "sala") luogo con pianta palustre usata per impagliare le sedie.

sanzini: albero.

sardescare: pelli provenienti dalla Sardegna.

sasso: (toponimo) località dominata da una parete rocciosa che dette il nome, nel periodo normanno, ad un proprietario locale Ursone de Sasso, che ne aveva il possesso, fu poi detta "postella de la oliva".

scabello: fascia ornamentale di un quadro a mo’ di mensola.

scalzinatura: azione della calce sulla pelle per l’asportazione della lana o del pelo ("lane rustiche de scalzinatura").

scampare: pulire, potare ("scampare le sepale").

scanate: (toponimo) da "scanalato", terreno scavato superficialmente a guisa di canale anche di drenaggio.

scandolis: tavole di legno per coprire ambienti.

scappino: tipo di calza.

scappusano: cappuccio.

scardassare la pelle o la lana: cardare il pelo della pelle o la lana con lo scardasso che è un supporto di legno su cui sono fissati denti di ferro uncinati; idem per i pannilana o la lana cardata.

scardose: tipo di pelle conciata col pelo ("scardose pelose").

scarnare: raschiare le pelli con uno speciale coltello per asportarne il carniccio.

scarsolle: tipo di pelle di poco valore.

scarpa: opera di contenimento, piano inclinato in muratura ("scarpa seu padamento fabrito").

scommettere: raccogliere il frutto ("scommettere cerze e cerri").

scoppino: berretto.

scorza (toponimo) dalla corteccia di castagno o di quercia usata per la concia.

scorzareno: (da "scorza" v.) togliere la corteccia.

scorzette: (da "scorza") strato di pergamena grossolana per tamburi o "crivelli" (v.), detta anche "carta membrana" (v).

scugnà: togliere la pula al grano, battere il grano; far cadere il frutto.

scrungni: cassoni.

se debia servire lo caso: si deve risolvere la questione.

sedile: casa con più ambienti, parte di una cortina.

selece: zona lastricata; specie di fognatura a cielo aperto esistente in loco nella "platea" (v.) forse verso il "lavinaio" (v.) ("non debia ne poza jectare [...] in ditta selece").

selva: luogo arborato anche con abitazioni ("selva cum domo").

semaine: settimana.

Sentenza arbitraria (o assolutoria): giudizio affidato ad un notaio con la collaborazione di cittadini, in funzione di saggi, a cui ricorreva la corte locale per risolvere una lite specie tra consanguinei.

Senziere: (da "sensire") mettere qualcuno in possesso di qualcosa, assegnare.

sepale: siepe.

serti: innesti.

servendo solvendo: formula che stabiliva una modalità di pagamento.

serrone: (toponimo) da "serra", poggio, era quello di "Castelluccia" (v.); terreno sassoso.

Servitium: tipo di prestazione generica da effettuare a favore di un’autorità costituita.

Sicla: nome dato nei secoli XII-XIV alle officine monetarie, poi indicò dove si fondeva l’oro.

sicho: forgiato.

Sicurtà: bene dato in cambio di un mutuo.

sine cautela: senza la protezione di atti giudiziari.

Siniscalco: ufficiale regio che dirigeva i funzionari.

slanatura: azione che toglie la lana dalla pelle in cui sono state bruciate le radici dei peli con la calce; detta anche "steccatura" (v.).

solarata: (da "solarium": piano della casa) detto di casa col solaio.

solofra: (toponimo) da "saluber", luogo salubre, in opposizione agli acquitrini pestilenziali della pianura e in riferimento a come appariva ai pastori sanniti che percorrevano il tratturo transumantico fluviale del "flubio-rivus siccus" (v.) verso i pascoli estivi della valle del Sabato.

sommacco: polvere di foglie e rami di questa pianta usata, per l’alto contenuto tannico, nella concia.

Sommaria: ufficio regio che esercitava funzioni di controllo su tutta la vita amministrativa ed economica del regno.

sorbo: (toponimo) antico casale che prende il nome da un sorbo che era nello spiazzo dinanzi alla chiesa di S. Giacomo e sotto cui si riuniva l’assemblea dei cittadini.

sortito: (toponimo) luogo dal quale si esce pagando un pedaggio.

speca: antro

speciarorum: speziali legati all’attività conciaria perché ne fornivano i prodotti per la concia.

spezieria: l’antica farmacia che forniva droghe ed erbe e in loco i prodotti concianti.

spolicare: cogliere il frutto della vite.

