IL DOCUMENTO DELLA PIEVE
DI S. ANGELO E S. MARIA DEL LOCUM SOLOFRE
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Una chiesa bizantina dedicata alla Madonna del 15 agosto in cui i Longobardi introdussero il culto
al Santo Angelo |
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Il
documento è un memoratorium che
sancisce la cessione perpetua, con facoltà di trasferire agli eredi i propri
diritti ed obblighi, della pieve di S. Angelo e S. Maria del locum
Solofre al presbitero Truppoaldo,
figlio del fu Diletto chierico, abitante a Solofra.
La
donazione è fatta da Adelferio, diacono, archipresbitero ed abate della chiesa di S. Massimo di
Salerno in qualità di procuratore e beneficiario. È
presente all’atto, come concessionario, l'arcivescovo di Salerno Amato poiché la chiesa fa parte dell'episcopio di quella
città.
Dopo
la parte introduttiva, propria di tutti gli atti legali, e cioè
dopo l'invocazione a Dio, dopo la data riferentesi
agli anni del principato di Guaimario e del figlio di
lui Gisulfo, c'è la formula di donazione in cui Adelferio
dichiara le sue dignità clericali, di essere uno dei padroni della chiesa di S.
Massimo, attesta la presenza dell'arcivescovo Amato e di testimoni, conferma
che la chiesa di S. Angelo e S. Maria è una pieve, che è costruita nel locum
Solofre, che è soggetta e pertinente
all'episcopio di Salerno ed infine che è da lui tenuta in beneficio.
Inizia
quindi la descrizione dettagliata dei beni che riceve Truppoaldo
con l'elenco dei libri sacri e delle suppellettili relativi
all'officiatura liturgica e cioè un liver comes per la
liturgia di tutto l'anno con due antifonari uno per i canti diurni, che
va dal giorno dell'Avvento alla festività della Madonna del mese di agosto, e
l'altro per i canti notturni dell'intero anno; un salterio; un omelario dalla prima domenica dell'Avvento
all'ottava di Pasqua; un manuale; due legere
uno di S. Angelo e S. Pietro e uno di S. Nicola e S. Fortunato; una campana;
un incensiere di bronzo; una sindone con sedici funicelle; un velo
per il tabernacolo; due pianete; una stola; una cotta;
una veste sacra; un calice; un vaso di stagno.
Segue
l'elenco dei beni mobili ed immobili utili per il lavoro dei campi, per lo
stesso Truppoaldo e per i chierici che si fermano
presso la chiesa in occasione dei riti e cioè una botte
grande per il vino; due carri; quattro tini; una bagina; un torchio; tre case con vano;
una madia; un calce ed un forno.
Adelferio dichiara che tutti questi beni sono integri e sono in potere di Truppoaldo per tutta la vita; cita poi gli obblighi del
presbitero sia in relazione alla conduzione agricola
per la quale gli è permesso avere dipendenti legati a lui da un regolare
contratto sia in relazione alla vita liturgica della chiesa per i quali deve
assicurare l'officiatura quotidiana e deve accogliere
altri chierici come è dovuto alle chiese rurali.
Agli
obblighi corrispondono le spettanze godute direttamente da Truppoaldo
e cioè tutte le offerte di cui è beneficiaria la
chiesa, e quelle che il presbitero dovrà dividere con Adelferio
e cioè le entrate relative alle sepolture, ai voti e ai
censi. Come corrispettivo Truppoaldo si assume il
pegno di provvedere a tutto ciò che serve alla vita
della chiesa e dei campi, di tutelare e migliorare i beni procedendo alla loro
bonifica, al lavoro dei campi e alla raccolta dei frutti. Di essi
potrà servirsi per tutta la vita insieme ai lavoratori dipendenti.
Ad
Adelferio spettano annualmente come censo due tarì buoni, dieci misure di cera; altri tributi in
occasione della festa di S. Angelo del mese di maggio e quella di S. Maria del
mese di agosto; ancora carne e strutto di maiale, pezzi di cera e un paio di
polli in occasione del giovedì santo.
