Glossario
Abate
senza abbazia: titolo onorifico
che permette ad un ecclesiastico di godere di una chiesa senza un impegno
diretto.
abrasio: panno di bassa qualità.
Abuso: privilegio imposto dal feudatario ai vassalli.
Accomenda: diritto di chi amministra una provvisione di
prendere per sé un tanto.
accusare: presentare un’accusa; chiedere un pagamento.
Accusatore
seu coauctore curie: giudice
accusatore che può essere della parte o della Corte.
acque
lorde: acque di risulta della concia
che contenevano una quantità più o meno forte di tannino o di calce e che
potevano essere riusate o impiegate, dato il loro valore concimante, per
irrorare i campi.
adacquare: termine con cui non si indicava solo "dare
acqua ai campi" e "abbeverare gli animali", ma anche "dare
acqua alle pelli" nel loro passaggio nelle vasche, "usare l’acqua le
attività di concia".
ad
commodum et incommodum: a favore
o a sfavore.
admontonate: ammucchiate; si dice del frutto delle selve caduto
dall’albero e raccolto.
Adoha: tassa che nel periodo angioino sostituì il servizio
militare del feudatario, quando questi non era in grado di prestarlo, era una
donna o un ecclesiastico, o aveva una rendita inferiore a
ad
pastinandum: contratto di lavoro
che si faceva allorquando bisognava mettere a coltura un terreno per cui questo
veniva concesso gratuitamente fino a quando le piante non attecchivano.
ad
trabendam: da portare, da
condurre.
Aerarium: tesoro pubblico.
affida: v. fida
Affudatura: istituto
che consisteva nel porsi sotto la defensio di persone (in genere chiese
e monasteri) che avevano la facoltà di "affidare" dando terre da
coltivare (traditio) ricevendo il pagamento di un censo annuo o avendo
di ritorno in usufrutto le terre cedute.
Agio: interesse che si accorda nelle contrattazioni;
differenza tra il valore reale e quello nominale.
Agglutinazione: fenomeno
linguistico che permette la fusione di un elemento grammaticale nel vocabolo
come nel caso di salus et frugifera che si agglutina nel toponimo solofra.
aymenti: oggetti ed attrezzi propri di un’arte, in specie
quelli usati in conceria: stila o svruscio (v.), vari tipi di cavalletti
(v.), vari tipi di stenditoi (v.), vari tipi di telai (v.), palo
(v.), vari tipi di coltelli (v.), forbice per azzimare (v.).
albarano: ricevuta di pagamento (dallo spagnolo: cedola
regia).
Alienare: trasferire ad altri una proprietà, cedere il diritto
di possesso; possibilità di vendere un bene.
Allodiali: beni familiari di proprietà individuale di cui si ha
piena e libera disposizione.
allume: materiale tintorio usato nella concia indispensabile
a sgrassare e a fissare i colori.
ambrosinis: pianta
dalle qualità astringenti usata nella concia; vaso dove si purgavano le pelli e
i panni.
amindolis (o amigdolis):
sostanza contenuta nelle mandorle ed usata per la concia grassa ed per
ammorbidire le pelli. Con tale tipo di concia la pelle veniva cosparsa di
grasso fuso o di oli e messa e seccare, poi si spiegazzava diventando
imputrescibile.
Angarii: servizi personali gratuiti imposti ai vassalli.
Vietati da Federico II e divenuti abusi (v.) della feudalità, furono
riconosciuti come prerogative nel periodo vicereale; chi svolgeva tali servizi.
Annona: organo che controllava l’esportazione dei prodotti
da un territorio. La politica annonaria fu informata alla corruzione perché i
mercanti pagavano i funzionari corrotti che dovevano dare i permessi di
esportare la merce.
antefato (seu quarta): dono di origine longobarda dello
sposo alla sposa prima del matrimonio che non doveva superare la quarta parte
dei suoi beni. In loco era distinta in pro muliere e pro viro.
Era di t 5.
antonazo: (da "antorca") cero molto grande a forma
di torcia.
Apprezzo: valutazione di beni e redditi, per definire
l’imposizione fiscale, fatta da apposite persone (texatores) in quaderni
detti "catasti". In AD, I, 80 significa "diminuire il
valore dei beni".
arbasio: panni di bassa qualità.
archelise: argilla.
aromatario: speziale (v.); chi commercia e prepara aromi o
prodotti vegetali per la concia.
arrhae
sponsaliciae: ciò che lo sposo dava, all’atto del contratto di
matrimonio, al titolare della patria potestas della sposa. In
genere erano oggetti, in loco era del denaro.
Arrendamento: Era l’affitto di una gabella cioè di una entrata
fiscale. Con esso si anticipava il denaro che la Universitas pensava di
guadagnare con la gabella e poi si riscuotevano le somme. Il suo possesso
costituiva una rendita sicura ed era il patrimonio più certo e più esplicito,
qualificava uno status economico e sociale. Gli arrendatori angariavano
i ritardatari con mezzi coattivi, come multe o interessi per guadagnare di più.
Erano esosi perché ciò che riuscivano a riscuotere di più era un loro guadagno.
Questo sistema fu utilizzato dalle Universitas e dalla corona. Facendo un
prestito al governo si acquistava il diritto di esigere i proventi di un
tributo. Divennero oggetto di traffico, il governo se aveva bisogno di altro
denaro vendeva altri tributi e poi i futuri. Prima gli arrendamenti si davano a
tempo, poi nel 1648 fu istituita per gli arrendatori la daptio in solutum cioè
la piena amministrazione.
Arti: Organizzazioni artigianali tese a tutelare gli
specifici interessi. Erano regolate da articoli statuari che si interessavano
non solo dell’attività ma anche del comportamento degli artigiani ed altro.
Molti artigiani solofrani facevano parte delle arti napoletane come quella dei
cuoiai che erano raggruppati alla via del pellettieri nei pressi di Piazza del
Mercato ; e quella degli orefici a cui appartenevano i battiloro e i
lavoratori dell’oro ed avevano la loro organizzazione in via degli orefici.
L’arte della lana fu una importante organizzazione del sanseverinese che
proteggeva e regolava i lavoratori e la stessa arte. I re dettero loro
privilegi, concessero statuti, per cui divennero entità giuridiche, col diritto
di riunirsi e di trattare liberamente nell’interesse dell’arte, avevano anche
tribunali speciali.
Assisa: tassa sui prezzi delle merci al minuto stabilita
dalla Universitas; riunione che la definiva.
assunzie: sugna che si usava nel processo di concia.
astrachene: (da astraco), massetto grezzo delle concerie per
spandervi la lana o altro. V. astraco.
astraco (tectum vel astracum): solaio con pavimento
grezzo, sia del ballatoio della scala esterna in genere coperto ("gaifum
astracatum fabrito scandolis coperto"), sia a piano terra dell’abitazione
("astraco terraneo"); in loco terrazzo della conceria per asciugare
le pelli o la lana (detto poi lamia o astrachene, v.).
aspro
giuramento: istituto del processo
elementare di origine religiosa consistente in una dichiarazione solenne con
l’invocazione di Dio e di altri valori, con formule ed atti prescritti dalla
consuetudine, che garantiva la verità delle affermazioni. Mezzo di prova del
giudizio civile da cui dipendeva l’intera causa perciò detto anche
"giuramento decisorio". Aspro: "rigido, austero, che
comporta rigore di vita".
Atto
di compravendita: Era l’atto col
quale veniva indicata la cessione di un dato prodotto da una persona
(finanziatore) ad un’altra che si preoccupava di venderlo. In esso veniva
indicato il denaro impegnato e il termine del pagamento o le sue soluzioni. La
quantità di prodotto spesso veniva indicata col sintagma certa quantitatis
e ciò per nascondere l’interesse che allora era proibito. L’atto restava in
mano al creditore come pegno. Aveva una clausola finale in cui si affermava che
l’atto era scaduto se il capitale veniva versato, altrimenti il creditore diveniva
proprietario dei beni impegnati o il debitore era tassato del doppio. In pegno
poteva anche essere dato un terreno che il creditore faceva coltivare
trattenendo metà come rimborso e come interesse senza farlo apparire.
Atti
notarili: Erano detti impreviature
o protocolli (erano costituiti da un incipit con frasi facenti parte di
un formulario, poi si registrava ciò che dichiarava il cliente, alla fine
c’erano delle formule di chiusura). Le imbreviature erano semplici se
contenevano solo l’atto o compiute se avevano la sigla del notaio
(signum manu meae).
Auditore: giudice civile a cui era affidata l’istruzione del
processo delle cause ecclesiastiche, passato poi a quelle civili.
Auditorium: parte dell’adoha (v.) dovuta dalle
popolazioni al feudatario.
Augustale: moneta coniata da Federico II che fu abolita nel
1267 da Carlo I.
auricellam: borsa di
cuoio prodotta dagli Ebrei salernitani.
Auxiliario: giornaliere nella curia, chi presta l’opera per
salario.
Auxilium: opera, lavoro dipendente.
azimatore: tosatore; colui che taglia e pareggia i pannilani
con la cimatura; colui che "rifila" le pelli cioè ne ripulisce con le
forbici i contorni durante le operazioni di rifinitura.
bachare: (da bacha) detto di vacche conciate.
bajo: mantello equino o bovino marrone e rosso ("mulo
de pilo bajo").
Bajulo (o baglivo):
ufficiale regio preposto, al tempo di Federico II, al governo delle Universitas
(da cui legislazione bajulare), poi indicò colui che era preposto alla
polizia amministrativa.
balsami: (toponimo) da "balsamum", resina usata
nella concia; o da "balteus", corteccia di salice di altissimo
contenuto tannico usata nella concia; o da "balza", scoscendimento
del terreno.
bambare: (anche bombacina o bombax) tessuto di cotone;
cotone non filato; cotone lavorato con seta o oro.
Bambacellum: coperta imbottita di cotone; tessuto di cotone
lavorato con seta o oro.
Bambacillari: chi svolgeva lavori di seta (quanto de oro
pertenente ala arte soa).
Banco
pubblico: era una istituzione
sorta con lo scopo di concedere prestiti gratuiti su pegno a persone bisognose.
Nel 1539 sorse il Banco della Pietà (dopo seguirono il Monte e Banco dei
Poveri, il B. della Santissima Annunziata, il B. di S. Maria del Popolo, il B.
dello Spirito Santo, il B. di S. Eligio, B. di S. Giacomo e Vittoria). Erano
retti da un Consiglio di amministrazione. Ebbero vita rigogliosa per due secoli
accompagnarono lo sviluppo della società meridionale. Operazioni:
emissione fedi di credito (o di deposito) destinata alla raccolta dei depositi
sui quali non era corrisposto alcun interesse (era necessaria la custodia del
denaro). Era un titolo nominativo rilasciato per attestare l’avvenuto deposito
del denaro. Sul deposito si spiccavano gli ordini di pagamento (i nostri
assegni). Il depositante poteva disporre anche di una somma accreditata. Erano
trasferibili mediante girata con la causale cioè la ragione del trasferimento
(la descrizione della convenzione stipulata tra le parti). La fede di credito
circolava come un normale mezzo di pagamento in una economia dove la moneta
cartacea (il biglietto di banca) non era ancora conosciuta. Sostituì negli
affari la moneta metallica il cui trasferimento era rischioso. Così si trovano
fedi emesse a Napoli e girate altrove. Altre operazioni erano la vendita di
annue entrate (i mutui) praticate per favorire chi voleva impiegare i propri
capitali. In pegno si davano preziosi, seta, lana, lino. I B. costituivano
anche le doti, acquistavano annue entrate, partite di arrendamenti, di fiscali
ecc.
Banno: ordinanza scritta o verbale resa pubblica dal
giurato della corte locale e riguardava varie materie come la facoltà del
feudatario di accrescere i redditi fiscali e le garanzie dei diritti privati;
articolo statuario temporaneo emanato dal Capitano che però non poteva
modificare gli Statuti in vigore.
barbarescate: pelli provenienti dalla Barberia ed in genere
nordafricane.
barda
e pannello: bardatura per animali
da trasporto costituita dalla sella con panno leggero.
barrellum:
panno grossolano, doppio e comune
battiloro: arte che
consisteva nel produrre lamine sottilissime di oro per impreziosire le pelli
(oropelle) e altri prodotti. Con lo sviluppo della maglieria serica ci fu
grande bisogno di laminette da parte di pittori per la moda di fregiare con
esse vesti di panno e di velluito. Federico II introdusse a Napoli la gabella
del color oro sulle pelli, una privativa detta gabella aurispellis che
permetteva alla città di Napoli di esercitarla e vendeva questo diritto a
Beneficio: istituzione ecclesiastica per cui si devolveva un
patrimonio ad un ufficio sacro i cui proventi erano il compenso perpetuo del
sacerdote che ne era investito. Si divideva in "simplicia" se era
annesso solo l’obbligo "del coro e dell’altare" e "duplicia"
se il sacerdote doveva curare personalmente altre funzioni.
Beneplacito: concessione in genere feudale; libera volontà.
berole: (anche virole) castagne grandi buone per fare
caldarroste.
bicornia: mazza di legno con doppia punta usata per calcare o
rimuovere le pelli nelle fosse.
bona
et apta ad recipiendum:
espressione riferita ad un prodotto adatto ad essere usato per il suo scopo.
Bonatenenza: tassa pagata dai possidenti forestieri.
bracciale: operaio generico, salariato a giornate, addetto ad
attività che non richiedevano conoscenze tecniche.
brassecale: rapa o cavolo.
braza: misura di lunghezza intorno al mezzo metro
("menza braza de lino"); parte anteriore dei calzoni maschili
allacciata con fibbie e bottoni usata nei secc. XV e XVI; tasca per guanti e
fazzoletti; brache; arnese di cuoio attaccato al basto che cingeva i fianchi
della bestia.
brechara: (toponimo) da "breccia" luogo con
ciottolame o ghiaia.
brennale: fossa per la concia.
Brigante: anticamente erano i soldati a piedi, poi si chiamarono
così tutti i fuoriusciti e coloro che turbavano l’ordine pubblico. Vivevano in
bande o più raramente isolati. Furono un fenomeno dell’Italia meridionale
diffusosi con la guerra del Vespro. Divennero più numerosi dal Seicento in poi.
Dopo l’unità d’Italia vennero utilizzati dai baroni come loro milizia.
brocolare: trascinare la legna dopo averla tagliata ("ogni
persona che brocolasse lengna ad mano per intro le selve").
bussoli: (toponimo) da "bosso" o "busso"
arbusto che cresce nei terreni sassosi.
bustone: luogo o terreno dove mettere l’humus.
buzeria: macelleria
("ogni buzero che fa la buzeria in piaza").
buzero: macellaio.
burrello: (toponimo) da "burra" fossa per la
concia o per la lana ("burra lanae purgamentum").
caccavo: caldaia da
conceria per l’acqua calda ("caccavo ereo").
cacciata: (toponimo) luogo dove l’acqua si versa nel vallone.
calcaria: lavori nelle fornaci di calce
calchara: forno per produrre la calce.
calcharola (toponimo)
da "calchara", luogo con forno per la calce.
Calce: ossido di
calce ottenuto da pietra calcarea, detta "viva" quando a contatto con
l’acqua sviluppa calore, "spenta" quando è ridotta in polvere.
Prodotto usato per privare la pelle del carniccio e del pelo; antico nome dato
localmente alla macina.
calcinaio (o calcinaro):
fossa dove si trasformava la calce viva in calce spenta; vasca dove si
mettevano le pelli a bagno con la calce per completare la depilazione.
caldarulo: tipo di caldaia usata anche nelle concerie.
calzarelli: calzare che arrivava al ginocchio; calza con suola
usata come scarpa.