Stallaggio: tassa di albergazione.

stare a sindacato: essere sottoposto ad azione di verifica da parte degli ufficiali dei feudatari e delle Universitas.

Statuti: collezione di capitoli scritti che regolavano la vita delle comunità, lo spaccio dei generi annonari, l’esattezza dei pesi e delle misure, la salute pubblica, la nettezza e la conservazione delle vie, la custodia dei boschi e dei campi; capitoli feudali che regolavano la giustizia, stabilivano le sanzioni penali per i reati, le regole della procedura civile e penale, le tariffe degli atti giudiziari.

stazionaria (alias de le poteche): gabella che si pagava nei laboratori artigianali dove stazionava la merce.

sterpito: terreno incolto

securtà: assicurare un credito con la garanzia fondiaria o immobiliare detta traditio sottolineata con la formula rem defendere et bonam facere emptori, si esigeva la rinuncia degli aventi diriitto jure dotis (moglie) e jure hereditario (figli o altri)

sindacato: controllo cui venivano sottoposti gli amministratori per limitare gli arbitri

sine banco: prestito gratuito.

Sommaria (Regia Camera della): Istituzione fra giudiziaria amministrativa e fiscale che assommava l’intera amministrazione napoletana che esercitava uno stretto controllo sulla vita delle Universitas attraverso i capitani e sottoponendo a sindacato le gestioni finanziarie delle Universitas. Ufficio che esercitava funzioni di conttrollo su tutta la vita economica (fu il banco di prova degli esponenti della borghesia il ceto civile che prese òla via degli uffici

stato discusso: opera del Tapia . Esaminare le imposte i debiti delle Universitas le condizioni delle vendite e delle obbligazioni, reintegrare ciò che era stato distolto Ogni Università presentava l’elenco delle entrate e uscite ci doveva essere il pareggio ogni passività non avrebbe avuti l’expedit. 

steccare: togliere la lana o il pelo dalle pelli

sthenteneriore: intestini conciati usati per l’arte del battiloro.

stenditoio: attrezzo di conceria di vario tipo per stendere le pelli. Uno (detto "purgadera") era formato da travi di legno che reggevano sottili assi in cui erano conficcati dei chiodi con la punta ricurva ai quali venivano appese, per le zampe posteriori, le pelli bagnate per essere asciugate, ed un altro era formato da due pertiche parallele, mantenute da due pali trasversali e sospese al soffitto, oppure poggiate su due cavalletti in modo che tra di loro si potevano mettere ad asciugare le pelli piegate a metà su verghe sottili durante le operazioni di "rifinitura" (v.).

sterilibus: luogo disabitato o incolto ed in cui non c’erano persone che prestavano opera, anche luogo momentaneamente senza coltivazioni.

sternacare: fare piattaforme o tavolati di legno.

stigli (o stilemi): attrezzi da conceria o in genere per un’attività artigianale.

stila (o "vruscio"): attrezzo per conceria costituito da un manico di legno piatto o cilindrico in cui era innestata una lamina non tagliente per alcune operazioni (snervare le pelli asciutte dal lato della carne, eliminare l’acqua dalle pelli dopo la concia agendo dalla parte del fiore); uno simile ma interamente di legno duro e zigrinato (detto "stilema" o anche "margherita") era usato per rendere uniforme la superficie interna delle pelli, menato e rimenato sopra il cuoio da pergamena serviva a spianarlo e renderlo estremamente liscio.

stilemi: v. "stigli".

subariore (o subarore): (da "suber" "subari calceamenti species") sughero.

submissio e submittere: termini con cui si indicavano i contratti stipulati tra artigiani o lavoranti, oppure dagli operai o dagli apprendisti con il datore di lavoro che sottolineavano il concetto di inferiorità nei confronti di una persona considerata superiore. submisit se ad servitia magistri ; promisit servire fideliter, legaliter, sollicite et sine dolo et fraude et facere quecumque servitia iusta, possibilia honesta eidem inyugenda ; que non habeat se absentare et si absentaverit incidat in penam subscriptam et teneatur revertere ad serviendum et reficere dies absentie ; promiit bene tractare et nichil inyustum nec alium facere, et dare victum, potum, calcimenta, indumenta, ac lectum in quo quiescat de nocte iuxta condicionem dicti magistri ; et docere artem suam prout Deus dabit ingenium. Molte volte era un semplice accordo tra il padrone di bottega e il giovanotto assunto. 