Truppoaldo si obbliga ancora di far rispettare quanto sopra stabilito mentre
ai suoi eredi è lecito rompere la conduzione avocando a sè
tutti i beni mobili; il presbitero si impegna altresì
di controllare se i contadini da lui dipendenti lavorano bene, di mantenere
efficiente ogni cosa, di aggiustare e coprire le case e le celle.
Se
tutto ciò non avviene, per Truppoaldo e per suoi
eredi si impone il pegno di 30 costantini
d'oro mentre l'abate potrà prendere in pegno ogni sua cosa legittima e
illegittima.
Alla
fine Adelferio annunzia il censo che Truppoaldo dovrà pagare in segno di ricognizione nella
festività di S. Angelo del mese di maggio in cambio
del quale il presbitero riceverà il crisma e l'olio santo.
Firma
l'atto il notaio Mirando, sottoscrivono i testimoni
Romoaldo e Ademaro.
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Testo del documento
+ In
nomine Domini1. Vicesimo quarto anno principatus Salernitani domini nostri Guaimari
gloriosi principi et quarto anno principatus
eius Capue / et ducatus illius Amalfi et tertio
anno ducatus eius Syrrenti et primo anno suprascriptorum principatuum et ducatuum / domini Gisulfi ex mio principis et dux filius
eius2, mense iunius, decima indicione3.
Memoratorium4 factu a me Al/ferus diaconus et archipresbiter et abbas5 ecclesie Sancti Maximi6 et sum unum de dominii ipsius ecclesie Sancti Maximi7, eo / quod ante presentia domini Amati venerabilis archiepiscopi sancte sedis Salernitane8 et
ibidem addesent ydones
hominibus9 per con/venientiam10,
per largietatem ipsius
domini archiepiscopi11 tradidi12 Truppoaldi
presbiteri13 fi(lius)
quondam Dilecti clerici14 de locum Solofre15 / ecclesiam vocabulum Sancti Angeli et Sancte Marie16, que est plebe17 et constructa in ipso locum Solofre subi[ecte
et per]/tinentis ipsius archiepiscopii18, quod
ego in beneficium teneo a
pars ipsius archiepiscopii quam et assignabi
cau/sa mobilia ipsius ecclesie ei19, idest20 liver comes anni circuli21
et in ipso volumine coniunctum abet antifo/narium de die da dventum. Domini usque in sancte Marie de mense augustus, et alium
antifonarium de nocte anni
/ circuli, psalterium unum,
omelia unam da adventum
Domini usque in octaba de Pascha, manuale unum, / legere sancti Angeli et sancti Petri, et
legere sancti Nicole et sancti
Fortunati22, campana una, turibu/lum ereum
unum, et sindones linee sidecim, curtina unam, planete due, orarium unum, amittum un/um, trilice unam,
calice unum, patena una de stainuus23, bocte
maiore una, tractore due,
ti[ne] / quadtuor, bagine
una, palmentum unum, casa de applicta
tres, idest arca una et calce / et unum furnum24,
idest ipsa ecclesia cum predicta
mobilia et casis et cum omnis
rebus stabile et mobile pertinentes
/ ipsius ecclesie funditus illut ei tradidi25,
tali hordine ut cunctis diebus vite sue illius sit potestati26 / eos tenendum et reiendum
et licead illum et omines
quos ibi miserit ad laboranorandum fobee / et omnes
sue hutilitatis ibi faciendum iusta ratione27,
et die noctuque
in ipsa ecclesia officia[t]
seu offi/ciare faciad sicut
decet ecclesias villanas28
et omnes offertas et quicquid
in ipsa ecclesia introierit totum / eius sit potestatis29,
scepta sepultura et votationes et
centa de ipsa ecclesia quod ibi
intraberit medietatem / illut nobis dare et medietatem inde
sivi abere30 tantum si ibi
intraberit animalia viba aut tale / causa que ad ornamentum ipsius ecclesie pertinead semper sit de ipsa
ecclesia et ipse presbiter abendum illut / dum vibus fuerit
et dominandum et reiendum et
