IL DOCUMENTO DELLA PIEVE

DI S. ANGELO E S. MARIA DEL LOCUM SOLOFRE

*

 

 

Una chiesa bizantina dedicata alla Madonna del 15 agosto

in cui i Longobardi introdussero il culto al Santo Angelo

 

 

*

Il documento è un memoratorium che sancisce la cessione perpetua, con facoltà di trasferire agli eredi i propri diritti ed obblighi, della pieve di S. Angelo e S. Maria del locum Solofre al presbitero Truppoaldo, figlio del fu Diletto chierico, abitante a Solofra.

La donazione è fatta da Adelferio, diacono, archipresbitero ed abate della chiesa di S. Massimo di Salerno in qualità di procuratore e beneficiario. È presente all’atto, come concessionario, l'arcivescovo di Salerno Amato poiché la chiesa fa parte dell'episcopio di quella città.

Dopo la parte introduttiva, propria di tutti gli atti legali, e cioè dopo l'invocazione a Dio, dopo la data riferentesi agli anni del principato di Guaimario e del figlio di lui Gisulfo, c'è la formula di donazione in cui Adelferio dichiara le sue dignità clericali, di essere uno dei padroni della chiesa di S. Massimo, attesta la presenza dell'arcivescovo Amato e di testimoni, conferma che la chiesa di S. Angelo e S. Maria è una pieve, che è costruita nel locum Solofre, che è soggetta e pertinente all'episcopio di Salerno ed infine che è da lui tenuta in beneficio.

Inizia quindi la descrizione dettagliata dei beni che riceve Truppoaldo con l'elenco dei libri sacri e delle suppellettili relativi all'officiatura liturgica e cioè un liver comes per la liturgia di tutto l'anno con due antifonari uno per i canti diurni, che va dal giorno dell'Avvento alla festività della Madonna del mese di agosto, e l'altro per i canti notturni dell'intero anno; un salterio; un omelario dalla prima domenica dell'Avvento all'ottava di Pasqua; un manuale; due legere uno di S. Angelo e S. Pietro e uno di S. Nicola e S. Fortunato; una campana; un incensiere di bronzo; una sindone con sedici funicelle; un velo per il tabernacolo; due pianete; una stola; una cotta; una veste sacra; un calice; un vaso di stagno.

Segue l'elenco dei beni mobili ed immobili utili per il lavoro dei campi, per lo stesso Truppoaldo e per i chierici che si fermano presso la chiesa in occasione dei riti e cioè una botte grande per il vino; due carri; quattro tini; una bagina; un torchio; tre case con vano; una madia; un calce ed un forno.

Adelferio dichiara che tutti questi beni sono integri e sono in potere di Truppoaldo per tutta la vita; cita poi gli obblighi del presbitero sia in relazione alla conduzione agricola per la quale gli è permesso avere dipendenti legati a lui da un regolare contratto sia in relazione alla vita liturgica della chiesa per i quali deve assicurare l'officiatura quotidiana e deve accogliere altri chierici come è dovuto alle chiese rurali.

Agli obblighi corrispondono le spettanze godute direttamente da Truppoaldo e cioè tutte le offerte di cui è beneficiaria la chiesa, e quelle che il presbitero dovrà dividere con Adelferio e cioè le entrate relative alle sepolture, ai voti e ai censi. Come corrispettivo Truppoaldo si assume il pegno di provvedere a tutto ciò che serve alla vita della chiesa e dei campi, di tutelare e migliorare i beni procedendo alla loro bonifica, al lavoro dei campi e alla raccolta dei frutti. Di essi potrà servirsi per tutta la vita insieme ai lavoratori dipendenti.

Ad Adelferio spettano annualmente come censo due tarì buoni, dieci misure di cera; altri tributi in occasione della festa di S. Angelo del mese di maggio e quella di S. Maria del mese di agosto; ancora carne e strutto di maiale, pezzi di cera e un paio di polli in occasione del giovedì santo.