Subventio generalis: tipo di tassa, detta "colletta" (v.), considerata un aiuto che le popolazioni davano al sovrano. Sotto Federico II era straordinaria e quindi di volta in volta richiesta, con gli Angioini diventò ordinaria e pesò annualmente sulle popolazioni che dovevano dividersela tra i soggetti attivi.

suola: pelle bovina che subiva una concia lenta, detta "alla fossa", che consisteva nel porre le pelli una sull’altra spargendo tra loro strati di scorza e pressandole.

supporto: parte di una casa con soppalco.

Suprema corte di giustizia: organo amministrativo-finanziario della burocrazia angioina.

sutoria: (da "sutor") colui che usa o lavora il "corio" (v.); calzolaio "qui corio veteri utuntur"; sarto.

tanate: (da "tannare") pelli o lane di colore fulvo che hanno subito la macerazione nella scorza delle noci; anche il rendere la scorza delle querce o dei castagni in polvere per la concia; in genere pelli che hanno subito il processo di concia.

tannino: sostanza astringente che agisce nel processo di concia poiché ha la proprietà di trasformare la pelle degli animali in cuoio ("corio" v.) che resta pieghevole e non imputridisce, permettendogli di acquistare solidità, consistenza, resistenza e flessibilità. Quasi tutte le piante contengono tannino, ma ne hanno in quantità maggiore la quercia, il cerro, l’eucalipto, il castagno, il salice, il mirto, l’eucalipto (che ha un contenuto tannico molto alto), le galle, le cortecce di molte conifere, di malleto, il melograno, le radici di molte rosacee, il sommacco di Sicilia ("rhus coriaria"), quello montenegrino e di Provenza ("coriaria mirtifolia"), la laguncularia ramosa, la combretacea, il frutto "castanea vesca", quello di vallonea, le cupole di quercia. Questi prodotti davano alle pelli anche una determinata colorazione, con i sali di ferro la colorazione diventava nera.

tassa: piaga della società meridionale dell’ancien regime perché erano esenti le classi privilegiate feudatari e clero pagava solo il popolo (1/3 delle terre erano esenti dalle tasse. Dopo il 1647 in seguito alla rivoluzione di Masaniello ci fu un breve periodo in cui non si pagarono le tasse.

tavola: attrezzo per la concia, Era di vario tipo: piano di legno tenuto da due cavalletti per varie operazioni specie di rifinitura come quella di "azzimatura" (v.); tavola di legno o di marmo posta su di un piano inclinato per le operazioni con la "stila" (v.); tavoletta di legno ricoperta di sughero con un manico di cuoio per le operazioni di ammorbidimento della pelle.

tavolari: addetti alle misure dei terreni.

telaio: attrezzo per la conceria formato da assi di legno morbido su cui venivano stese ed inchiodate le pelli per l’asciugatura durante le operazioni di concia vera e propria; idem per la pergamena.

tempo de corte: causa giudiziaria; proroga.

tenatore: (da "tentore") botte o tino usato nelle concerie.

tenere a fida: tenere in custodia gli animali o altro. V. "fida" e "affida".

tentori: operai addetti alla tintura.

Terraggio: prestazione annua in natura dovuta al feudatario dall’agricoltore per riscattare il fondo o poterlo coltivare.

Texatores: colui che faceva l’apprezzo ed assegnava i tributi. Si distingueva dall’exactores o collectores (v.).

Testatico: tassa che gravava su chi esercitava un’arte.

tete alias tuta: tutta interamente.

tine: vasche tonde in genere di legno e seminterrate che si usavano nelle concerie.

tobaliana: grande tovaglia.

tocho: (da "toch"): quantità generica anche fino a dieci; ricercato copricapo femminile di foggia turchesca.

Toche e meze tochette: ricercati copricapi femminili a foggia turchesca

tofola: (toponimo da "tofa") specie di tromba usata dai pastori detta anche "tòtara".

torchelise: termine antico per torchio o strumento per tenere qualcosa pressata in genere tessuti di lana o pelli.

trabiata: luogo coperto con travi di legno ("trabeatum: locus ubi fenum reconditur").