iusta ratione salbum faciendum31, sicut
ipsa alia pre/dicta mobilia et totis arbusti et alia rebus ipsius
ecclesie annualiter suo nempe desuper et
de / suptus laborare et cultare et
laborare faciad et illu[t] prop[aginare faciad] ubi meruerit ar/bores et vites
planctare32, et sic per annum illut lavoraret
sicut [in] ipso locum meruerit quatenus profici/at et non disperead33
et omnis vinum et fruies
quod per annum inde exierit totum
ei sit potestati tantum /
de illut retinunt alii hominibus ad lavorandum per brebi a parte ipsius ecclesie illut quod inde
dare debunt / in pars ipsius
ecclesie tollad et abead illut
ipse presbiter dum vibus fuerit34, et pro censum exinde
per omnis annum / dare nobis vel in pars ipsius archiepiscopii duo auri tari bonum et decem massole
de cerea et in festivita/te
sancti Angeli de mense magio et
sancte Marie de mense
augusto per omnis annum
dare nobis [......] ce/rea
pro ipsa festivitate ibi intraberit, et in Nativitas Domini per omnis annum similiter
dare nobis vel diriga[nt] /
dua ossa persupta bona et una longa
et decem massole de cerea, et in die Sanctum Iobis
per omnis annum / dare nobis vel dirigant
unum peculium bonum et quinquaginta oba et decem
massole de ciria / et unum parium de pulli35
et stetit pars ipsius achiepiscopii inclita ipsa traditione ei defendere diebus vi/te sue cum vice de bia sua da omnes omines omnique
partibus36. Ad ovitum suum
inclita suprascripta / traditione
iusta ratione salva et ipsa rebus cultata
revertad ad potestate nostra vel de / pars ipsius archiepiscopii, et heredes suas
licead inde exire cum omnia sua causa mobiles37,
et potestatem / habead ipse presbiter
ipsi homines lavoratores quos diximus perquirere per annum si vene anima- /lia operant ipsa rebus, quod si male laborant licead illis inde
pignerare pro pars et vice ipsi/us ecclesie,
et stetit ut ipsa ecclesia et
ipsa casa et cella quando meruerit coperire / et conciare ut per omnis annum bona paread
decopetas et conciatas38.
Unde in eo hordine per / conbenientiam guadiam mihi dedit
ipse Truppoaldus presbiter et fideiussore mihi posuit se ip/sum per partes
placentem, ut si talia omnia suprascripta per supradictum hordinem nobis non adimpleverit et / aliquit inde
contradixerint per ipsa guadia componere obligavit se ipse presbiter et sui eredes mihi vel
/ in pars ipsius archiepiscopii
triginta auri solidi costantiniani et apposuit ei [.....] nobis
seu in pars ip/sius ecclesie ad pignerandum omnia sua causa legitimo
et inlegitimo39 [....]. Hoc memora/mus ut in ipsa festivitate sancti Angeli de mense magius deat nobis pro censum duo auri tari et decem / massole
de ciria, et in die Sanctu Iobis
demus ad ipsum presbiter vel ad
missum eius formata et chris/ma et
oleo sancto sicut meruerit40. Quod scripsi ego Myrandus notarius41
(S).
+ Ego Romoaldus
me subscripsi (S)
+ Ego Ademari me subscripsi42 (S).
_________
2. Vicesimo.....eius: è la
datazione salernitana basata sull'era del sovrano sul mese e sulla indizione.
Il principe Guaimaro IV (V) era stato associato al
trono dal padre Guaimaro III (IV) nel 1018 e gli era
succeduto nel 1027, anno in cui inizia la datazione del suo principato; nel
1038 fu investito dall’imperatore Corrado II del Principato di Capua; nel 1039 per conquista militare si fregiò del titolo
di principe di Amalfi e di Sorrento; nel marzo del
1042 Guaimaro si associò il figlio Gisulfo II che
sarà l'ultimo principe longobardo prima della conquista normanna (1089). Guaimaro morì il 3 giugno del 1052.