Truppoaldo si obbliga ancora di far rispettare quanto sopra stabilito mentre ai suoi eredi è lecito rompere la conduzione avocando a tutti i beni mobili; il presbitero si impegna altresì di controllare se i contadini da lui dipendenti lavorano bene, di mantenere efficiente ogni cosa, di aggiustare e coprire le case e le celle.

Se tutto ciò non avviene, per Truppoaldo e per suoi eredi si impone il pegno di 30 costantini d'oro mentre l'abate potrà prendere in pegno ogni sua cosa legittima e illegittima.

Alla fine Adelferio annunzia il censo che Truppoaldo dovrà pagare in segno di ricognizione nella festività di S. Angelo del mese di maggio in cambio del quale il presbitero riceverà il crisma e l'olio santo.

Firma l'atto il notaio Mirando, sottoscrivono i testimoni Romoaldo e Ademaro.

 

 

 

Testo del documento

 

+ In nomine Domini1. Vicesimo quarto anno principatus Salernitani domini nostri Guaimari gloriosi principi et quarto anno principatus eius Capue / et ducatus illius Amalfi et tertio anno ducatus eius Syrrenti et primo anno suprascriptorum principatuum et ducatuum / domini Gisulfi ex mio principis et dux filius eius2, mense iunius, decima indicione3. Memoratorium4 factu a me Al/ferus diaconus et archipresbiter et abbas5 ecclesie Sancti Maximi6 et sum unum de dominii ipsius ecclesie Sancti Maximi7, eo / quod ante presentia domini Amati venerabilis archiepiscopi sancte sedis Salernitane8 et ibidem addesent ydones hominibus9 per con/venientiam10, per largietatem ipsius domini archiepiscopi11 tradidi12 Truppoaldi presbiteri13 fi(lius) quondam Dilecti clerici14 de locum Solofre15 / ecclesiam vocabulum Sancti Angeli et Sancte Marie16, que est plebe17 et constructa in ipso locum Solofre subi[ecte et per]/tinentis ipsius archiepiscopii18, quod ego in beneficium teneo a pars ipsius archiepiscopii quam et assignabi cau/sa mobilia ipsius ecclesie ei19, idest20 liver comes anni circuli21 et in ipso volumine coniunctum abet antifo/narium de die da dventum. Domini usque in sancte Marie de mense augustus, et alium antifonarium de nocte anni / circuli, psalterium unum, omelia unam da adventum Domini usque in octaba de Pascha, manuale unum, / legere sancti Angeli et sancti Petri, et legere sancti Nicole et sancti Fortunati22, campana una, turibu/lum ereum unum, et sindones linee sidecim, curtina unam, planete due, orarium unum, amittum un/um, trilice unam, calice unum, patena una de stainuus23, bocte maiore una, tractore due, ti[ne] / quadtuor, bagine una, palmentum unum, casa de applicta tres, idest arca una et calce / et unum furnum24, idest ipsa ecclesia cum predicta mobilia et casis et cum omnis rebus stabile et mobile pertinentes / ipsius ecclesie funditus illut ei tradidi25, tali hordine ut cunctis diebus vite sue illius sit potestati26 / eos tenendum et reiendum et licead illum et omines quos ibi miserit ad laboranorandum fobee / et omnes sue hutilitatis ibi faciendum iusta ratione27, et die noctuque in ipsa ecclesia officia[t] seu offi/ciare faciad sicut decet ecclesias villanas28 et omnes offertas et quicquid in ipsa ecclesia introierit totum / eius sit potestatis29, scepta sepultura et votationes et centa de ipsa ecclesia quod ibi intraberit medietatem / illut nobis dare et medietatem inde sivi abere30 tantum si ibi intraberit animalia viba aut tale / causa que ad ornamentum ipsius ecclesie pertinead semper sit de ipsa ecclesia et ipse presbiter abendum illut / dum vibus fuerit et dominandum et reiendum et iusta ratione salbum faciendum31, sicut ipsa alia pre/dicta mobilia et totis arbusti et alia rebus ipsius ecclesie annualiter suo nempe desuper et de / suptus laborare et cultare et laborare faciad et illu[t] prop[aginare faciad] ubi meruerit ar/bores et vites planctare32, et sic per annum illut lavoraret sicut [in] ipso locum meruerit quatenus profici/at et non disperead33 et omnis vinum et fruies quod per annum inde exierit totum ei sit potestati tantum / de illut retinunt alii hominibus ad lavorandum per brebi a parte ipsius ecclesie illut quod inde dare debunt / in pars ipsius ecclesie tollad et abead illut ipse presbiter dum vibus fuerit34, et pro censum exinde per omnis annum / dare nobis vel in pars ipsius archiepiscopii duo auri tari bonum et decem massole de cerea et in festivita/te sancti Angeli de mense magio et sancte Marie de mense augusto per omnis annum dare nobis [......] ce/rea pro ipsa festivitate ibi intraberit, et in Nativitas Domini per omnis annum similiter dare nobis vel diriga[nt] / dua ossa persupta bona et una longa et decem massole de cerea, et in die Sanctum Iobis per omnis annum / dare nobis vel dirigant unum peculium bonum et quinquaginta oba et decem massole de ciria / et unum parium de pulli35 et stetit pars ipsius achiepiscopii inclita ipsa traditione ei defendere diebus vi/te sue cum vice de bia sua da omnes omines omnique partibus36. Ad ovitum suum inclita suprascripta / traditione iusta ratione salva et ipsa rebus cultata revertad ad potestate nostra vel de / pars ipsius archiepiscopii, et heredes suas licead inde exire cum omnia sua causa mobiles37, et potestatem / habead ipse presbiter ipsi homines lavoratores quos diximus perquirere per annum si vene anima- /lia operant ipsa rebus, quod si male laborant licead illis inde pignerare pro pars et vice ipsi/us ecclesie, et stetit ut ipsa ecclesia et ipsa casa et cella quando meruerit coperire / et conciare ut per omnis annum bona paread decopetas et conciatas38. Unde in eo hordine per / conbenientiam guadiam mihi dedit ipse Truppoaldus presbiter et fideiussore mihi posuit se ip/sum per partes placentem, ut si talia omnia suprascripta per supradictum hordinem nobis non adimpleverit et / aliquit inde contradixerint per ipsa guadia componere obligavit se ipse presbiter et sui eredes mihi vel / in pars ipsius archiepiscopii triginta auri solidi costantiniani et apposuit ei [.....] nobis seu in pars ip/sius ecclesie ad pignerandum omnia sua causa legitimo et inlegitimo39 [....]. Hoc memora/mus ut in ipsa festivitate sancti Angeli de mense magius deat nobis pro censum duo auri tari et decem / massole de ciria, et in die Sanctu Iobis demus ad ipsum presbiter vel ad missum eius formata et chris/ma et oleo sancto sicut meruerit40. Quod scripsi ego Myrandus notarius41 (S).