Traditio : contratto di compravendita

trentana: ufficio funebre da celebrarsi 30 giorni dopo la morte.

trochore: tronco.

turci: (toponimo) collina, monticello.

Tutore: istituzione dipenedente dal mundoaldo. Era una persona assegnata alla vedova quando doveva agire legalmente, distinto dall’avvocato muliebre (curatore) e dal "mundoaldo" (v.).

Udienza: corte di giustizia e organo di controllo sull’attività fiscale che successe, nel periodo aragonese, ai Giustizierati facendo da contrappeso al potere feudale in quanto difendevano gli interessi comunitari, avevano funzioni di polizia (ordine pubblico).. Dipendevano dal Collaterale (quindi avevano un controllo politico) e dalla Vicaria (come organo giudiziario cioè tribunale di prima istanza nei casi in cui c’era l’appello regio e di appello dalle corti inferiori).. Era tribunale di prima istanza (giudicava le cause minori), di appello (giudicava cause fino a 100 ducati) e per i reati commessi dai governatori e dai giudici baronali. Contro i decreti delle U. si ricorreva alla Vicaria. Erano una complessa struttura dell’amministrazione periferica in età spagnola. L’autorità regia non poteva facilmente controllare la dialettica interna degli uffici. Avevano a capo il Preside (un militare un nobile o una persona di fiducia del vicerè) che al di sopra aveva solo il vicerè che governa col Collaterale e che era amministratore e magistrato. Avevano gli Uditori (tre, che dipendevano dal Preside, uno era il caporuota), l’avvocato fiscale, il procuratore fiscale, l’avvocato e il procuratore dei poveri, il segretario dell’udienza, il mastrodatti, il jus sigilli, jus regestri, il portiere, il maestro di camera, il capitano di campagna (esecuzione delle sentenze (aveva 40 soldati 20 a cavallo e 20 a piedi, il medico fisico, il medico chirurgo, il carceriero, il trombetta, il Boia, il Cappellano, il cappellano dei carcerati, l’avvocato dell’Udienza. Nel 1817 la giustizia fu così regolata (un giudice detto pretore residente nel capoluogo, un supplente vicepretore sceltp tra i proprietari residenti. In ogni comune c’era il Conciliatore scelto tra i proprietari locali inclusi gli ecclesiastici, il giudice di pace (cause notevoli. Sono la trasformazione degli antichi giustizierati trasformati dagli angioini in curie.

U.J.D. : (utriusque juris doctor) laureati nei due diritti . Atti ad insegnare, professori di legge senza titolo dottorale.

Universitas: l’insieme dei cittadini (o comunità) che vivevano in una circoscrizione territoriale ben definita da cui traevano profitto e che gestivano la vita in comune con il compito precipuo della divisione delle "collette" (v.) e della sua esazione, fu persona giuridica. Era oberata dal pagamento dei fiscali che se non avveniva il procuratore dei fiscali poteva procedere al sequestro delle merci. Non era facile per l’U. raccogliere i tributi perché c’era chi non pagava o chiedevano la diminuzione, anche gli ecclesiastici che già avevano varie franchigie non pagavano (se avevano l’esenzione sui beni antichi la pretendevano anche su quelli recenti. C’era una sproporzione nelle finanze dei Comuni tra le spese ordinarie e quelle straordinarie provocate dalle guerre, alloggiamenti, carestie, epidemie che portavano alla necessità di prestiti.

universali nomine: il potere dell’Universitas di scegliere o di designare una persona ad un determinato ufficio.

uose: antico calzamento delle gambe per difenderle dall’acqua.

usi civici: diritti naturali che i cittadini potevano esercitare su tutto il territorio del feudo in alcuni periodi dell’anno dopo la raccolta del frutto se il terreno era aperto. Questi diritti, che appartenevano anche al barone, non dipendevano dalla concessione del feudo, erano diritti essenziali e cioè "pascere", "acquare", "pernottare", "legnare", "cavare pietre". Si dividevano in "utili" ("legnare" non per i propri bisogni, raccogliere le ghiande o le castagne cadute, immettere animali a soccio, cuocere calce) e "domenicali" (partecipare ai frutti, seminare, piantare ortaggi). Nacquero col feudo ma già nel latifondo romano i coloni avevano ampi usi sulle terre pascolative e boschive mentre erano tenuti a pagare la "pars agraria". L’elemento principale dell’uso civico era l’esistenza della collettività la quale anche se non costituiva una vera e propria persona giuridica era considerata soggetto portatore di determinate posizioni attive e passive che riguardavano l’utilizzazione delle risorse naturali del terreno per cui anche i singoli avevano il diritto di usare il terreno. I feudatari li favorirono perché su di essi riuscivano a riscuotere dei tributi.

uso: diritto contratto dal cittadino nella propria terra.