3. Decima indicione: L’indizione è un computo cronologico fondato
su cicli di 15 anni che cominciò ad essere usato comunemente nella datazione
delle bolle papali e degli atti notarili dal 313 d. C. L’indizione in questione
era cominciata nel 1033 per cui nel 1042 ci si trovava
nel decimo anno.
4. Memoratorium:
è un tipo di instrumentum del diritto
longobardo che riguardava le divisioni, le vendite e le donazioni. I Longobardi
introdussero nei territori della Longobardia minore
(i territori dell’Italia meridionale che rimasero longobardi fino alla fine del
XII secolo) il loro diritto senza sostituirlo a quello
romano-giustinianeo, coesistettero infatti leggi
romane e longobarde.
5. Alferus....abbas: è Adelferio, il rettore della chiesa salernitana di S.
Massimo dal 1033 al 1056 e l’ultimo dei suoi abati (Abbas
designa la qualità di superiore di un collegio di
"canonici"). Appartenne alla famiglia comitale che alla fine del X secolo era entrata nel governo della chiesa.
6. Ecclesie
Sancti Maximi: è la
potente chiesa palatina della famiglia dei principi di
Salerno, voluta dal principe Guaiferio accanto al suo
palazzo e dotata di beni nella stessa città e di molti possedimenti nei
territori a sud di Salerno e nella pianura di Rota e Montoro fino a Nocera.
7. Sum
unum ....Sancti Maximi: formula legale con la quale Adelferio
si dichiara uno dei possessori dei beni della chiesa come detentore di una
quota di proprietà.
8. Eo
quod.....sedis
Salernitane: Amato III, arcivescovo di Salerno è
presente alla stipula dell’atto e ne dà l'assenso poiché la chiesa è soggetta e
pertinente all’episcopio salernitano. Era stato ordinato e confermato
arcivescovo da Benedetto VIII nel marzo del 1032 succedendo ad Amato II. Nel
maggio dello stesso anno Guaimaro IV (V) gli aveva
confermato diritti e privilegi. Notare la presenza
dell’arcivescovo all’atto di consegna della chiesa al prete solofrano.
9. Et
ibidem adest ydoneis hominibus: la presenza all’atto di uomini
idoneis, cioè di testimoni degni di
fede, era richiesta dagli atti legali che essi devono avallare e sottoscrivere.
Costoro potevano essere ecclesiastici, fiscalari, pertinentes o nominati per altri motivi, erano però sempre
soggetti all’autorità.
10. Per convenientiam: espressione legale che indica l’accordo
che i testimoni dovevano avallare.
11. Per largietatem.....archiepiscopi:
questa formula attesta senza equivoci che l’amministrazione dei beni della
chiesa era sotto il controllo dell’autorità religiosa, assicurato dalla
presenza dell’arcivescovo.
12. Tradidi:
è il termine col quale si indicava la concessione del
bene.
13. Truppoaldi
presbiteri: Il presbitero Truppoaldo
è la persona beneficiaria della locazione. In effetti Truppoaldo riceve una prebenda individuale che
permetteva di assicurare un’amministrazione più vigile e sollecita e un più
razionale sfruttamento dei beni.
14. Filus
quondam Dilecti clerici: il
riferimento al padre era richiesto nei documenti per distinguere le persone.
Negli ultimi secoli di questo periodo molti erano detti clerici
senza appartenere propriamente al clero poiché la
gente dedita allo studio per molto tempo era stata solo quella di chiesa così
si dissero chierici gli studenti di ogni condizione e spesso anche le poche
persone che conoscevano la “litteratio”.