Camera
della Sommaria: ufficio
amministrativo napoletano.
cammara (o cammarella): parte di una cortina
costituente un’abitazione a sé in genere fornita di scala autonoma
("cammarellam supra astracatam cum tanto gaifetto ante dittam cammarellam
supra dittum astracum scandolis coperta").
campori/e:
(toponimo) termine di origine longobarda per campo.
Cancelleria: centro della politica di Alfonso d’Aragona; organo
del sistema statale spagnolo.
canna: gola
("sia tenuto portarelle con la campana in canna").
cantaro: vasca per
la concia per "adacquare" (v.) le pelli; misura di peso.
cantarelle (toponimo) da "cantaro", luogo con vasche
per la concia.
Capitano (o capitanio):
ufficiale che dirigeva la giurisdizione locale e promulgava i "banni"
(v.). Di origine normanna, ripreso da Federico II quando fu di nomina regia e
si chiamò "bajulo" (v.), con gli Angioini fu nominato prima dalla
Universitas poi dal feudatario con approvazione regia. Ebbe la cura "persequendi
male actores". Nominato dal feudatario doveva essere dottore in legge,
abitare
Capitolazione: contratto tra l’Universitas e il feudatario relativo
a interessi patrimoniali o al rapporto con la comunità.
Capitolo: atto statuario detto anche "articolo", in
genere è quello concesso dal feudatario.
Capitolo
collegiale: corpo di sacerdoti
istituito nelle chiese Collegiate (v.) per adempiere all’ordinaria funzione di
ogni capitolo canonicale e con lo scopo di rendere più solenne il culto.
Capitoli
matrimoniali: era il patto di
fidanzamento redatto dal padre o dai fratelli della sposa con il padre dello
sposo. All’atto erano presenti anche gli altri eredi perché in esso veniva
anche dotata la ragazza si impegnava quindi una somma di denaro che si toglieva
dalla eredità e che spesso implicava anche l’uso di beni immobili dati allo
sposto con l’impegno della restituzione perché era vietata rompere l’unità
patrimoniale. Si stabiliva dove doveva essere celebrato il matrimonio e da chi,
il tipo di cerimonia che in genere cadeva sullo sposo. La dotazione avveniva ad
usum Solofra ed era metà in corredo e metà in denaro. Il corredo era
apprezzato in un elenco fornito a parte che lo sposo dichiarava di aver visto.
Lo sposo dava al padre del denaro in cambio della rinuncia alla patria
potestas che avveniva con un atto a parte. Anche l’offerta al tutore era
fatta a parte con un atto di mutuo. Lo sposo donava alla sposa l’antefato
che in genere era di t 5. L’atto era seguito da un docium
(l’assegnazione della dote). Il marito era in una posizione di assoluta
preminenza sulla moglie nei riguardi del patrimonio familiare. Il principale
obbligato era il padre della sposa
capomoze: pelle mancante della testa; l’abito senza il
corpetto.
capostore: (da "capasòrca" dial. loc.) con solchi
orizzontali o verticali.
Cappellania: beneficio (v.) caratterizzato dall’"onus
missarum" sopra una data cappella o presso un dato altare, distingueva in
"ecclesiale" se eretta da un’autorità religiosa e "laicale"
se da un laico con diritto di nomina del cappellano e l’obbligo dell’approvazione
vescovile, le cui rendite erano destinate ad atti di culto e al sostentamento
del titolare addetto al servizio che aveva anche l’obbligo di amministrare il
patrimonio.
Cappellano: titolare di una cappellania incaricato di officiare
in una cappella senza "cura animorum".
Capta
informatione: raccolta di prove
contro gli imputati.
carceremia: tassa pagata dal carcerato.
Carne
salata: componente importante
dell’alimentazione e importante prodotto locale.
carnume: parti della pelle eliminate durante la prima
fase della concia e usate per fare colla.
carpisano (o carpino): (toponimo) da
"carpiter", fondo in un luogo aperto; o da "carpino",
relativo all’albero.
carrano: (toponimo) luogo dove passano i carri.
carratere: carrature, trasporto con carri.
carta
bambacina (o bambacina): carta di bambagia; cascame della
filatura del cotone.
carta
membranare: carta di pergamena;
pergamena (v.).
casale: aggregato minore di case e di abitanti nel
territorio di una Universitas e facente corpo con essa, che poteva divenire
anche autonomo.
casculare: cadere del frutto dall’albero, specie delle castagne
mature quando il cardo si apre ("quando so casculate le castagne").
casimaro: tavola o
vassoio di argento o di legno.
castelluccia: (toponimo) da "castellum", arx
sannita dominante il tratturo transumantico fluviale sannita di comunicazione
tra la valle dell’Irno e quella del Sabato.
castrati: caproni.
Catapanìa: facoltà di raccolta delle sanzioni o
"pene" (v.) comminate dal tribunale locale o da altro ente.
Catapano: agente giuridico-amministrativo che raccoglie le
sanzioni di chi contravviene.
caulo: cavolo.
cavalletto: banco convesso e inclinato con due piedi corti da
una parte per depilare (v.), scarnare (v.) e purgare (v.) le pelli con
appropriati strumenti; sostegno usato in conceria.
Cedola: avviso che la R. Camera spediva agli ufficiali
incaricati della riscossione della tassa feudale.
Cedolari: registri dove erano annotati i feudi del regno e gli
obblighi dei baroni (prima si chiamavano defedarii).
celentre
(o celendra): strumenti di pietra
sotto i quali si mettevano i drappi o le pelle per lustrarli. strumento di
pietra sotto il quale si mettevano i drappi o le pelli per lustrarli; luogo con
tale strumento.
cellaro: magazzino
sotto un’abitazione; casetta o ambiente a piano terra, anche a due piani
("cellaro super et supta"); cantina.
Censeri: ufficiale che ha dalla Universitas incarichi di
controllo.
Censile: colui che aveva una concessione di terre
ecclesiastiche o di privati pagando un censo.
Censo: canone annuo percepito a vario titolo su un bene e
in seguito a contratto; rendita annua su un bene immobile altrui in
corrispettivo di un capitale versato al debitore della rendita ("censo
bollare"); somma pagata al proprietario di un fondo o di un fabbricato per
goderne l’uso ("censo livellare"); annua pensione che il proprietario
di un immobile si riserva nel trasferirne ad altri la proprietà ("censo
conservativo").
Censuario (o censuale): sottoposto a censo.
centarola: (toponimo) da "centarolo", maiale
molto grosso; o da "centaurea" pianta mediterranea usata nella
medicina popolare.
cerdonia: arte di poco conto; in loco spesso calzolaio
("arte cerdonia seu de lo scarparo").
cernara: (toponimo) da "cerna", operazione del separare,
riferita all’arte di tosare la lana che richiede l’opera dei
"cernitori" che separano la lana del collo da quella delle gambe e
della coda. La medesima operazione era richiesta per le pelli, e per le
"galle" (v.) prima e dopo la pestatura.
cernore: pelle che
ha subito l’operazione di scelta.
ceroni: tipo di rifinitura del processo di concia usando la
cera ("corredate in nigro e in ceroni").
cerrito: (toponimo)
luogo ricco di cerri.
cerro: tipo di quercia dei terreni sassosi che produce una
ghianda, detta cerro e anche "galla" (v.), ricca di tannino. In loco
si distingue dalla "cerza" (v.) ("paghe lo dapnno [...] ad cerze
et cerri").
certenare: insertare, riferito al metodo per ottenere nuovi
castagni per via di pastinazione dopo scasso del suolo e che produce un
castagno con ottimi frutti.
certe
quantitatis: termine generico col
quale si indicava la merce oggetto di una contrattazione nella quale veniva
stabilita una vendita per un prezzo inferiore al valore effettivo anche perché
questo era stabilito dal mercato. La contrattazione veniva sancita in un atto
di vendita che restava in mano al creditore come pegno della somma prestata in
natura.
cerza: ghianda della quercia comune, distinta in loco da
quella del "cerro" (v.), anche l’albero.
cerzeta: (toponimo) da "cerza", luogo con alberi di
cerze.
cesina: campo, posto in luogo demaniale, chiuso da siepi o
dissodato per essere addetto alla coltivazione con contratto. "Fare le
cesine": mettere a coltura una zona in territorio demaniale.
chiayo: (toponimo) da "chiavus", luogo che precede
il castello e vi spiana la via.
chiamare: essere
assunto al lavoro, detto anche "porre" (v.) ("quando fosse posto
overo chiamato alcuno bracciale de opera de altrui"); chiedere il
pagamento di un credito ("quando quillo chi fosse chiamato");
chiamare in giudizio.
chiamerano: (toponimo), da "chiamare", detto di
pastori; ostacolo che un corso d’acqua incontra lungo il percorso.
chiancarola: (toponimo), da "chiancarella", asse di
legno di castagno, per lo più fatto con un pezzo di ramo spaccato in due, usato
per i solai tra una trave e l’altra; o da "chianca", luogo dove si
uccidevano gli animali; o da "chiantare", piantare.
chiesa: era uno strumento di potere nelle mani della classe
dominante, assimilava il clero e le famiglie emergenti, si collocava al vertice
e alla guida della compagine sociale. Intorno ad essa avveniva il processo di
differenziazione sociale a vantaggio delle famiglie che vi avevano i jus
e che erano anche quelle che dirigevano l’Universitas. Attraverso i jus
si affidavano alle chiese i beni. Ogni famiglia tendeva ad avere nel proprio
seno un ecclesiastico e questo era il primo passo dell’ascesa sociale, fattore
di emersione sociale. I fondi venivano dati agli affittuari con contratti di
locazione che potevano non essere i diretti conduttori.
chiusa: (toponimo) da "chiudere", luogo dove si
restringe la conca di Solofra.
Ciambellano: dignitario
col compito di curare le udienze solenni e sovrintendere allo splendore della
corte.
ciambellaria: schiamazzo notturno per passatempo, secondo la
costumanza di andare sotto le case di coloro che si rimaritavano.
ciglione: tipo di impianto di talee.
Citazione: atto con cui si attesta la chiamata a giudizio.
Clero: aveva molti privilegi, tra cui non potevano essere citati
in giudizio, avevano il diritto di asilo, non potevano dare ospitalità agli
ufficiali regi.
clibano: forno.
coira: cuoio, pelle conciata o allo stato di corio.
coiramine (o corame,
coiame): insieme di pelli conciate; quantità non precisa di cuoio.
Collegiata: chiesa gestita da un Collegio di Canonici con un primus,
("primicerio"). In loco era formato da 11 canonici che costituivano
un corpo unico che amministrava in comune i beni e poi divideva il reddito in
parti uguali, mentre due spettavano al primicerio.
Colletta: tassa a carico delle Comunità che la Corte imponeva,
in base al suo bisogno pecuniario, tramite il Giustiziere (v.) e che veniva
ripartita tra la popolazione mediante l’"apprezzo" (v.).
coltello: attrezzo per la conceria, formato di una lama dritta
o curva più o meno affilata secondo le operazioni (asportare la lana o il
carniccio, purgare la pelle o scarnare) e mantenuta ai lati da due manici di
legno.
Commenda: contratto commerciale per cui ad un mercante
venivano affidate merci o denaro perché ne facesse commercio ricevendo in
compenso una parte del guadagno.
Commendario: chi ha una
commenda o il potere di amministrare e anche godere i redditi ecclesiastici.
commodum et incommodum: espressione del prestito che indicava che esso era
fatto a completo carico di chi lo contraeva.
commone (o comune):
patrimonio o altro facente parte, secondo gli usi civici, della Comunità
comocareno: (da "comaro") corbezzolo, usato in senso
generico di "frutto", e l’azione di staccare il frutto.
Compagnie: grandi unità di milizie mercenarie comandate da
capitani che erano una piaga per le province del sud perché quando non era
possibile preparare per loro gli acquartieramenti vi dovevano provvedere le
Universitas e chiedere poi il risarcimento allo Stato. I cittadini erano
costretti a cedere le loro case. Una compagnia inviata a dimorare in un paese
era provvista di mandati di requisizione per ottenere letti e stanze gratis il
resto per onesto prezzo o per justo salario. Le requisizioni cadevano
sui privati che subivano danni vari: le case erano rovinate, si reclamava
denaro sotto forma di contribuzione alle spese, si reclamavano diritti sulla
macellazione e sul commercio La misura delle estorsioni variava a seconda delle
truppe. Spesso gli abitanti riparavano sulle montagne, C’erano soldati che
rimanevano e varie lagnanze. (Cfr. Alloggiamenti di truppe nel Mezzogiorno, pp.
Compositio: transazione, di derivazione longobarda e ammessa per
legge, mediante la quale il giudice dichiarava estinta l’azione penale con una
pena pecuniaria divisa tra il querelante e il fisco.
composizione
dei reati: atto attraverso cui i
colpevoli venivano ammessi al pagamento di una multa che estingueva la colpa
commessa
Compromissio: contratto col quale due o più persone convenivano di
far decidere ad arbitri una controversia tra loro; accomodamento; contratto
preliminare di compra-vendita sia nella forma definitiva che come scrittura privata
con i termini dell’accordo e l’impegno di redigere poi lo strumento pubblico.
cona: quadro.
concartate: lavorate con una speciale procedura da farle
divenire carte, cioè pergamene (v.).
Conciante: materia ricca di tannino usata, sminuzzata o
macinata, per il processo di concia; liquido in cui è stata sciolta la sostanza
conciante; conciante esausto: povero di tannino, usato anche come
concimante.
Concordato: fu
un accordo tra il Regno di Napoli e la Santa Sede che nel 1741 si rese
necessario per regolamentare i beni degli ecclesiastici che erano molti e
avevano l’immunità delle imposte e giurisdizioni particolari , erano fonte di
immoralità, disordine e ingiustizia (c’era un eccessivo numero di ecclesiastici
che non pagavano le tasse) perché le imposte si ripartivano su pochi. I beni
stabili acquistati da chiese e monasteri o luoghi pii furono assoggettati da
carichi fiscali come quelli che gravavano sui beni dei laici.
confini
franti: espressione indicante la mancanza di confini.
Confraternita: associazione di laici o anche di chierici e laici
con fine eminentemente religioso di promozione della vita cristiana per mezzo
di speciali opere dirette al culto divino, anche con intenti di pietà e di
carità per la reciproca difesa e protezione e con varie forme di assistenza
verso i soci e verso il prossimo specie i poveri, gli infermi e i carcerati per
i quali si poteva stabilire anche la partecipazione ad una parte dell’utile. I
confratelli che si consideravano veri fratelli e venivano iscritti con una
speciale procedura in un libro comune, sottostavano ad una unica regola senza
però emissione di voti né obbligo di vita comune. Erano governati da un
superiore competente, avevano uno statuto, un proprio oratorio, una cappella
con beni e redditi amministrati autonomamente, potevano essere erette in titolo
ecclesiastico e riconosciute come persona giuridica ("confraternita
ecclesiastica") o semplicemente sottoposte all’approvazione vescovile
("confraternita laica"). I membri avevano un abito comune (il sacco)
usato per le riunioni e nelle liturgie col significato dell’identificazione e
della rappresentazione del gruppo, anche il senso dell’uguaglianza di fronte a
Dio (da tenere presente che si era in una società fortemente gerarchizzata in
cui l’abito aveva una funzione di distinzione sociale). Aveva un forte
significato spirituale, promuoveva le attività culturali, liturgiche del canto,
dell’arte sacra, dell’iniziazione alla preghiera, dell’alfabetizzazione, della
lettura (aspetti di rilevanza notevole). Era strumento di socializzazione,
cristianizzazione, elevazione delle classi povere. Si facevano riunioni
periodiche per le orazioni, per i suffragi ai defunti, per il recupero vita
comunitaria (difficile da realizzare). Attività: assistenza ai fratelli
ammalati, alla celebrazione dei funerali, alla recitazione dei suffragi post
mortem , assistenza verso l’esterno, diaconia, gestione ospedale. Aveva uno
statuto, disponeva di un oratorio, provvedeva per cere e olio. C’erano le
monache bizoche o "di casa", vergini consacrate che pur se vivevano
in casa professavano la castità, indossavano un abito speciale, ricevevano una
dote, compivano un noviziato e cambiavano nome. Poteva ricevere dei doni o
danaro dai testamenti, e prestava denaro a censo bollare.
congregati
mayori et sanyori: l’assemblea dei maggiori e dei sani della Universitas
che prendeva determinate decisioni.