Usucapione: dominio su una res acquisito mediante un possesso. Serviva a sanare situazioni che avrebbero causato conflitti e a mantenere la consuetudine.

vadora: (toponimo), luogo dove si va, riferito al passo di "castelluccia o vadora".

vaio: pelliccia di scoiattolo siberiano che serviva per guarnizioni, per foderare abiti, confezionare berrette, di cui la parte più costosa era la pancia.

vallonea : ghianda di cerro che tinge di nero per uso tintori e cuoia.

vecida: vicenda secondo l’ordine di arrivo o di prenotazione.

venalità degli uffici: sistema di compravendita degli uffici specie delle udienze. C’erano tre forme di venalità: sostituzioni (facoltà di farsi sostituire concessa al titolare dell’ufficio dietro il pagamento di una somma, in tal modo il titolare dell’ufficio poteva controllare diversi uffici), le renuntiato (facoltà di trasferire l’ufficio ad una terza persona designata come successore), ampliatione (facoltà di trasmettere agli eredi l’ufficio creando una feudalizzazione dell’ufficio in mano ad una famiglia). Il feudo venne burocratizzato diventò un elemento della nuova struttura dell’ordinamento. Questo fenomeno portò ad una contraddizione perché accentuava il carattere patrimonialistico del feudo. Tale sistema si basava sul principio che l’interesse collettivo può sopravvivere solo se compatibile con quello particolare. L’ufficio diventa una prestazione d’opera di carattere personale, un patrimonio. 

vendita alla voce: vendita anticipata di una merce non ancora matura quindi incerta. Era di grave danno per il modo di come si stabiliva la voce e per la incertezza della consegna del prodotto.

venerabile: titolo d’onore per gli ecclesiastici.

ventresche (o ventreche): pelle di maiale corrispondente alla pancia dell’animale.

ventrescate: pelli unte con lardo di maiale.

Verificatori dei pesi e misure: ufficiali che avevano il compito di verificare la giustezza dei campioni di peso usati nel commercio.

verzo: pianta il cui legno forniva una materia colorante rossa usata nella concia e nella tintura dei panni, di qualità pregiata era quella "di ponente".

Viaticale: (da "viaticarius" e "viator") il mercante che gira fra i mercati e le fiere; anche "pecunia viaticum seu iter facienti necessaria".

Viaticaria: l’attività del mercante.

Vicaria (Gran Corte della): Tribunale ordinario del Regno per le cause civili e criminali; magistratura centrale di appello.

Vicerè: era un ministro regio di altissimo rango dai poteri non illimitati.

Viceregno: regime instauratosi a Napoli all’inizio del XVI secolo legato alla nuova fisionomia e collocazione della corona nei suoi domini

victuagli: granaglie; roba da mangiare in genere.

vigneto alberato: viti maritati ad alberi vivi che riducevano la spesa.

vignoli: (toponimo) luogo con vigneti.

villizzano: (toponimo) da "villaro", antico attrezzo per trebbiare a mano e per estensione il luogo.

vimore (o vinore): tipo di concia con gli acini dell’uva o con la vinaccia; scarpa bassa e leggera senza suola.

viridario: giardino, chiostro.

viscigli: (o vesceglie) pianta giovane da innestare.

visciglito: (toponimo) da "viscigli" (v.).

visco: nome volgare del "viscum album", pianta parassita specie di pioppi, querce e castagni dalle cui bacche e dalla cui corteccia si estraeva una sostanza vischiosa che serviva a preparare la pania per gli uccellatori ed era usata, per il contenuto tannico, nella concia delle pelli a cui dava un bel colore giallo. Buona quella che si faceva col cerro e col castagno raccogliendo da questi alberi bacche, corteccia, granelle e coccole che si facevano bollire.