Nell’archidiocesi di Salerno comunque era largamente
diffuso il matrimonio dei preti come pure la pratica dell’accesso dei loro
figli nei collegi di chierici per godere, insieme ai loro padri e poi anche
dopo la loro morte, di un beneficium
individuale. Diletto perciò può anche essere una persona di chiesa.
15. De locum Solofre: Truppoaldo era un presbitero del posto. Locum indicava generalmente un luogo abitato.
16. Ecclesiam.....Marie: è
la chiesa di cui si parla in questo studio. La doppia intestazione fu
abbandonata presto come dimostra la scritta sul verso
del documento originale, scritto “in una beneventana
assai calligrafica: Brebe de Sancto Angelo de
Solofra”.
17. Que
est plebe: l’affermazione attesta le caratteristiche della chiesa. La pieve
era una chiesa di campagna dell’alto medioevo, centro di un distretto religioso
poco popolato. Ad essa facevano capo le popolazioni
per i bisogni religiosi, in occasione delle festività. Fu una chiesa
caratteristica della pianura tra Salerno e il Sarno
risalente alla diffusione del cristianesimo da Salerno dopo la guerra greco-gotica (535-555).
18. Subiecte.....archiepiscopii:
Adelferio dichiara che egli partecipa in qualità di
procuratore e beneficiario al possesso della chiesa e dei suoi beni che
appartengono all’episcopio salernitano.
19. Quam.....ei: con questa espressione Adelferio dichiara di concedere a Truppoaldo
i beni mobili ed immobili della chiesa e la stessa chiesa.
20. Idest:
inizia la descrizione dettagliata dei beni che riceve Truppoaldo
e che sono le suppellettili necessarie per gli uffici liturgici, gli attrezzi
per la vita agricola che si svolge intorno alla chiesa e i beni immobili utili
per la vita della pieve che sono descritti di seguito. La chiesa si configura
quindi anche come centro religioso.
21. Liver
comes.....anni circuli: è citato qui il liver
comes, un tipo di lezionario
per la liturgia di tutto l’anno e una raccolta delle sacre scritture. Unito ad esso ci sono due antifonari uno per i canti diurni, dal
giorno dell'Avvento alla festività della Madonna del mese di agosto, e l’altro
per i canti notturni dell'intero anno. Nel Medioevo le celebrazioni erano
essenzialmente corali perciò presso le chiese esisteva una vera e propria
biblioteca destinata ai vari ministeri e alle varie
celebrazioni. Nei secoli XI-XII il lezionario divenne
una raccolta completa di letture (lezioni, epistole, vangeli) trascritta per
intero secondo l'ordine delle festività. L’antifonario conteneva le parti
riservate ai canti nei riti notturni e diurni. Dalla seconda metà
dell’undicesimo secolo si ebbe la fusione di questi libri e cioè
il breviario. Questo processo di trasformazione è già iniziato in questo liver comes in cui
si trovano uniti i due antifonari.
22. Psalterium.....sancti
Fortunati: continua l’elenco dei libri esistenti nella chiesa. Il Salterio
è uno dei libri sacri che ebbe nel Medioevo un
posto importante perché conteneva preghiere liturgiche e private. Lo si doveva imparare a memoria, veniva usato anche come un
libro di lettura. L’omelario era un libro che
conteneva i sermoni per le varie festività. Il mamuale
èra un libro di orazioni
varie. Col termine di Legere (da legenda ger.
di legere col significato di “cose che si devono
leggere”) si indicava un libro di letture di
edificazione religiosa, cioè una raccolta di racconti o fatti notevoli intorno
ai santi. Tra i racconti contenuti nei libri della pieve c’è S. Fortunato, un
martire salernitano del III secolo.
23. Campana.....patena una de stainus:
Tra gli oggetti sacri per i riti qui elencati c’è la sindone che era un
panno in cui si raccoglievano e conservavano i pani offerti ai fedeli nel
divino sacrificio.