Congregazione religiosa: ordine religioso con la emissione di voti semplici.
Erano "regolari" con vita comune, voti e regole e
"secolari" in cui si imitava la vita dei religiosi in comunità.
congnolo: cuneo; condotto per l’acqua.
consiatore de mirto in albo: pelli conciate con "mirto" (v.) che dava
il colore bianco.
Consuetudine: legge non scritta che regolava la vita delle
Comunità.
contente: contenute.
Contestazione: atto processuale con cui le parti, davanti al
"mastro de acti" e alla presenza di testimoni, definivano in modo
solenne i termini di una controversia.
Contiguitas loci: norma consuetudinaria per cui il proprietario di un
fondo aveva diritto di "prelazione" (v.).
contolana (o controlana):
coperta di lana.
Contraere: trattare insieme, contrarre.
contraria: termine locale per "conceria".
Contraro: chi confezionava cultrize et matarazi.
Contumacia: indugio o dilazione che non permette la composizione
di una situazione giuridica.
Converserius: calzolaio anche cerdo-cerdonis, chianellaro.
Corame: cuoio lavorato.
Corbisieri (o corvesieri): lavoratori di pelli e cuoio,
specie calzolai, che facevano scarpe e pianelle di "cordovano" (v.)
rosso o nero ("de nigro" o "de rubeo").
cordoname: insieme di pelli di tipo "cordovano" (v.).
cordovano (o cordoano): cuoio di Cordova o quello
simile.
corettino
de breve: giubbetto di pelle non
lavorato.
corredare: guarnire, apparecchiare; azione di rifinitura e di
allestimento finale della pelle.
correggia: cintura o lunga striscia di cuoio per vari usi.
Corte: tribunale ove si amministrava la giustizia o organo
collegiale con funzioni giudiziarie. Nelle Universitas era formato dal capitano
che ne era il capo, dal mastro d’atti, da due giudici e da testimoni; cortina
(v.).
Corte
locale: era il tribunale civile e
penale presieduto dal governatore baronale, forestiero e annuale. Gli ufficiali
della c. non potevano agire senza testimoni. I giudici che amministravano la
giustizia in effetti erano ufficiali finanziari poiché una fonte finanziaria
erano le multe
cortile: elemento principale della cortina, costituito da uno
spazio molto ampio intorno alle abitazioni e al loro servizio; orto o via
vicinale ("via vicinale seu cortile").
cortina (o corte): costruzione alto medioevale che ha
dato il nome a due arroccamenti locali ("Cortine" e "Cortina del
cerro") che hanno la stessa tipologia della "curtis" romana
traslata in luogo alto e naturalmente difeso. Era costituita da un cortile
centrale su cui si affacciano le abitazioni e a cui si accedeva attraverso un
passaggio sotto le case detto con termine longobardo "wafio" (v.);
per traslato passò ad indicare anche abitazioni più semplici ("casa
sottana cum astraco et orto detta la corticella").
corzetta: tunica, veste.
credenza: a credito.
credito
commerciale: attività molto usata
nella economia protoindustriale. Si dava del denaro ad un mercante che si impegnava
a far fruttare emendo et vendendo, oppure si davano merci, a scadenze
più o meno fisse con un termine: una festa (natale, Pasqua, carnevale
quaresima) oppure una fiera; oppure si lasciava al debitore la scelta di
dilazionare e la fine del credito; oppure il creditore si riservava il diritto
di esigere un termine anteriore o anche posteriore. Il guadagno era nascosto.
Il mutuante poteva accordarsi col debitore per un compenso se c’era un mancato
pagamento per evitare perdite. Poteva esigere un’indennità, se c’era dilazione
nel rimborso, che era tanto più rilevante quanto più esso era differito (pena
conventionalis). Se il termine era breve c’era più possibilità di pagare la
pena. A garanzia di un credito (o mutuo) si stabiliva il godimento della cosa pignorata
che spettava al creditore o la cosa pignorata restava al debitore che versava
al creditore un canone annuo. Il pegno poi tornava a debitore all’estinzione
del debito in caso contrario era venduto al creditore al prezzo stabilito da un
"apprezzatore". Altro tipo era la vendita di un immobile fatta da A
ad una persona B che lo retrocedeva al primo A concedendogli l’usufrutto con
facoltà di alienazione e di passaggio agli eredi. Questa operazione veniva
divisa in parti (emptio: carta di vendita del bene; atto con cui
il debitore si impegna a dare entro un termine la somma mutuata). Chiusa la
situazione debitoria, il creditore rivende al debitore l’immobile. Il mercante
poteva dare ad un collega una merce con la quale costui avrebbe speculato. Il
concessionario (chi ha il bene) ha il dovere al migliorare il diritto di
vendere e donare quindi alienare il dominio utile con l’obbligo di avvisare il
concedente che ha diritto di prelazione. La locazione dei beni avveniva a
corpo non a misura data l’incertezza dei confini, c’era il ristoro
(risarcimento per calamità), c’era la fideiussione, c’erano obblighi sull’uso
del bene (piantare, letamare, far mangiare gli animali, lasciare paglia e
letame nella terra).
cripta: grotta
criso: creduto da poter avere un credito; "esser criso
fi ad un tari", termine entro cui poteva valere una testimonianza;
"essere criso del arte sua", avere un credito sulla propria arte.
crivello: setaccio costituito da un telaio rotondo o
rettangolare con bordi alti dalla parte superiore con una rete metallica o una
pelle perforata.
Cuigulare (o guigulare): (da "guiggia")
striscia di cuoio che costituiva la parte superiore di uno zoccolo, di un
sandalo o di una pianella; striscia per allacciare i sandali; parte della pelle
che corrisponde al torace dell’animale.
cuisore: tipo di scarpa di cuoio.
cuoio
inciso a fuoco (pirografia):
cuoio decorato a secco in oro o a mosaico con stampi o punzoni o altri piccoli
attrezzi, servivano per legature. La decorazione del cuoio era conosciuta dagli
orientali fin dai tempi antichi venne introdotta in Europa da loro. C’erano
diversi processi di esecuzione e vari metodi di lavoro. Era usato qualsiasi
tipo di cuoio in genere però di piccolo formato: vitello o montone. Dopo aver
poggiato il foglio d’oro si passava un altro pennello per rendere la doratura
solida. Sul fondo così pronto si decalcava il disegno, lo si contornava con la
china, si cesellava il fondo col bulino. Il cuoio inciso a sbalzo decorava
astucci e custodie, il cuoio cotto era preparato a base di cera ed essenze. Il
cuoio nero veniva ravvivato con dorature. Attrezzi: piano liscio, ferro per
decalco, coltellino per incidere, uno per modellare, c. per spianare, bulini
per cesellare. Accurata bulinatura con cerchietti, stellette.
cultrice: materasso
cumaicum: cumulo.
Curia: insieme dei giudici e degli ausiliari che formavano
la "corte" (v.) anche la stessa corte; assemblea o consiglio con
compiti amministrativi.
custore: (da "cutis") botte olearia; (o da
"cutiones") porcello; cotenna.
daptio
in solutum (o in
solutum): formula che indicava
la cessione di un bene al posto del denaro fino alla estinzione del debito.
dare
il paragio: dotare. Erano tenuti
a dotare i discendenti secundum paragium altrimenti la sorella poteva chiedere
la parte virile(portionem virilem) dei beni paterni e materni.
dazio: imposta indiretta sul consumo e sullo smercio di
generi alimentari ed altre mercanzie. Era il diritto più antico, un tributo
legato all’introduzione in un territorio di una merce (un diritto sulla vendita)
e doveva essere pagato ogni volta che la si vendeva
defese (o difese):
terreno protetto, campo chiuso allo scopo di non farvi entrare le greggi; terre
di diritto della corona che si destinavano a pascoli e per "legnare"
con una prestazione ("affida" v.).
degradante (o gradante): v. laudemio.
Demanium: beni di uso civico su cui esisteva un diritto di
godimento a favore della comunità; fondo in proprietà.
depilare: togliere
la lana o il pelo dalla pelle ("steccare" v.) con una stecca
di legno dopo che le pelli erano state preparate con una miscela di calce e
solfuro dalla parte del carniccio.
Devoluzione: termine che indicava una qualità del feudo e cioè il
suo ritorno al potere regio per assenza di eredi, fellonia o ribellione in
attesa di un’altra assegnazione o di vendita da parte della corona. Questo tipo
di vendita aumentò nella prima metà del XVI secolo chiamato anche commercializzazione
del feudo finì verso la metà del XVII secolo.
die jovis: giovedì.
differentia: lite, controversia.
diminutione: che
produce di meno; l’assottigliarsi di un capitale posto in società.
Dogana: organismo statale che interferiva con l’attività
privata. I rendimenti doganali erano vari: il dazio (v.), il jus fondaci (diritto
di ospitalità della merce), gabella (diritto su una determinata merce), jus
proibendi (privilegio di vendere quella merce).
Dogana
di Foggia: Nel Tavoliere dovevano
confluire per legge tutte le pecore gentili, che pagavano un tributo, detto fida.
L’anno doganale andava dal 29 settembre all’8 maggio. Nel XVII secolo la fida
maturava in aprile-maggio e il pagamento era perfezionato alla fine del periodo
di pascolo. La dogana restava a credito e il debito si saldava dopo aver
venduto la lana. L’operazione della tosatura era fatta tra marzo-aprile e luglio-agosto.
La lana si raccoglieva in balloni e andava a Foggia nei fondachi alcuni di
proprietà della regia corte altri privati che dovevano essere affittati.
L’assegnazione di un fondaco pubblico veniva fatto con un’asta con le tre
candele. Prima di depositarla la lana veniva pesata. I pesatori erano pagati
dal locato o dal commerciante che prendeva la lana. Tipi di lana: maggiorina,
gentile, ainina, castratina, sboglio, scarto. Alla fine del XVII secolo i più
forti acquirenti del regno erano Marco Provino, Giov. Tommaso Grassi, Francesco
Giliberti di Solofra che acquistavano ogni anno alla fiera di Foggia molte
migliaia di rubli di lana. La lana doveva commerciarsi durante la fiera di
aprile (Relazione dogana di Foggia 1539 privilegio di Carlo V).
dominio utile: proprietà che viene solo utilizzata, quindi non
piena.
domnico:
dare in…; dare al fisco…
Domus: casa per distinguerla dalla cortina sia a piano
terra ("domus terranea") sia a due piani ("domus astracatam et
solaratam subtus et suptus copertam).
Don (o dopnus):
titolo d’onore degli ecclesiastici prima degli abati e dei monaci dell’ordine
benedettino passato poi ad indicare genericamente gli ecclesiastici, solo in
seguito sarà un titolo delle persone di riguardo.
Dotario (o "dotarium"): istituto, di origine
franco-normanna, consistente nell’assegnazione fatta alla futura moglie,
mediante patto nuziale, di parte dei beni del marito perché ne potesse godere
in caso di vedovanza; il complesso dei beni assegnati in dote.
dotatore: colui che costituiva una dote.
dote: complesso dei beni che la donna che si maritava, ma
per lei il padre e o il fratello, portava al futuro marito mediante apposito
contratto ("capitolo matrimoniale") per concorrere a sostenere
gli oneri del matrimonio, con l’obbligo, per il marito e per i suoi eredi, di
restituirli una volta sciolto il matrimonio in caso di morte della donna. Il
dotatore stabiliva l’ammontare della dote, in loco metà in denaro e metà in
corredo, ponendo un fideiussore. Quando questa era costituita da un bene c’erano
clausole precise per il suo utilizzo e il suo ritorno nel patrimonio di
famiglia. Il marito poteva acquistare la proprietà dei beni dotali o solo il
diritto ad amministrarli, restando tenuto a restituire il loro valore
monetario. L’istituto della dote realizzava un diritto della donna di ottenere
un insieme di beni o una somma di denaro (obbligazione che gravava sul
patrimonio), ma poteva anche essere limitato e posto in secondo piano a
vantaggio del gruppo familiare. Si legava all’economia della famiglia ed era a
fondamento del sistema economico. Il dominium spattava al marito (il
patrimonio dello sposo veniva arricchito dalla dote della moglie) mentre
l’amministrazione, anche di altri beni extra dotem era della donna, i
frutti invece erano lucrati dal marito. Il conseguimento della dote era legato
all’esclusione di diritto sul restante patrimonio. Essa era legata ai figli a
cui passavano i beni dopo la morte. Se non c’erano i figli essa veniva
restituita alla famiglia originaria. Se moriva il marito la dote, in denaro,
veniva dato dagli eredi del marito alla moglie. Il marito disponeva della dote
col consenso della moglie che era presente agli atti che impegnavano un bene su
cui c’era la dote senza poter intervenire in altro modo. La donna poteva disporre
della dote formata di bona stabilia quando c’erano giuste cause e di
venderla col consenso del marito e se i figli si opponevano non poteva farlo.
La madre partecipava alla formazione della dote della figlia in tal caso dalla
sua dote veniva sottratta la parte data alla figlia. I beni dotali erano
comunque salvaguardati da ogni insidia da parte del marito e dei figli .
durante: tipo di stoffa.
edile: eletto dal popolo con funzioni di cura della
viabilità e della pulizia dei luoghi pubblici.
Eletto: soggetto nominato nei pubblici parlamenti per
l’amministrazione della Universitas.
Emancipatio: atto tramite il quale il figlio veniva sciolto dalla
patria potestas dal padre che dichiarava che il figlio era in grado di
governarsi da sé, assegnandogli una parte dei beni.
Emptio: carta di vendita; ciò che proviene da acquisto.
emptio
censi: era un contratto che
consentiva di investire attraverso l’acquisto di un censo (investire in
prestiti il denaro senza incorrere nel prestito e nell’usura, operazioni non consentite).
Era un contratto di mutuo con particolari caratteristiche regolate da una bolla
di Nicolò V (1452). Le comunità ecclesiastiche concedevano il denaro (prestito)
sotto forma di acquisto di un censo sui beni immobili di chi chiedeva i soldi.
Sembrava una compravendita (si dava il bene e si riceve un canone che grava
sull’immobile e che corrispondeva all’interesse della somma data). Diverso è il
censo enfiteutico (v.) che veniva pagato in una soluzione annuale o a rate. Il
censo doveva essere pagato da chi aveva il possesso dell’immobile. Era un mutuo
non redimibile. Nel ricevere la somma richiesta come prezzo del censo il
venditore accettava su un immobile di sua proprietà l’imposizione del censo
(peso) che grava sull’immobile se passava da una persona all’altra perché era
tenuto a pagarlo chi aveva il possesso dell’immobile. L’acquirente del censo
non poteva rinunziarvi richiedendo la restituzione della somma versata per
l’acquisto. Il debitore (il proprietario dell’immobile o chi lo possedeva in quel
momento) poteva affrancarlo restituendo la somma convenuta e data al venditore
(del censo) all’atto della stipula dell’emptio censi.