+ Ego Romoaldus me subscripsi (S)

+ Ego Ademari me subscripsi42 (S).

 _________

1. In nomine Domini: è l’invocazione che apriva ogni instrumentum, il contratto pubblico che nel Principato di Salerno fin dall’IX secolo aveva sostituito le carte private. Dopo il 1070 la formula sarà seguita dal nome del principe regnante. Ogni atto legale aveva questa sequenza: l'invocazione e la data, l'esposizione del fatto di cui era oggetto l'atto e l'enumerazione degli obblighi tra i due contraenti, le riserve e le soluzioni, le clausole di garanzia, la sottoscrizione.

2. Vicesimo.....eius: è la datazione salernitana basata sull'era del sovrano sul mese e sulla indizione. Il principe Guaimaro IV (V) era stato associato al trono dal padre Guaimaro III (IV) nel 1018 e gli era succeduto nel 1027, anno in cui inizia la datazione del suo principato; nel 1038 fu investito dall’imperatore Corrado II del Principato di Capua; nel 1039 per conquista militare si fregiò del titolo di principe di Amalfi e di Sorrento; nel marzo del 1042 Guaimaro si associò il figlio Gisulfo II che sarà l'ultimo principe longobardo prima della conquista normanna (1089). Guaimaro morì il 3 giugno del 1052.  