visita pastorale: è tra gli atti fondamentali della vita della Chiesa, regolata dal Concilio di Trento e divenuta uno strumento capitale della riforma della chiesa, momento alto e importante della vita di una diocesi. Richiedeva molte fatiche da parte del vescovo per le difficoltà dei viaggi. Se era ben registrata poteva servire come base per le altre visite. Si presenta come una grande inchiesta del vescovo sulle parrocchie e sulla vita religiosa delle sue diocesi. Si svolgeva in forma solenne e seguiva determinate istruzioni. Era preparata dall’annuncio dall’invio di questionari ai parroci che dovevano riferire circa lo stato ecclesiastico e delle anime appartenenti alla parrocchia. Prima di iniziarla il vescovo doveva avere le notizie generali riguardanti la chiesa o le chiese, quale fosse lo stato il titolo e l’amministrazione, se c’erano cappelle o benefici, il numero e lo stato delle anime e dei sacerdoti. C’era un catalogo delle notizie locali e reali con cui si entrava nel vivo dell’inchiesta. Dopo aver avuto le risposte dai parroci il vescovo iniziava la visita che si chiudeva con l’emissione di decreti. Il vescovo era accompagnato da un cancelliere (figura importante perché dalle sue capacità dipendeva la riuscita della registrazione della visita). Il vescovo doveva andare come Cristo ai discepoli. Sul luogo ognuno doveva assumere il suo ufficio. Il vescovo doveva stare ben attento alla scelta dei servi o familiari che portava con sé, pochi e onesti (non ricevere regali). Gli atti delle visite erano i sinodi (decisioni) e le relazioni ad limina (bilancio e risultati). Sono una fonte per lo studio della pratica religiosa, degli atteggiamenti devozionali collettivi. Si controllava lo stato della chiesa che dal XVII al XVIII secolo esse non erano luoghi di silenzio, tutto vi convergeva: ire, mode, mercati.

vitigie: vigneti su terreni sassosi.

voglina: bue.

voltare: girare ("de voltare lengna").

wafio (o vafio): passaggio stretto sotto le case per accedere alla cortina detto "introito magno".

zagarelle: ornamenti come moresche, galloni e passamanerie che adornavano i vestiti femminili, le tende, gli sprovieri, la biancheria, l’arredo sacro.

zeppiere: lucerna.

zioe: cioè.

zinnale: lungo grembiule con la pettorina.

zuppolo: (toponimo) da "zuppo", luogo bagnato; "zuppolo ad Turci": riferito alle acque di Turci.

zagarelle: specie di galloni e passamanerie che adornavano i vestiti femminili; fettucce.

 

 

 

 

In questo glossario sono riportate le voci del linguaggio amministrativo, giuridico ed economico (con l’iniziale maiuscola) e i termini del linguaggio locale (con l’iniziale minuscola) che si trovano nei documenti riportati in appendice e nello studio, per fornire al lettore uno strumento facile e veloce di consultazione e per evitare il ricorso a note esplicative di difficile fruibilità. Vale la pena ricordare che molti termini, scritti in un latino che congloba e riveste espressioni del dialetto napoletano e locale, costituiscono un tessuto linguistico variopinto di grande interesse glottologico, filologico e storico. Testi consultati: Altamura A., Dizionario dialettale napoletano, Napoli, 1977; Andreoli R., Vocabolario napoletano italiano, Napoli, 1988; Azara A-Eula E., Novissimo digesto italiano, Torino, 1974; Battaglia S., Grande dizionario della lingua italiana, Torino, 1961-1997; Battisti C.-Alessio G., Dizionario etimologico italiano, Firenze, 1976; Bevere A., Arredi, suppellettili, utensili d’uso nelle province meridionali dal XII al XVI secolo, in ASPN, XXI (1896); Calonchi F., Dizionario latino-italiano e italiano-latino, Torino, 1975; Cortelazzo M.-Marcato C., I dialetti italiani. Dizionario etimologico, Torino, 1998; Du Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis, Graz, 1954 ; Giliberti S., Dizionario dialettale solofrano, Pasanisi F., Voci storico-giuridiche-amministrative delle antiche province napoletane, Taranto, 1980; Pellegrini G. B., Tradizione e innovazione nella terminologia degli strumenti di lavoro in Studi sull’alto Medioevo, Spoleto, 1971; Premoli P., Vocabolario nomenclatore, Milano, 1909; Puoti B., Vocabolario Domestico napoletano e toscano, Napoli, 1850; Vidos B. E., Prestito, espansione e migrazione dei termini tecnici nelle lingue romanze, Firenze, 1965.

 

 

 

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