Enfiteusi: tipo di contratto legato alla concessione di un
bene; canone (detto censo enfiteutico o perpetuo) che una parte (chi ha bisogno
di denaro) dà ad un’altra (specie chiese) in cambio di un immobile. Era una
scappatoia alla inalienabilità della proprietà fondiaria.
ensetelle: piante
innestate ad olivo
Erario: esattore delle rendite del feudatario.
Erbaggio (o herbagii):
tributo corrisposto al feudatario per il pascolo su un terreno demaniale;
insieme di prodotti dell’orto.
Esecutore testamentario: persona a cui il testatore affida il compito di
eseguire le sue ultime volontà.
essere
criso del arte sua: istituto che
permetteva ad un artigiano di avere un credito sulla propria arte anche
presentando un fideiussore.
essere
renditia ala corte: essere
gravata di un reddito a favore della corte.
excapito
(o scapito): danno.
expense: spesa.
ex
venditione: espressione
che indicava la provenienza o destinazione della merce.
Fede
di credito: sistema napoletano
dei Banchi pubblici che rilasciavano all’atto di un deposito un attestato
cartaceo dell’avvenuta operazione. Poiché la circolazione del denaro era
gravosa si stabilì una vera e propria circolazione cartacea con garanzie,
condizioni e controlli che dava a questo sistema vantaggi e sicurezza. Altrove
le operazioni di giro poggiavano su depositi esistenti e quindi la girata era
limitata ad una cerchia di persone. Con la girata si dichiaravano le ragioni e
le condizioni del pagamento, ci si riportava a strumenti notarili, o si
enunciavano i patti. Così avvenne che la fede di c. divenne un titolo giuridico
e un titolo economico fino alla riscossione del denaro. Il sistema divenne
perfetto con la istituzione della madre fede (vero e proprio c. corrente) e
della polizza. In corrispondenza col credito il creditore poteva aprire la
partita del debito mediante le polizze notate che avevano la funzione degli
attuali assegni.
Feudo: possesso introdotto nell’Italia meridionale dai
Normanni che andò gradatamente modificandosi poiché i feudatari chiesero alla
corona sempre maggiori autonomie che presero il nome di abusi. Fino al XVI
secolo il potere regio distribuiva le terre feudali. Con Carlo V i feudi dei
baroni che avevano tradito vennero confiscati e ridati sotto forma di dono ai
suoi fedeli. L’imperatore dispose anche che i feudi potessero passare agli zii
e ai cugini. I feudi infatti non potevano essere venduti né alienati. Durante
il Viceregno la corona si indebolì e il feudo anche perché la Spagna ebbe
bisogno di sempre maggiori finanziamenti il feudo fu sottoposto a vendita
quindi commercializzato. Ciò fu permesso tra la seconda metà del 500 e il primo
600. Nel XVI ci fu una grande rivoluzione nei feudi che finisce nel 1595. Per
lottare contro le devoluzioni la nobiltà adottò la pratica delle divisioni. La
nobiltà aveva due tipi di beni: allodiali (erano divisibili) e feudali
andavano al primogenito.
fabbrica di S. Angelo: istituzione che
amministrava il patrimonio della chiesa dell’Angelo per la conservazione o
l’ampliamento dell’edificio.
Famiglia: (o casata) è percepita come un gruppo solidale i cui
membri sono fortemente legati tra loro. Essa si qualifica come appartenente ad
un casale e ad una chiesa. Aveva una grande importanza perché costituiva un consortium
ed era un elemento di fondo della struttura sociale ed economica del
Mezzogiorno. Aveva delle regole che assicuravano la formazione e la
perpetuazione dei lignaggi, la trasmissione ereditaria dei patrimoni, la
dotazione delle donne, determinava assetti economici e politici che
trascendevano la dimensione privata. Le strategie familiari erano finalizzate a
mantenere o acquisire il potere. Il gruppo che si distaccava cambiava
cognominazione (per ragione di eredità e ciò è evidente dei documenti (il
distacco avvenne a Solofra già nei secoli XV mentre il Delille lo pone nel XVI
secolo). Lo si sostituisce pure col soprannome. I cognomi indicano il paese di
origine, la condizione. Gli atti di compravendita facevano parte di un regolato
sistema all’interno della famiglia poiché con essi avveniva la trasmissione e
la ridistribuzione dei beni. Il mercato delle terre era sottoposto ai diritti
delle famiglie e del lignaggio. Altro elemento importante delle famiglie erano
le alleanze matrimoniali. Avvenivano tra famiglie in genere di pari patrimoni o
ciascuno portanti opportunità economiche. Tali scambi si modificavano in
funzione della congiuntura economica. La solidarietà familiare nel mercato
della terra scompare nel 700, ma questo non significa che sono scomparsi i
meccanismi all’interno della famiglia che regolano la circolazione delle idee.
Quando diventava troppo ampia si verificavano fenomeni di scissione. La
situazione della donna era sfavorevole nei riguardi del patrimonio immobiliare
che doveva essere conservato Ad esso si legava l’istituto della dote (v). C’era
l’obbligo degli alimenti solo sui beni antichi. I figli potevano allontanarsi dalla
famiglia e chiedere al genitore una parte dei beni cioè far valere il diritto
sul patrimonio domestico (una specie di condominio che vigeva nella famiglia
allargata). C’era perciò una distinzione delle rendite su cui gravavano gli
alimenti (si escludevano le persone dai beni acquisiti). Per cui nacque l’uso
che chi rompeva il vincolo della convivenza domestica doveva pretendere solo
quella parte che il patrimonio avito poteva loro fornire). Al nipote spettava
1/3 di ciò che sarebbe spettato al genitore morto).
famiglio: assistente di grado inferiore nell’esecuzione degli
ordini di un ufficiale della corte; guardia; servitore o garzone in una bottega
artigiana.
familiare: consigliere, colui che era vicino al re.
famulo: domestico, famiglio.
fare
burza e cassa: modalità del
contratto societario quando si metteva in comune in un commercio una
determinata somma.
fare
burza e poteca: mettere in comune in un commercio una determinata
somma e la stessa attività commerciale.
fenendo solvendo: modalità di pagamento del rapporto di lavoro.
Fida: contratto con cui un bosco veniva concesso per un
tempo determinato, dietro pagamento di un canone ("affida" v.), col
diritto di pascolarvi o ridurlo a coltura e usufruirne dei frutti.
Fideiussione: istituto che prevedeva, nell’adempimento di un
debito, la nomina di un garante ("fideiussore") che diventava
responsabile dell’insolvenza della persona garantita, la quale però ne
assicurava anche l’"indennitas". Ci fu l’uso di farsi fideiussore di
se stessi poiché era difficile trovare il fideiussore.
Fiere:
erano mercati particolari ove avveniva la compravendita. Erano protette,
avevano franchigie ecc.. Le fiere più importanti erano quella di Salerno
istituita da Manfredi nel 1259 sotto la protezione di S. Matteo (in piazza S.
Lorenzo) durava 9 giorni aveva grande importanza perché era la base dei mercato
di Amalfi (la cui fiera si teneva ad ottobre), raccoglieva i prodotto che
venivano dalle fiere minori della zona, fu protetta dagli Angioini, le
Università interessate proteggevano quei giorni, le strade anche con armati, i
mercanti compravano le botteghe. Fu sotto la giurisdizione della Mensa
arcivescovile di Salerno che aveva le botteghe date in locazione (voce forte
del bilancio). Nel 1449 i mercanti tentarono di trasferire il forum in altro
luogo l’arcivescovo si rivolse a re Ferdinando che condanno i tentativi di
costruire botteghe alternative. Alla fine del XVI molti mercanti si
trasferirono iuxta litus maris. Varie fiere: F. di Lucera a S. Maria Maddalena.
F. di Montefuscolo a S. Maria. F. di Vico nel giorno di S. Maria Maddalena (22
luglio) durava 5 giorni. F. di S. Severo, (giorno di S. Pietro durava 8
giorni). F. di Manfredonia, giorno di S. Filippo e Giacomo (mercato annuale e
domenicano). Fiere di Barletta e Bitonto. Il sistema fieristico aveva 5 aree:
la fascia abruzzese-molisana aveva 46 fiere come centro di raccolta Lanciano;
l’area pugliese aveva 86 fiere centro era Trani; in Basilicata ce ne erano 13;
in Calabria c’erano 33 fiere ed aveva come centro Cosenza; l’area del Tirreno
ne aveva 53 con centro Salerno. Il mercato era privilegiato per le varie
prerogative accordate: incolumità, sicurezza beni, interventi giustizia
amministrativa. Il luogo dove nel mercato avveniva il contratto mercantile si
chiamava capopiazza
Fiscalarii: coloro che appaltavano o raccoglievano le collette.
fiscali: il tributo che la corona riscuoteva annualmente dai
comuni per ogni fuoco del territorio. Imposta pagata dall’Università che si
rifaceva sui cittadini.
flubio: termine con cui veniva chiamata, nel medioevo, la
parte alta dell’odierno torrente Solofrana fino a S. Agata.
focale (" casa focale"): abitazione di una famiglia costituente un fuoco.
Focatico: tassa che gravava sull’unità lavorativa, detta
"fuoco", che corrispondeva ad una famiglia allargata.
Follati: lane e pelli grezze.
fondachiere: addetto al "fòndaco" (v.) o proprietario
dello stesso.
Fòndaco: magazzino o edificio dove la merce, sottoposta a
dogana, veniva depositata e, sotto la vigilanza di impiegati, venduta, e che
serviva a volte anche come alloggio; dazio di dogana che comprendeva il fòndaco
vero e proprio, l’ancoraggio, pesi e misure e che esonerava da altri dazi.
forfex: attrezzo per la conceria usato per la tonsura della
lana e per la "rifilatura" (v.) della pelle; tenaglia per stendere le
pelli sui "telai" (v.).
foria: villaggio suburbano.
fracta: (toponimo) macchia, luogo ricco di arbusti.
franchi: franchigia, esenzione. "Che i franchi siano
franchi": espressione che richiama il rispetto delle franchigie. Nei
mercati e fiere che godevano di tali esenzioni si esponeva la bandiera di
franchigia.
france:
immune da tributo
Fraudes: frodi perpetrate dalla feudalità e che consistevano
nel non pagamento del servizio militare o del relevio.
frerius: frate
fruscamine: foglie e rami di piante contenenti tannino, macinati
per la concia; granelli di uva macinati per la concia.
Fuoco: famiglia fiscale. Calcolo approssimativo
moltiplicando per 5 0 6, perché molte famiglie non erano fuochi. La formazione
dei fuochi creava molti odi.
Fuochi: sistema con la quale si pagavano le tasse (detta
focatico dalla quale erano esenti chi aveva 12 figli). Si fissava l’ammontare
dell’imposta per tutta la comunità la quale doveva stabilire la ripartizione
del caricoo loro assegnato tra i fuochi contribuenti. Si faceva un calcolo
della condizione patrimoniale e del reddito (era alla base delle lotte
cittadine, perché dipendeva dalle famiglie che governavano in vigore fin dal
periodo angionino). Gli abitanti si disperdevano per le campagne per non essere
numerati cosa permessa dagli amministratori perché la minore consistenza
demografica consentiva un carico fiscale minore.(Alfonso la riformò). Il
focatico non eliminava le altre tasse.
furare: rubare.
furascoyre: ladro, colui che assalta per depredare e che vive
alla macchia.
futilis:
senza potere legale
gabare: non stare alla promessa, ritirarsi dopo averla data
("se lo bracciale promettesse de andare ad lavorare et po gabasse").
Gabella: introito o dazio posto sul consumo e sullo smercio
dei prodotti locali riscosso con metodi diversi. Il metodo di assegnazione
avveniva all’asta ("cum candela accensa"); diritto di riscuotere tali
tasse. L’appalto veniva fatto da ufficiali preposti che dovevano garantire
l’utile per l’Universitas, ricevere le cautele, badare che fossero appaltate a
persone adatte. I gabellotti (coloro che avevano avuto l’appalto) potevano
esercitare i diritti di riscossione dopo aver prestato una garanzia sufficiente
nelle mani del sindaco o del primo eletto.
Gabellotto: esattore o appaltatore di gabelle; doganiere.
gaifo:
pianerottolo piuttosto ampio sulle scale di accesso ad un’abitazione a volte
coperto ("gaifo astracato suptus et supra"); anche a
pianterreno ("gaifum astracatum fabrito coperto de scandolis cum
terreno avanti"). V. "wafio".
galdo: termine longobardo per "luogo selvoso".
galla: ghianda di quercia contenente una forte quantità di
tannino usata per la concia e per dare il colore nero; escrescenza che si forma
su alcune piante specie le querce che contiene una gran quantità di tannino per
cui è usata nella concia e in tintoria; "noce" (v.) moscata.
Garbo: tipo di tessuto.
generazione: specie,
qualità.
gentili: tipo di lana della razza "merinos" (v.).
Governi
regi: città privilegiate che non
cadono sotto la giurisdizione di un barone ma accedono direttamente al
tribunale regio (erano tali Salerno, Cava, Lettere Pimonte, Amalfi, Minori,
Scala e Ravello, Maiori, tramonti, Montecorvino, ecc) aveva un governatore, un
giudice o assessore e un mastrodatti, a Salerno c’era il mastrodatti di fiera.
gradante: v. "degradante" e "laudemio".
grassiero: addetto ai rifornimento annonario ; addetto
alla grasso : funzionario che controllava l’esportazione di derrate alimentari
dalla terra.
gippones (o jappone): giubbone; indumento dell’abbigliamento maschile dei
secc. XV e XVI a forma di corpetto che scendeva fino alle gambe; casacca rozza
e larga usata dai contadini e dagli operai.
Giudaica: quartiere ebraico di Salerno.
Giudice: l’ufficio del giudice non era solo quello di
assistere il notaio. Era creato dai cittadini anche dal notaio, compiva
talvolta funzioni amministrative, erano eletti ogni anno, poteva nominare uno
scrittore. A Solofra non era sempre lo stesso, forse per le necessità della
mercatura, che richiedeva la costante presenza del giudice nella sede del
mercato.
Giudici annuali: cittadini probi, esperti, dotati di sapere.
Giurato: ufficiale investito di pubblico incarico.
Giustizia
criminale: giustizia che
richiedeva pene corporali. In un primo tempo riservata al re, passò poi
alla feudalità.
Giustizierato: divisione amministrativo-giudiziaria normanna e
tribunale di prima e, in alcuni casi, di seconda istanza. Nel periodo angioino
divenne cardine dell’amministrazione periferica e fu sostituita dalla
"provincia" nel periodo aragonese.
Giustiziere: funzionario di carica provinciale messo dagli
Angioini, da cui dipendeva, a capo dei "Giustizierati" (v.), aveva
una curia, un giudice, un assessore competente in giurisprudenza, un tesoriere
che raccoglieva i versamenti delle Universitas. Concentrava nelle sue mani
l’autorità politica, militare e giudiziaria che gli permetteva di giudicare in
appello le cause civili e penali già discusse nei tribunali locali sia regi che
feudali e direttamente quelle di interesse pubblico. Ebbe la possibilità di
fare molte prevaricazioni, per esempio avocando a sé anche le tasse della
giustizia di loro non competenza infatti non poche volte dovette intervenire la
"Sommaria" (v.). Spesso i baroni si ribellavano contro il G. ma i re
per non indebolire le Comunità non intervenivano. Abolito con gli Aragonesi, il
nome andò ad indicare un’autorità regionale detta anche
"luogotenente" o "governatore".
gonnello: grembiule
da lavoro.
Grancia: tipo di organizzazione economico-monastica in luogo
appartato dove religiosi e servitori lavoravano i campi o tenevano le selve.
granci (vallone dei): (toponimo) da "grancio", crostacei di
acqua dolce che dovevano vivere nell’invaso quando era vivo e provocava
allagamenti e impaludamenti.