3. Decima indicione: L’indizione è un computo cronologico fondato su cicli di 15 anni che cominciò ad essere usato comunemente nella datazione delle bolle papali e degli atti notarili dal 313 d. C. L’indizione in questione era cominciata nel 1033 per cui nel 1042 ci si trovava nel decimo anno.

4. Memoratorium: è un tipo di instrumentum del diritto longobardo che riguardava le divisioni, le vendite e le donazioni. I Longobardi introdussero nei territori della Longobardia minore (i territori dell’Italia meridionale che rimasero longobardi fino alla fine del XII secolo) il loro diritto senza sostituirlo a quello romano-giustinianeo, coesistettero infatti leggi romane e longobarde.

5. Alferus....abbas: è Adelferio, il rettore della chiesa salernitana di S. Massimo dal 1033 al 1056 e l’ultimo dei suoi abati (Abbas designa la qualità di superiore di un collegio di "canonici"). Appartenne alla famiglia comitale che alla fine del X secolo era entrata nel governo della chiesa.

6. Ecclesie Sancti Maximi: è la potente chiesa palatina della famiglia dei principi di Salerno, voluta dal principe Guaiferio accanto al suo palazzo e dotata di beni nella stessa città e di molti possedimenti nei territori a sud di Salerno e nella pianura di Rota e Montoro fino a Nocera.

7. Sum unum ....Sancti Maximi: formula legale con la quale Adelferio si dichiara uno dei possessori dei beni della chiesa come detentore di una quota di proprietà.

8. Eo quod.....sedis Salernitane: Amato III, arcivescovo di Salerno è presente alla stipula dell’atto e ne dà l'assenso poiché la chiesa è soggetta e pertinente all’episcopio salernitano. Era stato ordinato e confermato arcivescovo da Benedetto VIII nel marzo del 1032 succedendo ad Amato II. Nel maggio dello stesso anno Guaimaro IV (V) gli aveva confermato diritti e privilegi. Notare la presenza dell’arcivescovo all’atto di consegna della chiesa al prete solofrano.

9. Et ibidem adest ydoneis hominibus: la presenza all’atto di uomini idoneis, cioè di testimoni degni di fede, era richiesta dagli atti legali che essi devono avallare e sottoscrivere. Costoro potevano essere ecclesiastici, fiscalari, pertinentes o nominati per altri motivi, erano però sempre soggetti all’autorità.

10. Per convenientiam: espressione legale che indica l’accordo che i testimoni dovevano avallare.

11. Per largietatem.....archiepiscopi: questa formula attesta senza equivoci che l’amministrazione dei beni della chiesa era sotto il controllo dell’autorità religiosa, assicurato dalla presenza dell’arcivescovo.

12. Tradidi: è il termine col quale si indicava la concessione del bene.

13. Truppoaldi presbiteri: Il presbitero Truppoaldo è la persona beneficiaria della locazione. In effetti Truppoaldo riceve una prebenda individuale che permetteva di assicurare un’amministrazione più vigile e sollecita e un più razionale sfruttamento dei beni.

14. Filus quondam Dilecti clerici: il riferimento al padre era richiesto nei documenti per distinguere le persone. Negli ultimi secoli di questo periodo molti erano detti clerici senza appartenere propriamente al clero poiché la gente dedita allo studio per molto tempo era stata solo quella di chiesa così si dissero chierici gli studenti di ogni condizione e spesso anche le poche persone che conoscevano la “litteratio”. Nell’archidiocesi di Salerno comunque era largamente diffuso il matrimonio dei preti come pure la pratica dell’accesso dei loro figli nei collegi di chierici per godere, insieme ai loro padri e poi anche dopo la loro morte, di un beneficium individuale. Diletto perciò può anche essere una persona di chiesa.

15. De locum Solofre: Truppoaldo era un presbitero del posto. Locum indicava generalmente un luogo abitato.

16. Ecclesiam.....Marie: è la chiesa di cui si parla in questo studio. La doppia intestazione fu abbandonata presto come dimostra la scritta sul verso del documento originale, scritto “in una beneventana assai calligrafica: Brebe de Sancto Angelo de Solofra”.