24. Bocte
maiore......unum furnum: Gli attrezzi di proprietà della chiesa che in
questo tratto vengono citati indicano le attività agricole che si svolgevano
negli immobili di pertinenza della chiesa (casa de applicta
tres) e che erano legate alle coltivazioni: olivi
(c’è un palmentum per la torchiatura), viti (varie
botti per calpestare l’uva tra cui una più grande ove si lasciava fermentare e
depositare per più mesi il mosto prima di travasarlo), tutto l'occorrente per
la molitura della farina e la panificazione. Tutto ciò dimostra una comune
attività del locum. Bisogna
infatti tenere presente che, nella povertà dei mezzi in una zona agricolo-pastorale di scarsa densità, la vita aveva
caratteri comuni molto spiccati per cui alcune costruzioni e anche gli attrezzi
erano di uso comune (come sicuramente il forno) ancora di più se erano annessi
alla chiesa e ancora di più se questa era una pieve cioè un'istituzione ad uso
di un territorio. La pieve si conferma come centro economico.
25. Idest
ipsa ecclesia.....tradidi: Adelferio, usando questa formula che sintetizza i beni
mobili e immobili oggetti della concessione, afferma che sono del tutto
integri. Da notare in questa sintesi la sottolineatura di casis
che accoglievano i chierici adetti
all’officiatura presso la chiesa o anche persone
bisognose dei servizi della chiesa. L'accogliere i chierici per i riti delle
maggiori festività dell'anno era una peculiarità della pieve.
26. Tali
ordine.....potestati: questa
espressione attesta che Truppoaldo riceve a vita la
chiesa e i beni e che ha su di essi piena potestà.
27. Eos
tenendum .....iusta ratione: I lavoranti
che Truppoaldo può assumere nella conduzione delle
terre non erano liberi, cioè non godevano di diritti di proprietà, potevano
però essere soggetti di contratti. Il laborandum
fobee era il contratto agricolo col quale il
proprietario affidava a terzi la cura dei campi dividendo con essi i prodotti.
28. Et
die noctuque.....ecclesie villanas:
Uno degli obblighi derivanti dall'ufficio plebano era
quello di assicurare la regolarità dell’officiatura
liturgica. Adelferio sottolinea
il compito della chiesa rurale che era punto di asilo e di ritrovo religioso
per le popolazioni sparse nelle campagne. Dalla formula die
noctuque si deduce che in S. Angelo e S. Maria
c'era regolarità del servizio religioso e che la chiesa accoglieva i chierici
delle cappelle sparse nel distretto pievano per officiare nella pieve durante
le feste rituali più importanti.
29. Et
omnes offertas.....eius potestatis:
È concesso a Truppoaldo il godimento delle offerte e
di ogni altra entrata della chiesa.
30. Scepta
sepoltura.....inde sivi abere: Si considerano
qui i redditi che Truppoaldo dovrà dividere con Adelferio e cioè i tributi per le sepolture, i doni fatti
per voto e le entrate per i fitti. Adelferio
rivendica la metà dei diritti di pertinenza della
chiesa.
31. Tantum si ibi.....salbum
faciendum: Da notare la ripetizione del godimento
a vita dei beni della chiesa e la sottolineatura che essi debbano essere
conservati integri. Tra questi c'era il patrimonio pastorale della chiesa che indica la realtà agro-pastorale del luogo. Si può dedurre
che questo fosse costituito da ovini, bovini, maiali,
pollame, api.
32. Sicut
ipsa.....vites
planctare: La sottolineatura degli obblighi di Truppoaldo nella conduzione dei campi è espressione della
cura che si aveva nell’assicurare la buona fruttificazione
di essi, la messa a coltura di nuove piante, la necessità che non si scadesse
nell’incolto.
33. Et
sic per annum.....disperead: L'accenno alle consuetudini del luogo a cui Truppoaldo deve attenersi, presente in tutti i contratti
agrari, evidenzia l’alto rilievo a cui il lavoro era assurto nella vita sociale
medievale.