Gran
Corte della Vicaria: tribunale
supremo unificato da Alfonso I che comprendeva la Gran Corte (creata da re
Ruggiero, riformata da Federico II e usata dagli Angioini per risolvere le
cause feudali e quelle di seconda istanza) e la Vicaria (esplicava il secondo
grado della giurisdizione). I due tribunali erano stati pareggiati da Giovanna
II (1420).
Grassiere: funzionario addetto alla grassa, cioè
all’esportazione di derrate alimentari e ai rifornimenti delle merci.
Grazie
e privilegi feudali: speciali
esenzioni dai pesi pubblici concessi dal feudatario alle Comunità.
grieco (o greco): (toponimo) vento di nord-est, è questa infatti la
collocazione del sito sul passo di Turci.
guaretem:
garante
hinuydi: lunedì.
horginialis: varietà di olivo.
Hospicium: residenza
anche la relativa tassa.
impalare: mettere i
pali per sostenere le nuove piante o altro.
impignare:
dare in pegno
implicare
ed explicare: facoltà di comprare
e vendere nell’esercizio di un’arte, di far entrare ed uscire la merce, di
impegnare e sciogliere con atti legali, di non poter accettare nuovi soci o
escluderne senza il consenso degli altri.
impronpto: anticipo, chiamato anche "mutuo".
indecimata: non tagliata
infirmarario: chi in un ospedale si occupava dell’ammissione,
dell’uscita e della registrazione degli ammalati e che sovrintendeva alla loro
sistemazione durante la degenza.
infrascripta: ciò che è scritto dopo o anche notizia data con
tutte le particolarità di tempo, luogo e persona.
ingegno: strumento per eseguire un determinato lavoro.
in
loco deposito: atto con cui si consegnava un bene, specie denaro, ad
altri che si impegnava a custodirlo.
in
pingna: (da "pigna aut
ollarum ex terra cocta") vaso per la concia; o (da "impinguere")
dare grasso e quindi tipo di concia grassa.
insertito
(lo): (toponimo) da "inserto", luogo dove sono
avvenuti gli inserti.
in solidis: interamente.
Insolvenza: giudizio pronunciato nei riguardi dei morosi per i
quali scattava il carcere. Gli Angioini nel 1343 stabilirono per i renitenti la
pena del "doppio" che scattava 10 giorni dopo la scadenza pattuita,
del "quadruplo" dopo 20 giorni, dell’"ottavuplo" dopo 30
giorni, dopo di che si confiscavano i beni.
interscatore
in albo: (da
"interscapiluim") spalla di animale conciata in bianco.
Intratura: ingresso; anche la relativa tassa.
iencha: vacca e giovenca, vitella.
iochi
de aucelli: allettamenti che si
esponevano agli uccelli per attirarli. Sistema di uccellagione mediante una
sostanza molle e adesiva, il "visco" (v.), con cui si
spargevano rami e tronchi di alberi o bacchette e frasche nascoste tra le
foglie.
ioppo
(o joppo): tipo di scarpa.
isca: (anche toponimo) terra grassa e irrigua prodotta
dalle alluvioni del fiume quindi vicina a valloni e corsi d’acqua.
Jure
congrui: dote che la figlia riceveva dall’asse paterno per cui
veniva esclusa da ogni altro diritto; parte della rendita di un beneficio
ecclesiastico su cui il titolare doveva provvedere al proprio sostentamento.
Jus: diritto in senso soggettivo; norma giuridica; dazio
o gabella che gravava sull’industria e la circolazione delle merci. "Jus
patronato": diritto di patronato spettante a un laico nei confronti di una
chiesa, di una cappella o di un altare, tra cui quello di designare
l’ecclesiastico destinato a ricoprire la relativa carica quando questa si
rendeva vacante, con alcuni oneri connessi spettanti al fondatore e ai suoi
successori o aventi causa. "Jus plateae": dazio sulla merce (Roberto
d’Angiò nel 1332 stabilì che lo si doveva pagare nel luogo della vendita e non
della consegna per evitare che ci fossero frodi perché questa poteva avvenire
fuori del regno), si pagava una sola volta, non era a carico del cittadino che
contrattava nel proprio paese. "Jus proibendi" (o
"privativa"): diritto di esigere un introito su un determinato
prodotto (c’erano diritti della corona sul sale, sul ferro, sulla pece e sul
colore oro sulle pelli). "Jus sicle": diritto di fondere il metallo
per la monetazione; anche diritto che vigeva nelle terre dove si fondeva l’oro.
lacora:
piscina per far macerare qualcosa
lappazzeta: (toponimo)
dalla pianta di "lapàzio", nome volgare del romice, usato per curare
alcune malattie.
Laudemio: somma che il possessore di un’enfiteusi doveva
pagare al proprietario di un bene in occasione della vendita, della donazione o
della trasmissione ereditaria dell’enfiteusi. Negli Statuti (capp. 4 e 82) è
contemplata la tassa sui fondi sottoposti a regime feudale ("renditia a la
corte").
lauri: sta per "lavori" (laùri) ed indica
in specie i campi messi a coltura ("lauri seu seminato") ("per
ogni porco et altra bestia piccola che fusse trovato ad lauri"); anche
pianta del lauro ("làuri").
laurielli (toponimo) luogo dove si pongono a coltura i campi;
anche, ma meno probabile, dove ci sono piante di lauro.
lamosus:
terrena in pendenza, franoso
lane: vari tipi di pelo degli animali; "ainine"
(di agnello); "barbaresche" (di animali provenienti dalla
Barberia); "di calce" (staccata con la calcinatura);
"gentili" (delle pecore "merinos" v.);
"matricina" (robusta e a pelo lungo ottenuta da pecore appena
figliate); "mosce" (lunghe tosate dal collo e dalle
cosce anteriori degli animali); "nobili" (pregiata di Garbo);
"rustiche", non lavate e contenente ancora il grasso e altre
impurità, ("lane rustiche de scalzinatura"). Nel XVII: c’è la lana
pelata e carosata.
Lanciano: centro fiorente per le lame, fòndaco del sale punti
di riferimento commerciale di tutto l’Abruzzo e il Molise, una dinamica area di
espansione economica che poggiava sull’entroterra pastorale
lavinaio:
(toponimo), luogo che accoglie acqua piovana, canalone di scarico. Forse la
"selece" (v.) esistente nella platea dove c’era il detto luogo.
Legato
pio: massa di beni gravata
dell’onere, da parte del possessore, dell’adempimento generico di uffici di
culto, ma senza determinate cappelle o altari e comunque senza un sacerdote
beneficiario delle rendite.
lemetare: (toponimo)
da "lemmeto", dislivello tra balze di terreno quindi luogo con la
presenza di questi elementi.
lengna: legna.
lenterna: elemento architettonico dominante nella composizione
della intera cupola del campanile della chiesa di S. Agostino, dotato di aperture;
cella campanaria.
Lettere
arbitrarie: quattro norme di
diritto penale concesse alla feudalità da Roberto d’Angiò che permettevano al
barone di perseguire "ex officio" il reo, di dare un giudizio
sommario o straordinario, di cambiare le pene in denaro.
lialbo: (toponimo)
rio albo, come doveva essere il corso d’acqua (attraversava
"passatoia" v. e si gettava nel "fiume delle bocche" v.)
che ne portava il nome forse per la schiuma delle sue rapide.
Licentia
saputa: permesso avuto dopo la
richiesta.
Licteri
executoriali: ufficiali
subalterni che consegnavano le sentenze pronunciate dalla corte o ne eseguivano
gli ordini.
ligule: fasci di fili dell’ordito
Livello: contratto
in base al quale un proprietario, in genere un ente ecclesiastico, concedeva ad
un altro soggetto il possesso e il godimento di un fondo in perpetuo o per
lungo tempo dietro obbligo del concessionario di coltivarlo, di migliorarlo e
di corrispondere al concedente una prestazione annua in natura o in denaro.
Logoteta: portavoce del re e suo rappresentante, fu abbinato
al "protonotario" (v.).
lontro: (toponimo) fossa per la concia.
loreni: (da "lorenum") cinghie di cuoio, briglie.
Lucera : Aveva una fiera , quella di S. Maddalena che
era divenuta una scadenza nei contratti come quella di Salerno.
Marchetello: drapperia.
Menare
mulos: guidare i muli erano i
mezzi di trasporto di allora molto remunerativi in un anno si guadagnava dai 7
ai 10 ducati.
maccaturo: fazzoletto da naso o per la spesa.
macchera: (da "machera") taglio della carne
macellata per la vendita.
magistro: insegnante o maestro anche di un’arte, chi
trasmetteva la propria dottrina, istruttore, persona esperta in una attività di
tipo artigianale; padrone o titolare di un’azienda artigiana che possiede una
provata esperienza. La parola indica un legame che vincola vari artefici in una
comune impresa.
Magistri: è prova di un legame che vincola vari artefici in
una comune impresa.
Magliole: talea delle viti anche di qualsiasi pianta.
"Fare le magliole": preparare le talee per i successivi trapianti.
Magna
Curia: organo supremo e centrale
della burocrazia angioina. Costituito da una serie di officia affidati a grandi
ufficiali univa le funzioni fondamentali dello Stato.
mallano: prodotto conciante ricavato dal mallo delle noci,
era ricco di tannino e tingeva di scuro.
mancantero: grosso
panno per ornamento.
Manomorta: costituzione di una rendita vitalizia mediante la
cessione di un bene
marchetello: drapperia.
marduni (o marchuni): (toponimo) da "marchus", luogo o attrezzi
per lavorare l’uva.
marocchino: tipo di cuoio, in genere di capra o montone,
conciato con bagni di soluzioni vegetali e divenuto sottile a superficie
granulata, detto anche "cordoame" (v.), impiegato nella rilegatura
dei libri. Le pelli erano cucite a due a due come sacchi e riempite di acqua
ricca di sommacco.
mastro: persona esperta in qualche particolare arte che
esercita in modo autonomo o anche alle dipendenze.
Mastro
d’atti (o mastrodatti): notaio della curia che stipulava gli atti e faceva
le citazioni secondo il rito della Magna Curia, in seguito incaricato di
funzioni giudiziarie come quella del compimento della istruttoria nei processi
penali in sostituzione del giudice.
Mastrodattia: carica dei mastrodatti, anche gli introiti derivanti
da essa.
Mastrogiurato: ufficiale che agiva nelle Universitas, si chiamò poi
"capitano" (v.).
masulus: cortina
da letto
membranare: pelle di
animale conciata e sottile, usata per scrittura o per decorazione; cartapecora;
"pergamena" (v.); anche le superfici di pelle degli strumenti a
percussione; pelle molto sottile a volte trasparente usata nell’arte del
battiloro.
menare: condurre da un luogo in un altro uno o più animali,
da cui "ad menandum" che indicava il girare tra fiere e mercati come
dimostra l’espressione "menare seu pedagio" riferito all’uso
dell’animale.
Mensa: complesso dei beni mobili ed immobili e delle
entrate che appartenevano all’Arcivescovado, chiamati così perché nacquero
dalle terre intorno alla chiesa usate dalla Comunità.
mercanti: addetti alla mercatura erano detti anche
negociatores ed erano liberi.
mercatura: attività di compravendita fatta da una gran quantità
di persone che vi si dedicavano con mentalità più o meno artigiana. Il
commercio presupponeva un certo livello di istruzione, spinse alla costituzione
di scuole, perché il mercante affidava alla registrazione i propri affari.. Il
mercante aguzza la mente, irrigidisce i nervi, sente lo stimolo dell’audacia,
la necessità della prudenza. Il debitore aveva l’obbligo di defendere et bonam
facere emptori e si esigeva la rinunzia jure dotis dei figli. Il creditore
entrato in possesso del bene del debitore ne godeva i frutti che costituivano
il pagamento degli interessi. Se il reddito del bene era inferiore ci voleva
una integrazione di moneta si diceva resta di maggiore somma. Il godimento
implicava la facoltà di locare la sicurtà , si faceva una carta di
retrovendita. Se il debitore non poteva pagare il debito si costituiva debitore
di un terzo che gli dava il denaro e prendeva il bene ed era prevista la
retrovendita al primo possessore.. L’usura era mascherata. Quando si prestava
del denaro esso era sempre accompagnato da un interesse. Così quando si vendeva
una merce con pagamento dilazionato. Quando si faceva un prestito (mutuo) si
riceveva come garanzia un bene di valore uguale o superiore al denaro prestato
più interessi che veniva restituito all’atto della estinzione del mutuo ed era
stabilito il termine (il mutuatario vendeva una proprietà al mutuante che il
mutuante si impegnava a restituire alla estinzione del debito). Mercanti erano
anche piccoli imprenditori a cui si consegnava una somma di denaro perché
possano impegnarla "in emendo et vendendo" con la riserva per il finanziatore
della terza parte "lucri vel scapito".
mercimonio: scambio commerciale, attività mercantile,
negoziazione.
Mero
e misto imperio: (da "merum
mixtumque imperium et gladii potestas") la giustizia criminale estesa da
Roberto d’Angiò a tutti i feudatari, che portò al godimento della piena
giurisdizione. Punto di arrivo di una lenta evoluzione in seguito alla quale la
feudalità, che già aveva il potere giudiziario sulle terre, ebbe la possibilità
di gestire a pieno la vita nei loro possedimenti.
mezzanelle: (toponimo)
particolare tipo di mattoni di creta ed anche di tavole di legno da cui il
luogo.
mezzanino: piano di un edificio di altezza ridotta ricavato tra
il piano terra e il primo piano.
minutolo: voce
locale per "minuto", gabella sul valore acquistato dalle materie
prime con la lavorazione che nel caso della pelle raddoppiava.
modia: moggio, unità di misura volumetrica per merci di
vario tipo; recipiente avente capacità di ½ moggio costituito con doghe di
legno e cerchi di ferro; misura agraria o in senso generico superficie di
terreno necessaria alla semina di una omonima misura.
Monacazione: le ragazze entravano in convento non solo per motivi
religiosi, ma per fattori culturali, sociali ed economici. Spesso era per
evitare la dispersione del patrimonio. All’interno del monastero le monache
erano distinte secondo l’istruzione, la dote la classe sociale di provenienza.
Le coriste portavano una dote più alta oltre i cento ducati, avevano il compito
della laud divina la recita in coro dell’ufficio divino. Le converse portavano
in dote ducati 72 avevano il compito del servizio: tenere in ordine gli
indumenti, preparare il cibo, la biancheria della casa, prendevano voti solenni
ma la loro pratica era la recita del rosario, il piccolo ufficio della Madonna
e altro. Le educande che erano fanciulle che vivevano in monastero fin dalla
tenera età minimo anni sette e pagavano ogni semestre in denaro contante una
somma per gli alimenti . Erano ammesse per essere istruite se poi avevano
desiderio di monacarsi potevano farlo al sedicesimo anno di età altrimenti
potevano rimanere in convento fino a 25 anni. Vivevano in un luogo distinto
sotto la cura di una monaca. C’erano le donne laiche con funzioni di serve.
C’era un sistema per il versamento della dote. Queste somme venivano investite
in varie forme : attività creditizia del censo bollare (con Universitas e
privati, era un’attività necessaria in un contesto socio economico che aveva
bisogno del danaro liquido ed era un’attività di grande valore sociale), acquisto
di beni mobili ed immobili, lavori di fabbrica del monastero, solenni
festeggiamenti. In caso di due sorelle la dote era duplicata in caso di 4
sorelle era triplicata. A capo c’era una Priora eletta con voti segreti dalle
vocali (suore con diritto di voto) alla presenza del Vescovo e di tre sacerdoti
, doveva avere la maggioranza dei voti , la sua autorità durava un decennio ed
aveva potere assoluto sulle suore, l’obbligo di governare e amministrare il
monastero . C’erano anche altri uffici (sottopriora, sindaca con compiti
amministrativi: dar conto delle entrate e uscite, la cassiera, la vestiaria, le
ascoltatrici, le infermiere le dispensiere, la procuratrice le rotere
(portineria) giardiniere.