17. Que est plebe: l’affermazione attesta le caratteristiche della chiesa. La pieve era una chiesa di campagna dell’alto medioevo, centro di un distretto religioso poco popolato. Ad essa facevano capo le popolazioni per i bisogni religiosi, in occasione delle festività. Fu una chiesa caratteristica della pianura tra Salerno e il Sarno risalente alla diffusione del cristianesimo da Salerno dopo la guerra greco-gotica (535-555).

18. Subiecte.....archiepiscopii: Adelferio dichiara che egli partecipa in qualità di procuratore e beneficiario al possesso della chiesa e dei suoi beni che appartengono all’episcopio salernitano.

19. Quam.....ei: con questa espressione Adelferio dichiara di concedere a Truppoaldo i beni mobili ed immobili della chiesa e la stessa chiesa.

20. Idest: inizia la descrizione dettagliata dei beni che riceve Truppoaldo e che sono le suppellettili necessarie per gli uffici liturgici, gli attrezzi per la vita agricola che si svolge intorno alla chiesa e i beni immobili utili per la vita della pieve che sono descritti di seguito. La chiesa si configura quindi anche come centro religioso.

21. Liver comes.....anni circuli: è citato qui il liver comes, un tipo di lezionario per la liturgia di tutto l’anno e una raccolta delle sacre scritture. Unito ad esso ci sono due antifonari uno per i canti diurni, dal giorno dell'Avvento alla festività della Madonna del mese di agosto, e l’altro per i canti notturni dell'intero anno. Nel Medioevo le celebrazioni erano essenzialmente corali perciò presso le chiese esisteva una vera e propria biblioteca destinata ai vari ministeri e alle varie celebrazioni. Nei secoli XI-XII il lezionario divenne una raccolta completa di letture (lezioni, epistole, vangeli) trascritta per intero secondo l'ordine delle festività. L’antifonario conteneva le parti riservate ai canti nei riti notturni e diurni. Dalla seconda metà dell’undicesimo secolo si ebbe la fusione di questi libri e cioè il breviario. Questo processo di trasformazione è già iniziato in questo liver comes in cui si trovano uniti i due antifonari.

22. Psalterium.....sancti Fortunati: continua l’elenco dei libri esistenti nella chiesa. Il Salterio è uno dei libri sacri che ebbe nel Medioevo un posto importante perché conteneva preghiere liturgiche e private. Lo si doveva imparare a memoria, veniva usato anche come un libro di lettura. L’omelario era un libro che conteneva i sermoni per le varie festività. Il mamuale èra un libro di orazioni varie. Col termine di Legere (da legenda ger. di legere col significato di “cose che si devono leggere”) si indicava un libro di letture di edificazione religiosa, cioè una raccolta di racconti o fatti notevoli intorno ai santi. Tra i racconti contenuti nei libri della pieve c’è S. Fortunato, un martire salernitano del III secolo.

23. Campana.....patena una de stainus: Tra gli oggetti sacri per i riti qui elencati c’è la sindone che era un panno in cui si raccoglievano e conservavano i pani offerti ai fedeli nel divino sacrificio.

24. Bocte maiore......unum furnum: Gli attrezzi di proprietà della chiesa che in questo tratto vengono citati indicano le attività agricole che si svolgevano negli immobili di pertinenza della chiesa (casa de applicta tres) e che erano legate alle coltivazioni: olivi (c’è un palmentum per la torchiatura), viti (varie botti per calpestare l’uva tra cui una più grande ove si lasciava fermentare e depositare per più mesi il mosto prima di travasarlo), tutto l'occorrente per la molitura della farina e la panificazione. Tutto ciò dimostra una comune attività del locum. Bisogna infatti tenere presente che, nella povertà dei mezzi in una zona agricolo-pastorale di scarsa densità, la vita aveva caratteri comuni molto spiccati per cui alcune costruzioni e anche gli attrezzi erano di uso comune (come sicuramente il forno) ancora di più se erano annessi alla chiesa e ancora di più se questa era una pieve cioè un'istituzione ad uso di un territorio. La pieve si conferma come centro economico.