34. Et
omnes vinum.....dum vibus
fuerit: La conferma del godimento dei prodotti
dei campi non solo da parte di Truppoaldo ma anche
degli uomini che li lavorano, qui fatta da Adelferio,
fa parte della politica agraria medievale che voleva il godimento dei beni da parte
di chi era sul fondo affinchè questo potesse rendere
bene.
35. Et
pro censum.....parium de pulli: Gli obblighi
pecuniari e in natura di Truppoaldo nei riguardi
dell’arcivescovo e di Adelferio avevano delle
scadenze nel corso dell'anno e cioè in occasione delle due feste celebrate
nella chiesa locale - quella di S. Angelo del mese di maggio e quella di S.
Maria del mese di agosto - e delle feste dell'anno liturgico, Pasqua (Sanctum Iobis è
il giovedì santo) e Natale. Le prestazioni nelle feste erano chiamate visitationes, quelle dovute a Natale e a Pasqua servitia, quelle di polli uova e lardo salutationes. Il tarì
era una moneta in uso ad Amalfi e nel Principato di Salerno. Da notare la
rigorosa precisazione con cui vengono stabiliti le
proporzioni in base alle quali saranno divisi i proventi delle terre tra l'ente
ecclesiastico e il beneficiario. I termini con cui viene
stabilita la corrisponsione dei censi sono: dare nobis, dare nobis vel dirigant. Essi indicano
che Truppoaldo deve inviare tramite messi il dovuto
al concessionario. Qui si evidenzia il rapporto con Salerno reso obbligatorio
dall'imposizione dei tributi, che avveniva più volte in un anno e che si
traduceva anche in un rapporto commerciale in quanto coloro
che portavano gli obblighi all’episcopio partecipavano ai mercati che si
tenevano nei centri maggiori in occasione di tutte le festività religiose. Da
considerare inoltre che di solito erano i missi
dei proprietari a giungere nei fondi per raccogliere i tributi ai quali il
conduttore doveva dare ospitalità.
36. Et
stetit.....partibus: l’accenno alla tradizione che legava
l’episcopio di Salerno alla pieve del locum
Solofre conferma tutto quanto si è detto intorno
a questa istituzione.
37. Ad ovitum.....causa mobiles: l’estensione della concessione fatta a Truppoaldo e agli eredi (essi però avevano la facoltà di
romperla il che comportava l'avocazione dei beni mobili) serviva a legare gli
uomini al fondo.
38. Et
potestatem.....decopertas et conciatas:
ricade sul detentore del beneficium l’obbligo
di vigilare sulla buona conduzione della terra di mantenere in buono stato la
chiesa, le case e le celle. Col termine cella si indicavano
sia i magazzini quanto le camere per asilo. Se si considera questo secondo
significato le celle della pieve potevano accogliere
sia i lavoranti che i preti di passaggio che officiavano nella pieve. Poiché di
pertinenza della chiesa c’erano anche tre case de applicta, come si è visto, si può più verosimilmente ritenere
che queste ultime fossero usate come alloggio e che le celle fossero magazzini
per raccogliere e conservare i frutti della terra, il che rispondeva all'uso
dei tempi di unire in magazzini comuni i prodotti della terra per difenderli da
topi ed incendi e richiama una delle funzioni delle pievi. Da considerare come
la chiesa offriva asilo ed era sia punto di ritrovo
che di riferimento (prima ancora dei castelli) per la gente isolata negli ampi
spazi di allora, né bisogna dimenticare che la vita aveva spiccati caratteri
comuni, cosa su cui i Longobardi fondarono il loro sistema tributario.
39. Unde
in eo ordine.....inlegitimo. è la clausola di
garanzia che pone Truppoaldo come garante del patto e
determina, in caso di inadempienza per lui stesso e per i suoi eredi, la pena
pecuniaria di 30 costantini d’oro da versare ad Adelferio il quale a sua volta si impegna di far rispettare
i patti. Sono citati in questo patto due istituti longobardi (guadia) l’uno indicato dal
sintagma per conbenienza che è il patto di
garanzia, l’altro da ad pignerandum che è
l’atto legale di accettazione del pegno. Sono citati anche i costantini che erano monete bizantine che iniziarono
a circolare fin dal 395. Erano in oro, argento e rame ed erano tutte rapportate
al valore del soldo d’oro che pesava 4.50 gr.