Monti
di famiglia: istituti per formare
le doti alle ragazze nate dal fatto che dalla fine del XVI sec. le donne
vennero scartate dalla eredità.. Monti di pietà erano banche di prestiti su
pegno fondate dalle chiese per evitare che la popolazione fosse soggetta ai
prestatori di denaro con alti interessi. Istituiti con denaro spontaneamente
offerto dai privati per provvedere alle necessità dei poveri. Il denaro era
affidato a persone che lo gestivano prestandolo dietro consegna di un pegno che
veniva restituito appena il debito era pagato. Si ritenevano piccole somme mensili
per il compenso di chi lavorava per il monte. Pagare le tasse per le
scarcerazioni, prestito senza interessi o dietro piccoli pegni. Casse di
depositi con facoltà di concedere ai depositanti mutui a breve termine con
specifiche modalità.
mortella
(o mirto): arbusto sempreverde
delle mirtacee della flora mediterranea le cui foglie, per l’alto contenuto
tannico, serviva per la concia specie del "marocchino" (v.).
mortitium: rendita vitalizio.
Mostra: rassegna; "comparire in mostra", atto con
cui il feudatario si presentava al re con gli armati che gli doveva.
Mundoaldo: colui a cui spettava il potere del
"mundio" (v.), adempiendo ai doveri di protezione della donna,
esercitando le funzioni di rappresentanza giuridica, integrando col proprio
consenso qualunque atto giuridico che ella compiva. Era a seconda dello stato
della donna, il padre, il fratello, il marito o, in loro mancanza, un
consanguineo; anche il provvedimento con cui veniva nominato il curatore nel
caso in cui la donna ne fosse priva. Era diverso dal "tutore" (v.).
Mundio: tutela a cui erano soggette le donne per tutta la
vita e che veniva esercitata dal "mundoaldo" (v.). Quando una donna
si maritava lo sposo doveva acquistarlo dal padre o dal fratello mediante un
prezzo simbolico (v. A, III, 1 e 2). Era il fondamento della successione
ereditaria sui beni muliebri. Non eliminava però la personalità giuridica della
donna che negli atti concernenti il suo interesse figurava la parte principale.
Poteva testare, nominare esecutori testamentari, governare i beni dei figli,
giurare senza l’autorizzazione, non poteva agire da sola nei giudizi.
Mutuo: contratto col quale un soggetto
("mutuante") consegnava una determinata quantità di denaro a un altro
soggetto ("mutuatario") il quale ne acquistava la proprietà. In loco
col mutuo il mutuatario prendeva i beni del mutuante e assumeva l’obbligo di
restituirgli una determinata quantità di denaro. Serviva ad assicurare, nel
quadro di una concezione solidaristica, di autoemancipazione e autosoccorso, uno
scambio di prestazioni fra soggetti per lo più appartenenti ad una stessa
categoria o che si trovavano in una identica situazione oggettiva e quindi
erano accomunati da un identico bisogno da soddisfare. Spesso era
un’anticipazione su quello che poteva spettare sul guadagno.
nemora (o nemus): bosco, luogo in genere arborato ("nemus cum
vitis latinis"); boschetto preparato per l’uccellagione con paretaio o con
uccelli da richiamo e pania; bosco con pascoli. "Industria nemus":
utilizzo del bosco.
nobile: soggetto giudicato degno di considerazione, di
rispetto e di ammirazione per doti personali; chi si distingue o esercita in
modo notevole un’attività; chi gode particolari privilegi (passò poi ad
indicare uno "status" sociale che ha o si arroga il diritto all’esenzione
delle tasse); tipo di "lana" (v.).
noci
di galla: noce moscata che aveva
un largo impiego in spezieria, in medicina e per la produzione di una sostanza
oleosa usata per la concia.
nodi: (toponimo) erano così chiamati i luoghi ove c’erano
gorghi e vortici d’acqua ("il fiume va a nodi" formando vortici).
notaio: faceva una gran quantità di transazioni di minima
importanza (registrazione di mutui di pochi soldi). Chiamato maestro d’atti. Carlo
II (1273) promulgò le norme che ne regolavano l’attività. Carlo II (1304) ne
regolò la nomina con rigore, Ferdinando (1477) dispose che doveva iscriversi ad
un albo, doveva conservare gli atti in un apposito libro. Nel 1584 fu imposta
l’interpretazione autentica delle abbreviature in uso comune (rendevano
incomprensibile il testo notarile e contribuivano a chiudere i notai in una
cerchia corporativa), si vietò di ricorrere a quelle non consentite. Nel 1786
fu istituito un Archivio generale a Napoli. Ebbe una notevole influenza nella
vita delle comunità perché oltre a presiede a tutte le attività mercantili
erano presenti in tutti i rapporti che interessavano la comunità. Ogni
strumento veniva redatto dallo stesso notaio ce trascrive quanto gli viene dichiarato
lo completa con la sottoscrizione e la sigillatura alla presenza di testimoni e
di giudici annuali che hanno la funzione di dare forma solenne all’atto (furono
soppressi nel 1651). In ogni luogo doveva esserci un notaio con sede propria.
Poi si definisce per una marcata continuità familiare, diventa un ceto definito
in cui si trovano poche e determinate famiglie i cui tratti caratteristici è
l’esercizio dei pubblici uffici e una base economica adatta di beni immobili.,
escono dal ceto produttivo e non sono estranei allo spirito d’impresa
commerciali, sfruttano il patrimonio ad esclusivo vantaggio dell’attività
economica, non è però un gruppo chiuso i matrimoni sono garantiti da unna fitta
rete di parentele.
Numerazione: aggiornamento dei fuochi di ogni comunità fatto
mediante il sistema dell’"apprezzo" (v.).
Obbliganza: rapporto giuridico tra due persone in forza del
quale uno dei due (debitore) assume l’obbligo di effettuare una determinata
prestazione a favore dell’altro (creditore) il quale ha il diritto di esigere
dall’altro l’esecuzione di tale prestazione; patto; garanzia prestata per un
pagamento.
Obligationum (libro delle): registro dove si annotavano le obbligazioni.
obligo: impegno, dovere imposto che derivava da un negozio
giuridico privato; anche l’atto giuridico con cui si registrava tale impegno.
obtempta: ottenuta per concessione.
Oncia: unità di moneta.
opere: attività artigianali su cui il feudatario imponeva
un censo.
oranza: di
ornamento; lussuoso.
Ordine
religioso: corporazione di membri
aggregati (costituenti un ente morale collettivamente considerato) e miranti
alla perfezione cristiana con l’adempimento di esigenze spirituali o materiali
quali la predicazione, l’assistenza di indigenti e di infermi,
l’evangelizzazione.
oretenus: procedimento verbale per cause civili di valore non
eccedente una determinata soglia.
organdi: tessuto leggero.
organeum:
recipiente
ornamentum: possedimenti e cose che fanno parte di una chiesa.
oropelle: (da "aurispelle") sistema di impreziosire
la pelle ricoprendola di sottili lamine di oro per cui è legato all’arte del
battiloro. Era molto diffuso a Salerno fin dal periodo normanno-svevo tanto che
Federico II dette alla città la privativa di questa arte.
ortigia:
orto
padula: campo reso fangoso e palustre da facili inondazioni
e da scaturigini di acqua, era anche arborata ("padula cum
querceto").
paghare
lo dapnno per: risarcire il danno
a.
pagonazo: panno di broccato anche con fili d’oro.
palmento: locale adibito alla pigiatura dell’uva e delle
olive.
palmus: misura di circa cm. 25.
palo: attrezzo
per la conceria formato da una tavola verticale, posta su di un’altra
orizzontale e mantenuta da supporti laterali, alla estremità della quale era
conficcata una lama di acciaio ricurva e con taglio ottuso
("lunetta") che serviva per ridare morbidezza alla pelle asciugata.
pallio: arredo sacro che rivestiva le facce dell’altare.
pannamenti: insieme di
panni; "pannamenti verzi": panni rossi tinti con il "verzo"
(v.) .
pannittori
gipponensi: panni di lana nera
per fare "gipponi" (v.).
pantofola: calzatura
con alto tacco usata sopra le calze solate o le calzature leggere per
proteggersi dal fango o dalla polvere delle strade.
parte: porzione nel guadagno o perdita, detta anche
"rata" (v.).
partes
de avantagio: in una società
porzione maggiore delle altre.
particolari: persona intesa nel senso individuale; che appartiene
in proprio e singolarmente ad uno solo.
partire
per onza: dividere, in genere in
un atto societario, un tutto in parti, spesso dodici.
passatoia: (toponimo) località di passaggio era infatti il
luogo da dove si accedeva ai casali Casate (Cortina del cerro) e Fiume.
pastenare: piantare col "pastenaturo" (v.); mettere a
coltura una terra; zappare.
pastino: (toponimo) terra dissodata e coltivata.
pastenaturo: attrezzo appuntito e ricurvo per mettere a dimora le
piante.
Patto
di riconferma: era una specie di
mutuo a tempo indeterminato col quale si davano in pegno delle rendite (anche
feudali) fino alla restituzione del capitale. Con tale patto la corte poteva
mettere in vendita il feudo avere i soldi e permettere a chi comprava il feudo
di riscuotere un tanto sui fiscali (le tasse della corte).
Patronato: (da "jus patronato" v.) insieme dei privilegi
legati al possesso di una cappellania (v.). Si distingueva in p.
"reale" o "personale", a seconda se riguardava un edificio
o una carica, "ecclesiastico", "laicale" o
"misto", a seconda della natura giuridica del titolo,
"ereditario", "familiare", "giudiziario" o
"misto" a seconda del suo modo di trasmissione; anche la chiesa sulla
quale c’era il diritto.
pedata: zona lastricata dinanzi alle case.
pedes: piede di albero.
pellipari: pellicciai. In Puglia ce n’erano parecchi al tempo
di Fed. II.
pelose: pelli da conciare; pelli col pelo; "coreore
pelose": pelli conciate con superficie ruvida.
pena: multa.
Percettore: esattore, in genere mercanti o finanziatori che
prendevano in appalto la riscossione di un guadagno spesso anticipando quindi
guadagnandoci molto; ufficiale che esigeva le funzioni fiscali.
Percettoria: governavano l’economia e gestivano la fiscalità .
Figura dell’amministrazione periferica che dipendeva dalla Sommaria. Il
percettore è una figura al vertice di una struttura piramidale che costituiva
una giungla fiscale con cariche venale che aggravano la pressione fiscale. I
capi erano il Preside e il Percettore che controllavano la vita amministrativa
delle province. (Il sistema diventava politico nel senso che i ministri
controllavano tramite queste cariche le provinceL’aattività vviene
razionalizzata solo alla fine del 500. Aveva cariche provinciali(percettore,
mastro portolano e regio secreto dei due principati) e cariche locali (maestri
portolani, secreti, credenzieri). C’erano molte deleghe e subdeleghe affidate a
finanziatori porivati. Percettori : esattori (erano mercanti o banchieri
che prendevano in appalto la riscossione di un guadagno spesso anticipando la
somma quindi guadagnandoci.
Perentorio: ultimo atto che non ammette dilazione. Conteneva il
termine del terzo giorno in cui era tenuto in giudizio, di otto giorni se era
fuori.
per
fustem: per sostegno, per aiuto.
Formula della "traditio" nel diritto longobardo che accompagnava gli
atti in cui si alienava un bene per sostenere un prestito.
pergamena: pelle di pecora o capra greggia depilata, macerata a
lungo in bagno di calce, non ingrassata, seccata e lungamente raschiata tesa
con la pietra di pomice per il levigamento; era "ruvida" ("pelle
de calzi") e "liscia".
pergola: (toponimo)
da "pergolato", riferito alla diffusione dei vigneti.
pesi
e misure: tassa per l’uso
obbligatorio di pesi e misure pubblici nelle contrattazioni di partite di
merci.
pesone: pigione, affitto.
Petizione: richiesta orale o scritta rivolta ad una persona dotata
di potere giudiziario ("mastro de acti") per ottenere un
provvedimento a proprio favore, la riparazione di un torto, il riconoscimento
di assoluta estraneità a determinate circostanze o l’esonero da responsabilità.
pietra arenaria: pietra usata per far scomparire le asperità dalla
pelle.
pila: recipiente di pietra usato per pestare il visco ed
altro; vasca in cui si compiono varie operazioni.
pili
liardi: mantello equino di colore grigio chiaro, storno.
pilo: pelame ricavato dalle pelli che veniva usato in vari
modi.
pillo: bastone lungo con la parte inferiore ingrossata
usato per pestare le pelli nei calcinai o nelle vasche.
pinsi: per "pingi", tegole.
piova
alo bracciale: che il danno della
pioggia sia a carico dell’operaio che dovrà recuperare il giorno perduto per la
pioggia.
piscara:
piscina
Placet: visto che il feudatario poneva approvando i singoli
articoli statuari proposti dall’Universitas.
planellore: calzatura
elegante fabbricata con materiali pregiati anche riccamente decorata e sempre
dotata di suola alta.
platea: (toponimo)
da "platea", strada antica che conduceva verso luoghi precisi per lo
più porte e costituiva l’ossatura della rete viaria, era in loco la strada del
commercio.
poncapare: (da "ponchia") misura di frumento.
porcule: (toponimo) luogo dove pascolano i porci.
porre: essere
assunto al lavoro.
portagium: quota per il trasporto.
portarium: quota per il passaggio della porta
portello: tassa che pagava il carcerato.
portolania: cura dei luoghi pubblici e soprattutto delle strade.
portolano: ufficiale della Universitas che aveva in cura strade
e vie anche campestri.
poteca: (da
"apotecha") laboratorio artigianale.
Prammatica
Filingeria: ordinanza di Giovanna
II, emanata in occasione dell’estinzione del ramo della casa Filangieri facente
capo a Giacomo, e che stabilì che il feudo poteva passare alle donne e quindi
ai loro mariti.
pregiaria: favore, garanzia prestata a favore di una persona;
cauzione data come garanzia.
Prelazione (o "jus congrui" v.): diritto che godeva il
proprietario di comprare un bene a lui confinante e posto in vendita.
presentata: atto del presentare, del consegnare qualcosa che
deve essere preso in considerazione; deposizione.
Priorato
conventuale: monastero, in loco
quello di S. Agostino, il cui superiore era un priore.
Procura: atto con cui un soggetto mandante, in genere
impossibilitato o assente ("occupato in altre incombenze"),
conferisce ad un altro il potere di rappresentarlo ed anche di compiere a suo
nome un solo atto giuridico ("speciale") o diversi
("generale").
procurare: raccogliere ("in caso che per li mali tempi
alcuna fiata non se possessero procurare le castagne").
Procuratore: chi, attraverso un incarico stipulato legalmente
("procura" v.) curava gli interessi di un’altra persona.
Procuratore
dei fiscali: ufficiale della
Udienza provinciale che risiedeva a Montefusco e aveva il compito di
controllare il pagamento dei fiscali rifacendosi sui cittadini in caso di
latitanza della Universitas.
procuzatum: avviato, messo in moto.
promazo: (da "promus anterior pars humeri")
mantellina; cortinaggio di tela in genere guarnito.
propaine: tralcio dell’uva ripiegato sotto terra perché
mettesse radici; anche per altre piante messe a coltura; vigneto da poco messo
a coltura.
Proroga: atto con cui si richiedeva la dilazione di un
obbligo.
Protomedico: colui che era a capo di tutta l’attività sanitaria
del Regno, dava incarichi ed autorizzazioni ai farmacisti e ai salassatori.
Protonotaio: segretario di stato del potere angioino, titolare
delle funzioni amministrative, fu unito al "logoteta" (v.).
prova: elemento importante del processo c’erano le p.
testimoniali (indiretta) davano al giudice la cognizione dei fatti oggetto
della causa; giuramento: prova tramite il; perito che fornisce dati precisi.
Provisionum: atto finale con cui si riceveva il regio assenso che
rendeva esecutiva una delibera della Universitas; esame, provvedimento,
giudizio ("ad provisione de boni homini"); remunerazione.
provvisione : remunerazione.
purgatura: operazione che serviva per asportare dalla pelle,
agendo con appositi coltelli con taglio smussato (v.), parte della carne e del
fiore ogni residuo di peli, di carne e di calce.
quietatio: poneva fine, per accordo reciproco, a difficoltà
varie.
quarta: diritto sui beni del marito di cui la donna godeva,
se aveva i figli c’era la "quinta". Quando il marito faceva
un’alienazione di un bene ella doveva essere presente e acconsentire per la sua
parte, oppure ricevere o dichiarare di aver ricevuto la quarta.
quartana
(o quarantana): settimana di
preghiera; ufficio funebre da celebrarsi 40 giorni dopo la morte.
Quietatio: atto che poneva fine, per accordo reciproco, a
difficoltà varie.
rata: porzione.
recoglienze: insieme di somme riscosse o da riscuotere.
reconvenire: v.
"riconversione".
redimitoro: persone inviate dai vicwerè alla Università tra il
1586 e 1604 per sistemare i conti dell’Universitas. Nel 1620 il Di Tapia
liquidòp tuttu il passato amministrativo delle Universitas e pareggò i bilanci.
refrudiare: sfruttare, usufruttare
refrudium: guadagno
Regalie: diritti di sovranità, detti "privilegi" e
"prerogative", che spettavano al feudatario e che spesso egli
imponeva divenendo "abusi" (v.).
Regesto: riassunto di una determinata raccolta di documenti.
Regia
udienza: non controllava le
Università
Regimine: insieme di
suppellettili.
regliere: (da "oregliere") cuscino.
Relevio: tassa di successione nei feudi pagata all’atto della
presa di possesso.
Remissione: rinuncia della parte offesa a perseguire l’autore;
atto negoziale con cui il creditore rinunciava al proprio credito.
Retrovendita: atto con cui si pattuiva la restituzione del bene.
Rettoria: carica o funzione ecclesiastica di governo
spirituale e di amministrazione di una chiesa e il beneficio ad essa connesso,
poiché ogni monastero o chiesa si governava per sé. Era tenuta dal
"rettore" che presiedeva all’officiatura, all’uso e alla disciplina
della chiesa e che era titolare dei benefici ma non aveva la cura delle anime
né l’obbligo della residenza; "beneficio" (v.).
Ricettizia: chiesa o ente religioso a carattere civico destinato
a ricevere i fedeli di una località chiamati al sacerdozio i quali erano
ammessi al governo e alla partecipazione dei relativi frutti di massa comune
solo se erano originari del luogo, per cui tale tipo di chiesa era detta
"patrimoniale". Era chiamata anche "matrice" nel senso che
veniva considerata come madre e i suoi partecipanti come figli, "consorziale"
perché i membri formavano un "consortium". Originariamente posta
sotto il patronato dell’Universitas, era officiata da un Collegio di sacerdoti
che all’inizio erano a numero aperto, si rinnovavano per coaptazione e
formavano il capitolo detto "ricettizio" proprio per il suo carattere
di ricevere l’insieme del clero locale e per il fatto che nei centri rurali
questo era organizzato a vita comune intorno alla chiesa principale del luogo,
avendo comuni diritti e doveri, facendo assemblee dedite alla lettura. Nel
meridione ebbero una espressione tutta particolare perché i membri non
costituivano un vero e proprio collegio infatti il capitolo canonicale era
presieduto da un capo con preminenza solo di protocollo e con diverse
competenze di culto ed i canonici erano distinti in presbiteri, diaconi e
suddiaconi. Alla chiesa poteva essere annessa la cura d’anime cioè il
disimpegno effettivo delle funzioni parrocchiali che era affidato a un vicario
curato che poteva anche non far parte del capitolo.
Riconversione: istituto della compensazione che consisteva nel
pagare un debito con un altro credito, in tal caso però si deve provare il
credito.
reguliare: (da "regolare") detto della tavola per
conceria su cui si riportava la pelle bagnata alla sua forma; tavola da
spianare, acconciare, anche nel senso di guarnire.
rinverdimento: azione che riportava le pelli secche o salate allo
stato primitivo mettendole a bagno e passandole al "cavalletto" (v.)
con un "coltello" (v.) non tagliente.
risicco: (da "rivus siccus") altro nome antico
della Solofrana da S. Agata a S. Severino.
Rivellino: opera di fortificazione, che nel XIV secolo ebbe
struttura ad arco, collocata all’esterno della piazzaforte di un castello con
lo scopo di difenderlo dagli attacchi dei nemici e proteggere le sortite degli
assediati.
riviera: spazio della conceria per le operazioni di
"rinverdimento" (v.), "depilazione" (v.),
"scarnatura" (v.) e "purgatura" (v.).
rubeore (o "russi"):
tipo di cuoio flessibile (detto "di Russia") fatto con scorza di
betulla o di salice, di colore rosso per oggetti eleganti e rilegature
pregiate.
sciabicas: ars tirandi sciabica arte di tirare reti a
strascico.
stiglio: attrezzi del mestiere.
Sutores: (o cusutore) sarto.
Sacro
Regio Consiglio: supremo
tribunale di appello a cui potevano rivolgersi tutti i sudditi; sede della
giustizia del re.
sachone: materasso.
salario: qualsiasi pagamento al posto di un servizio.
salinosium: (da "sala") luogo con pianta palustre
usata per impagliare le sedie.
sanzini: albero.
sardescare: pelli
provenienti dalla Sardegna.
sasso: (toponimo) località dominata da una parete rocciosa
che dette il nome, nel periodo normanno, ad un proprietario locale Ursone de
Sasso, che ne aveva il possesso, fu poi detta "postella de la oliva".
scabello: fascia ornamentale di un quadro a mo’ di mensola.
scalzinatura: azione
della calce sulla pelle per l’asportazione della lana o del pelo ("lane
rustiche de scalzinatura").
scampare: pulire, potare ("scampare le sepale").
scanate: (toponimo) da "scanalato", terreno scavato
superficialmente a guisa di canale anche di drenaggio.
scandolis: tavole di
legno per coprire ambienti.
scappino: tipo di calza.
scappusano: cappuccio.
scardassare
la pelle o la lana: cardare il
pelo della pelle o la lana con lo scardasso che è un supporto di legno su cui
sono fissati denti di ferro uncinati; idem per i pannilana o la lana cardata.
scardose: tipo di pelle conciata col pelo ("scardose
pelose").
scarnare: raschiare le pelli con uno speciale coltello per
asportarne il carniccio.
scarsolle: tipo di pelle di poco valore.
scarpa: opera di contenimento, piano inclinato in muratura
("scarpa seu padamento fabrito").
scommettere: raccogliere il frutto ("scommettere cerze e
cerri").
scoppino: berretto.
scorza (toponimo)
dalla corteccia di castagno o di quercia usata per la concia.
scorzareno: (da "scorza" v.) togliere la
corteccia.
scorzette: (da "scorza") strato di pergamena
grossolana per tamburi o "crivelli" (v.), detta anche "carta
membrana" (v).
scugnà: togliere la pula al grano, battere il grano;
far cadere il frutto.
scrungni: cassoni.
se
debia servire lo caso: si deve
risolvere la questione.
sedile: casa con più ambienti, parte di una cortina.
selece: zona lastricata; specie di fognatura a cielo aperto
esistente in loco nella "platea" (v.) forse verso il
"lavinaio" (v.) ("non debia ne poza jectare [...] in ditta
selece").
selva: luogo arborato
anche con abitazioni ("selva cum domo").
semaine: settimana.
Sentenza
arbitraria (o assolutoria): giudizio affidato ad un notaio con la collaborazione
di cittadini, in funzione di saggi, a cui ricorreva la corte locale per
risolvere una lite specie tra consanguinei.
Senziere: (da "sensire") mettere qualcuno in
possesso di qualcosa, assegnare.
sepale: siepe.
serti: innesti.
servendo
solvendo: formula che stabiliva
una modalità di pagamento.
serrone: (toponimo) da "serra", poggio, era quello
di "Castelluccia" (v.); terreno sassoso.
Servitium: tipo di prestazione generica da effettuare a favore
di un’autorità costituita.
Sicla: nome dato nei secoli XII-XIV alle officine
monetarie, poi indicò dove si fondeva l’oro.
sicho: forgiato.
Sicurtà: bene dato in cambio di un mutuo.
sine cautela: senza la protezione di atti giudiziari.
Siniscalco: ufficiale regio che dirigeva i funzionari.
slanatura: azione che toglie la lana dalla pelle in cui sono
state bruciate le radici dei peli con la calce; detta anche
"steccatura" (v.).
solarata: (da
"solarium": piano della casa) detto di casa col solaio.
solofra: (toponimo) da "saluber", luogo salubre, in
opposizione agli acquitrini pestilenziali della pianura e in riferimento a come
appariva ai pastori sanniti che percorrevano il tratturo transumantico fluviale
del "flubio-rivus siccus" (v.) verso i pascoli estivi della valle del
Sabato.
sommacco: polvere di foglie e rami di questa pianta usata, per
l’alto contenuto tannico, nella concia.
Sommaria: ufficio regio che esercitava funzioni di controllo
su tutta la vita amministrativa ed economica del regno.
sorbo: (toponimo)
antico casale che prende il nome da un sorbo che era nello spiazzo dinanzi alla
chiesa di S. Giacomo e sotto cui si riuniva l’assemblea dei cittadini.
sortito: (toponimo)
luogo dal quale si esce pagando un pedaggio.
speca: antro
speciarorum: speziali
legati all’attività conciaria perché ne fornivano i prodotti per la concia.
spezieria: l’antica
farmacia che forniva droghe ed erbe e in loco i prodotti concianti.
spolicare: cogliere il frutto della vite.
Stallaggio: tassa di albergazione.
stare
a sindacato: essere sottoposto ad
azione di verifica da parte degli ufficiali dei feudatari e delle Universitas.
Statuti: collezione di capitoli scritti che regolavano la
vita delle comunità, lo spaccio dei generi annonari, l’esattezza dei pesi e
delle misure, la salute pubblica, la nettezza e la conservazione delle vie, la
custodia dei boschi e dei campi; capitoli feudali che regolavano la giustizia,
stabilivano le sanzioni penali per i reati, le regole della procedura civile e
penale, le tariffe degli atti giudiziari.
stazionaria
(alias de le poteche): gabella che si pagava nei laboratori artigianali
dove stazionava la merce.
sterpito: terreno incolto
securtà: assicurare un credito con la garanzia fondiaria o
immobiliare detta traditio sottolineata con la formula rem defendere et bonam
facere emptori, si esigeva la rinuncia degli aventi diriitto jure dotis
(moglie) e jure hereditario (figli o altri)
sindacato: controllo cui venivano sottoposti gli amministratori
per limitare gli arbitri
sine
banco: prestito gratuito.
Sommaria
(Regia Camera della): Istituzione
fra giudiziaria amministrativa e fiscale che assommava l’intera amministrazione
napoletana che esercitava uno stretto controllo sulla vita delle Universitas
attraverso i capitani e sottoponendo a sindacato le gestioni finanziarie delle
Universitas. Ufficio che esercitava funzioni di conttrollo su tutta la vita
economica (fu il banco di prova degli esponenti della borghesia il ceto civile
che prese òla via degli uffici
stato
discusso: opera del Tapia . Esaminare
le imposte i debiti delle Universitas le condizioni delle vendite e delle
obbligazioni, reintegrare ciò che era stato distolto Ogni Università presentava
l’elenco delle entrate e uscite ci doveva essere il pareggio ogni passività non
avrebbe avuti l’expedit.
steccare: togliere la lana o il pelo dalle pelli
sthenteneriore: intestini conciati usati per l’arte del battiloro.
stenditoio: attrezzo di conceria di vario tipo per stendere le
pelli. Uno (detto "purgadera") era formato da travi di legno che
reggevano sottili assi in cui erano conficcati dei chiodi con la punta ricurva
ai quali venivano appese, per le zampe posteriori, le pelli bagnate per essere
asciugate, ed un altro era formato da due pertiche parallele, mantenute da due
pali trasversali e sospese al soffitto, oppure poggiate su due cavalletti in
modo che tra di loro si potevano mettere ad asciugare le pelli piegate a metà
su verghe sottili durante le operazioni di "rifinitura" (v.).
sterilibus: luogo disabitato o incolto ed in cui non c’erano
persone che prestavano opera, anche luogo momentaneamente senza coltivazioni.
sternacare: fare piattaforme o tavolati di legno.
stigli (o stilemi): attrezzi da conceria o in genere per un’attività
artigianale.
stila (o "vruscio"): attrezzo per conceria
costituito da un manico di legno piatto o cilindrico in cui era innestata una
lamina non tagliente per alcune operazioni (snervare le pelli asciutte dal lato
della carne, eliminare l’acqua dalle pelli dopo la concia agendo dalla parte
del fiore); uno simile ma interamente di legno duro e zigrinato (detto
"stilema" o anche "margherita") era usato per rendere
uniforme la superficie interna delle pelli, menato e rimenato sopra il cuoio da
pergamena serviva a spianarlo e renderlo estremamente liscio.
stilemi: v. "stigli".
subariore
(o subarore): (da "suber" "subari
calceamenti species") sughero.
submissio
e submittere: termini con cui si
indicavano i contratti stipulati tra artigiani o lavoranti, oppure dagli operai
o dagli apprendisti con il datore di lavoro che sottolineavano il concetto di
inferiorità nei confronti di una persona considerata superiore. submisit se ad
servitia magistri ; promisit servire fideliter, legaliter, sollicite et
sine dolo et fraude et facere quecumque servitia iusta, possibilia honesta
eidem inyugenda ; que non habeat se absentare et si absentaverit incidat
in penam subscriptam et teneatur revertere ad serviendum et reficere dies
absentie ; promiit bene tractare et nichil inyustum nec alium facere, et
dare victum, potum, calcimenta, indumenta, ac lectum in quo quiescat de nocte
iuxta condicionem dicti magistri ; et docere artem suam prout Deus dabit
ingenium. Molte volte era un semplice accordo tra il padrone di bottega e il
giovanotto assunto.
Subventio
generalis: tipo di tassa, detta
"colletta" (v.), considerata un aiuto che le popolazioni davano al
sovrano. Sotto Federico II era straordinaria e quindi di volta in volta
richiesta, con gli Angioini diventò ordinaria e pesò annualmente sulle
popolazioni che dovevano dividersela tra i soggetti attivi.
suola: pelle bovina che subiva una concia lenta, detta
"alla fossa", che consisteva nel porre le pelli una sull’altra
spargendo tra loro strati di scorza e pressandole.
supporto: parte di una casa con soppalco.