40. Hoc memoramus.....meruerit:
è la formula che dopo aver riassunto il canone di base da versare in occasione
della festa di S. Angelo di maggio, attesta l’investitura di Truppoaldo del crisma e dell’olio sacro che gli permetteva
di battezzare e di seppellire i morti. La corresponsione dell’annuo censo
dimostra che l’officiante accettava il magistero disciplinare e si sottoponeva
alla volontà del vescovo. Più del crisma era la possibilità di conservare e
tramandare la memoria dei morti che fece del distretto pievano il centro e il
cuore della comunità umana che vi abitava, la quale poi con la chiesa entrava a
far parte della società dei credenti e tramite essa
poteva impetrare la protezione divina.
41. Scrive e firma il
contratto il notaio Mirando che era anche avvocato di S. Massimo e come tale
controllava la gestione del patrimonio della chiesa. Scrisse i documenti di S.
Massimo dal 1021 sia come notaio e avvocato ma anche come semplice notaio. I
notai iniziarono a firmare questo tipo di contratto nel principato di Salerno -
Arechi II volle questa trasformazione - fin dalla
fine del IX secolo così le carte private divennero
pubbliche. Essi erano presenti nei contratti di locazione delle terre nella
duplice veste di avvocato e di notaio che redigeva il
documento.
42. Romualdo e Ademaro sono i testimoni di cui si è detto alla n. 9. La presenza di
testimoni, che in genere erano del posto ed erano persone libere, cioè potevano essere soggetti giuridici, fu richiesta nella
stipula dei contratti in un secondo momento.
________________
Fonte:
Archivio Arcivescovile
di Salerno, arca, I, n.9.
Trascrizione di B.
Ruggiero, Potere, istituzioni, chiese locali. Aspetti e
motivi del Mezzogiorno medievale dai Longobardi agli Angioini, Bologna, 1977, Appendice, pp. 88-90.
Nota. Il documento è così regestato in
A. Balducci, L'archivio diocesano di Salerno.
Cenni sull'Archivio del Capitolo metropolitano (Salerno, 1945, p. I, fonti, IV, n. 9, pp. 5-6): "1042, giugno. Collazione in cartapecora delle Chiese di S. Angelo e S. Maria,
site in Solofra con tutti gli stabili e mobili, sacri utensili, fatta da Adelferio Presbitero et Abbate della Chiesa di S.
Massimo per parte dell'Arcivescovo Amato, et in
persona di Truppoaldo Presbitero di Solofra per
l'annuo censo di mezza libra di cera, ova cinquanta e
due polli in segno di ricognizione. Rog. da Marinaldo Not.
nell'anno XXIV di Guaimario
IV principe di Salerno e II di Gisulfo suo figlio”. La sottolineatura indica un
errore del Balducci,
riportato poi da tutti quelli che a questo regesto si sono rifatti e corretto
da G. Crisci (Il cammino della chiesa salernitana
nell'opera dei suoi vescovi, I, Napoli-Roma, 1976, p.76 e n. 3)
il quale precisa "si tratta di una
sola chiesa e non di due come si rileva chiaramente dalla lettura della
pergamena originale".
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Approfondisci
Il
perchè dell’errore di quelli che parlano di sue chiese
La pieve di S. Angelo e S. Maria del locum Solofre
*
Una
chiesa medioevale nel Principato salernitano
La pieve di S. Angelo e Santa
Maria de locum solofre
http://www.storiadelmondo.com (maggio 2003).
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Da M. De
Maio, Alle radici di Solofra, Avellino, 1997.
Argomenti di storia di Solofra
Per prelievi
totali o parziali citare lo studio indicato
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