Suprema
corte di giustizia: organo
amministrativo-finanziario della burocrazia angioina.
sutoria: (da "sutor") colui che usa o lavora il
"corio" (v.); calzolaio "qui corio veteri utuntur"; sarto.
tanate: (da "tannare") pelli o lane di colore
fulvo che hanno subito la macerazione nella scorza delle noci; anche il rendere
la scorza delle querce o dei castagni in polvere per la concia; in genere pelli
che hanno subito il processo di concia.
tannino: sostanza astringente che agisce nel processo di
concia poiché ha la proprietà di trasformare la pelle degli animali in cuoio
("corio" v.) che resta pieghevole e non imputridisce, permettendogli
di acquistare solidità, consistenza, resistenza e flessibilità. Quasi tutte le
piante contengono tannino, ma ne hanno in quantità maggiore la quercia, il
cerro, l’eucalipto, il castagno, il salice, il mirto, l’eucalipto (che ha un
contenuto tannico molto alto), le galle, le cortecce di molte conifere, di
malleto, il melograno, le radici di molte rosacee, il sommacco di Sicilia
("rhus coriaria"), quello montenegrino e di Provenza ("coriaria
mirtifolia"), la laguncularia ramosa, la combretacea, il frutto
"castanea vesca", quello di vallonea, le cupole di quercia. Questi
prodotti davano alle pelli anche una determinata colorazione, con i sali di
ferro la colorazione diventava nera.
tassa: piaga della società meridionale dell’ancien regime
perché erano esenti le classi privilegiate feudatari e clero pagava solo il
popolo (1/3 delle terre erano esenti dalle tasse. Dopo il
tavola: attrezzo
per la concia, Era di vario tipo: piano di legno tenuto da due cavalletti per
varie operazioni specie di rifinitura come quella di "azzimatura" (v.);
tavola di legno o di marmo posta su di un piano inclinato per le operazioni con
la "stila" (v.); tavoletta di legno ricoperta di sughero con un
manico di cuoio per le operazioni di ammorbidimento della pelle.
tavolari: addetti alle misure dei terreni.
telaio: attrezzo
per la conceria formato da assi di legno morbido su cui venivano stese ed
inchiodate le pelli per l’asciugatura durante le operazioni di concia vera e
propria; idem per la pergamena.
tempo
de corte: causa giudiziaria;
proroga.
tenatore: (da "tentore") botte o tino usato nelle
concerie.
tenere
a fida: tenere in custodia gli
animali o altro. V. "fida" e "affida".
tentori: operai addetti alla tintura.
Terraggio: prestazione annua in natura dovuta al feudatario
dall’agricoltore per riscattare il fondo o poterlo coltivare.
Texatores: colui che faceva l’apprezzo ed assegnava i tributi.
Si distingueva dall’exactores o collectores (v.).
Testatico: tassa che gravava su chi esercitava un’arte.
tete
alias tuta: tutta interamente.
tine: vasche tonde in genere di legno e seminterrate che
si usavano nelle concerie.
tobaliana: grande
tovaglia.
tocho: (da
"toch"): quantità generica anche fino a dieci; ricercato copricapo
femminile di foggia turchesca.
Toche
e meze tochette: ricercati
copricapi femminili a foggia turchesca
tofola: (toponimo da "tofa") specie di tromba
usata dai pastori detta anche "tòtara".
torchelise: termine antico per torchio o strumento per tenere
qualcosa pressata in genere tessuti di lana o pelli.
trabiata: luogo
coperto con travi di legno ("trabeatum: locus ubi fenum
reconditur").
Traditio : contratto di compravendita
trentana: ufficio funebre da celebrarsi 30 giorni dopo la
morte.
trochore: tronco.
turci: (toponimo) collina, monticello.
Tutore: istituzione dipenedente dal mundoaldo. Era una
persona assegnata alla vedova quando doveva agire legalmente, distinto
dall’avvocato muliebre (curatore) e dal "mundoaldo" (v.).
Udienza: corte di giustizia e organo di controllo
sull’attività fiscale che successe, nel periodo aragonese, ai Giustizierati
facendo da contrappeso al potere feudale in quanto difendevano gli interessi
comunitari, avevano funzioni di polizia (ordine pubblico).. Dipendevano dal
Collaterale (quindi avevano un controllo politico) e dalla Vicaria (come organo
giudiziario cioè tribunale di prima istanza nei casi in cui c’era l’appello
regio e di appello dalle corti inferiori).. Era tribunale di prima istanza
(giudicava le cause minori), di appello (giudicava cause fino a 100 ducati) e
per i reati commessi dai governatori e dai giudici baronali. Contro i decreti
delle U. si ricorreva alla Vicaria. Erano una complessa struttura
dell’amministrazione periferica in età spagnola. L’autorità regia non poteva
facilmente controllare la dialettica interna degli uffici. Avevano a capo il
Preside (un militare un nobile o una persona di fiducia del vicerè) che al di
sopra aveva solo il vicerè che governa col Collaterale e che era amministratore
e magistrato. Avevano gli Uditori (tre, che dipendevano dal Preside, uno era il
caporuota), l’avvocato fiscale, il procuratore fiscale, l’avvocato e il
procuratore dei poveri, il segretario dell’udienza, il mastrodatti, il jus
sigilli, jus regestri, il portiere, il maestro di camera, il capitano di
campagna (esecuzione delle sentenze (aveva 40 soldati
U.J.D. : (utriusque juris doctor) laureati nei due
diritti . Atti ad insegnare, professori di legge senza titolo dottorale.
Universitas: l’insieme dei cittadini (o comunità) che vivevano in
una circoscrizione territoriale ben definita da cui traevano profitto e che
gestivano la vita in comune con il compito precipuo della divisione delle
"collette" (v.) e della sua esazione, fu persona giuridica. Era
oberata dal pagamento dei fiscali che se non avveniva il procuratore dei
fiscali poteva procedere al sequestro delle merci. Non era facile per l’U.
raccogliere i tributi perché c’era chi non pagava o chiedevano la diminuzione,
anche gli ecclesiastici che già avevano varie franchigie non pagavano (se
avevano l’esenzione sui beni antichi la pretendevano anche su quelli recenti.
C’era una sproporzione nelle finanze dei Comuni tra le spese ordinarie e quelle
straordinarie provocate dalle guerre, alloggiamenti, carestie, epidemie che
portavano alla necessità di prestiti.
universali
nomine: il potere
dell’Universitas di scegliere o di designare una persona ad un determinato
ufficio.
uose: antico calzamento delle gambe per difenderle
dall’acqua.
usi
civici: diritti naturali che i
cittadini potevano esercitare su tutto il territorio del feudo in alcuni
periodi dell’anno dopo la raccolta del frutto se il terreno era aperto. Questi
diritti, che appartenevano anche al barone, non dipendevano dalla concessione
del feudo, erano diritti essenziali e cioè "pascere", "acquare",
"pernottare", "legnare", "cavare pietre". Si
dividevano in "utili" ("legnare" non per i propri bisogni,
raccogliere le ghiande o le castagne cadute, immettere animali a soccio,
cuocere calce) e "domenicali" (partecipare ai frutti, seminare,
piantare ortaggi). Nacquero col feudo ma già nel latifondo romano i coloni
avevano ampi usi sulle terre pascolative e boschive mentre erano tenuti a
pagare la "pars agraria". L’elemento principale dell’uso civico era
l’esistenza della collettività la quale anche se non costituiva una vera e
propria persona giuridica era considerata soggetto portatore di determinate
posizioni attive e passive che riguardavano l’utilizzazione delle risorse
naturali del terreno per cui anche i singoli avevano il diritto di usare il
terreno. I feudatari li favorirono perché su di essi riuscivano a riscuotere
dei tributi.
uso: diritto contratto dal cittadino nella propria terra.
Usucapione: dominio su una res acquisito mediante un
possesso. Serviva a sanare situazioni che avrebbero causato conflitti e a mantenere
la consuetudine.
vadora: (toponimo), luogo dove si va, riferito al passo di
"castelluccia o vadora".
vaio: pelliccia di scoiattolo siberiano che serviva per
guarnizioni, per foderare abiti, confezionare berrette, di cui la parte più
costosa era la pancia.
vallonea : ghianda di cerro che tinge di nero per uso
tintori e cuoia.
vecida: vicenda secondo l’ordine di arrivo o di
prenotazione.
venalità
degli uffici: sistema di
compravendita degli uffici specie delle udienze. C’erano tre forme di venalità:
sostituzioni (facoltà di farsi sostituire concessa al titolare
dell’ufficio dietro il pagamento di una somma, in tal modo il titolare
dell’ufficio poteva controllare diversi uffici), le renuntiato (facoltà
di trasferire l’ufficio ad una terza persona designata come successore), ampliatione
(facoltà di trasmettere agli eredi l’ufficio creando una feudalizzazione
dell’ufficio in mano ad una famiglia). Il feudo venne burocratizzato diventò un
elemento della nuova struttura dell’ordinamento. Questo fenomeno portò ad una
contraddizione perché accentuava il carattere patrimonialistico del feudo. Tale
sistema si basava sul principio che l’interesse collettivo può sopravvivere
solo se compatibile con quello particolare. L’ufficio diventa una prestazione
d’opera di carattere personale, un patrimonio.
vendita
alla voce: vendita anticipata di
una merce non ancora matura quindi incerta. Era di grave danno per il modo di
come si stabiliva la voce e per la incertezza della consegna del prodotto.
venerabile: titolo
d’onore per gli ecclesiastici.
ventresche (o
ventreche): pelle di maiale corrispondente alla pancia dell’animale.
ventrescate: pelli unte
con lardo di maiale.
Verificatori
dei pesi e misure: ufficiali che
avevano il compito di verificare la giustezza dei campioni di peso usati nel
commercio.
verzo: pianta il cui legno forniva una materia colorante
rossa usata nella concia e nella tintura dei panni, di qualità pregiata era
quella "di ponente".
Viaticale: (da "viaticarius" e "viator") il
mercante che gira fra i mercati e le fiere; anche "pecunia viaticum seu
iter facienti necessaria".
Viaticaria: l’attività del mercante.
Vicaria
(Gran Corte della): Tribunale
ordinario del Regno per le cause civili e criminali; magistratura centrale di
appello.
Vicerè: era un ministro regio di altissimo rango dai poteri
non illimitati.
Viceregno: regime instauratosi a Napoli all’inizio del XVI
secolo legato alla nuova fisionomia e collocazione della corona nei suoi domini
victuagli: granaglie; roba da mangiare in genere.
vigneto
alberato: viti maritati ad alberi
vivi che riducevano la spesa.
vignoli: (toponimo) luogo con vigneti.
villizzano: (toponimo) da "villaro", antico attrezzo
per trebbiare a mano e per estensione il luogo.
vimore (o vinore): tipo di concia con gli acini dell’uva o con la
vinaccia; scarpa bassa e leggera senza suola.
viridario: giardino,
chiostro.
viscigli: (o vesceglie) pianta giovane da innestare.
visciglito: (toponimo) da "viscigli" (v.).
visco: nome volgare del "viscum album", pianta
parassita specie di pioppi, querce e castagni dalle cui bacche e dalla cui
corteccia si estraeva una sostanza vischiosa che serviva a preparare la pania
per gli uccellatori ed era usata, per il contenuto tannico, nella concia delle
pelli a cui dava un bel colore giallo. Buona quella che si faceva col cerro e
col castagno raccogliendo da questi alberi bacche, corteccia, granelle e
coccole che si facevano bollire.
visita
pastorale: è tra gli atti
fondamentali della vita della Chiesa, regolata dal Concilio di Trento e divenuta
uno strumento capitale della riforma della chiesa, momento alto e importante
della vita di una diocesi. Richiedeva molte fatiche da parte del vescovo per le
difficoltà dei viaggi. Se era ben registrata poteva servire come base per le
altre visite. Si presenta come una grande inchiesta del vescovo sulle
parrocchie e sulla vita religiosa delle sue diocesi. Si svolgeva in forma
solenne e seguiva determinate istruzioni. Era preparata dall’annuncio
dall’invio di questionari ai parroci che dovevano riferire circa lo stato
ecclesiastico e delle anime appartenenti alla parrocchia. Prima di iniziarla il
vescovo doveva avere le notizie generali riguardanti la chiesa o le chiese,
quale fosse lo stato il titolo e l’amministrazione, se c’erano cappelle o
benefici, il numero e lo stato delle anime e dei sacerdoti. C’era un catalogo
delle notizie locali e reali con cui si entrava nel vivo dell’inchiesta. Dopo
aver avuto le risposte dai parroci il vescovo iniziava la visita che si
chiudeva con l’emissione di decreti. Il vescovo era accompagnato da un
cancelliere (figura importante perché dalle sue capacità dipendeva la riuscita
della registrazione della visita). Il vescovo doveva andare come Cristo ai
discepoli. Sul luogo ognuno doveva assumere il suo ufficio. Il vescovo doveva
stare ben attento alla scelta dei servi o familiari che portava con sé, pochi e
onesti (non ricevere regali). Gli atti delle visite erano i sinodi
(decisioni) e le relazioni ad limina (bilancio e risultati). Sono una
fonte per lo studio della pratica religiosa, degli atteggiamenti devozionali
collettivi. Si controllava lo stato della chiesa che dal XVII al XVIII secolo
esse non erano luoghi di silenzio, tutto vi convergeva: ire, mode, mercati.
vitigie: vigneti su terreni sassosi.
voglina: bue.
voltare: girare ("de voltare lengna").
wafio (o
vafio): passaggio stretto sotto
le case per accedere alla cortina detto "introito magno".
zagarelle: ornamenti come moresche, galloni e passamanerie che
adornavano i vestiti femminili, le tende, gli sprovieri, la biancheria,
l’arredo sacro.
zeppiere: lucerna.
zioe: cioè.
zinnale: lungo grembiule con la pettorina.
zuppolo: (toponimo) da "zuppo", luogo bagnato;
"zuppolo ad Turci": riferito alle acque di Turci.
zagarelle: specie di galloni e passamanerie che adornavano i
vestiti femminili; fettucce.
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In questo glossario
sono riportate le voci del linguaggio amministrativo, giuridico ed economico
(con l’iniziale maiuscola) e i termini del linguaggio locale (con l’iniziale
minuscola) che si trovano nei documenti riportati in appendice e nello studio,
per fornire al lettore uno strumento facile e veloce di consultazione e per
evitare il ricorso a note esplicative di difficile fruibilità. Vale la pena
ricordare che molti termini, scritti in un latino che congloba e riveste
espressioni del dialetto napoletano e locale, costituiscono un tessuto
linguistico variopinto di grande interesse glottologico, filologico e storico.
Testi consultati: Altamura A., Dizionario dialettale napoletano, Napoli,
1977; Andreoli R., Vocabolario napoletano italiano, Napoli, 1988; Azara
A-Eula E., Novissimo digesto italiano, Torino, 1974; Battaglia S., Grande
dizionario della lingua italiana, Torino, 1961-1997; Battisti C.-Alessio
G., Dizionario etimologico italiano, Firenze, 1976; Bevere A., Arredi,
suppellettili, utensili d’uso nelle province meridionali dal XII al XVI secolo,
in ASPN, XXI (1896); Calonchi F., Dizionario latino-italiano e
italiano-latino, Torino, 1975; Cortelazzo M.-Marcato C., I dialetti
italiani. Dizionario etimologico, Torino, 1998; Du Cange, Glossarium
mediae et infimae latinitatis, Graz, 1954 ; Giliberti S., Dizionario
dialettale solofrano, Pasanisi F., Voci
storico-giuridiche-amministrative delle antiche province napoletane,
Taranto, 1980; Pellegrini G. B., Tradizione e innovazione nella terminologia
degli strumenti di lavoro in Studi sull’alto Medioevo, Spoleto,
1971; Premoli P., Vocabolario nomenclatore, Milano, 1909; Puoti B., Vocabolario
Domestico napoletano e toscano, Napoli, 1850; Vidos B. E., Prestito,
espansione e migrazione dei termini tecnici nelle lingue romanze, Firenze,
1965.
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Per prelievi citare il sito
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