25. Idest ipsa ecclesia.....tradidi: Adelferio, usando questa formula che sintetizza i beni mobili e immobili oggetti della concessione, afferma che sono del tutto integri. Da notare in questa sintesi la sottolineatura di casis che accoglievano i chierici adetti all’officiatura presso la chiesa o anche persone bisognose dei servizi della chiesa. L'accogliere i chierici per i riti delle maggiori festività dell'anno era una peculiarità della pieve.

26. Tali ordine.....potestati: questa espressione attesta che Truppoaldo riceve a vita la chiesa e i beni e che ha su di essi piena potestà.

27. Eos tenendum .....iusta ratione: I lavoranti che Truppoaldo può assumere nella conduzione delle terre non erano liberi, cioè non godevano di diritti di proprietà, potevano però essere soggetti di contratti. Il laborandum fobee era il contratto agricolo col quale il proprietario affidava a terzi la cura dei campi dividendo con essi i prodotti.

28. Et die noctuque.....ecclesie villanas: Uno degli obblighi derivanti dall'ufficio plebano era quello di assicurare la regolarità dell’officiatura liturgica. Adelferio sottolinea il compito della chiesa rurale che era punto di asilo e di ritrovo religioso per le popolazioni sparse nelle campagne. Dalla formula die noctuque si deduce che in S. Angelo e S. Maria c'era regolarità del servizio religioso e che la chiesa accoglieva i chierici delle cappelle sparse nel distretto pievano per officiare nella pieve durante le feste rituali più importanti.

29. Et omnes offertas.....eius potestatis: È concesso a Truppoaldo il godimento delle offerte e di ogni altra entrata della chiesa.

30. Scepta sepoltura.....inde sivi abere: Si considerano qui i redditi che Truppoaldo dovrà dividere con Adelferio e cioè i tributi per le sepolture, i doni fatti per voto e le entrate per i fitti. Adelferio rivendica la metà dei diritti di pertinenza della chiesa.

31. Tantum si ibi.....salbum faciendum: Da notare la ripetizione del godimento a vita dei beni della chiesa e la sottolineatura che essi debbano essere conservati integri. Tra questi c'era il patrimonio pastorale della chiesa che indica la realtà agro-pastorale del luogo. Si può dedurre che questo fosse costituito da ovini, bovini, maiali, pollame, api.

32. Sicut ipsa.....vites planctare: La sottolineatura degli obblighi di Truppoaldo nella conduzione dei campi è espressione della cura che si aveva nell’assicurare la buona fruttificazione di essi, la messa a coltura di nuove piante, la necessità che non si scadesse nell’incolto.

33. Et sic per annum.....disperead: L'accenno alle consuetudini del luogo a cui Truppoaldo deve attenersi, presente in tutti i contratti agrari, evidenzia l’alto rilievo a cui il lavoro era assurto nella vita sociale medievale.

34. Et omnes vinum.....dum vibus fuerit: La conferma del godimento dei prodotti dei campi non solo da parte di Truppoaldo ma anche degli uomini che li lavorano, qui fatta da Adelferio, fa parte della politica agraria medievale che voleva il godimento dei beni da parte di chi era sul fondo affinchè questo potesse rendere bene.

35. Et pro censum.....parium de pulli: Gli obblighi pecuniari e in natura di Truppoaldo nei riguardi dell’arcivescovo e di Adelferio avevano delle scadenze nel corso dell'anno e cioè in occasione delle due feste celebrate nella chiesa locale - quella di S. Angelo del mese di maggio e quella di S. Maria del mese di agosto - e delle feste dell'anno liturgico, Pasqua (Sanctum Iobis è il giovedì santo) e Natale. Le prestazioni nelle feste erano chiamate visitationes, quelle dovute a Natale e a Pasqua servitia, quelle di polli uova e lardo salutationes. Il tarì era una moneta in uso ad Amalfi e nel Principato di Salerno. Da notare la rigorosa precisazione con cui vengono stabiliti le proporzioni in base alle quali saranno divisi i proventi delle terre tra l'ente ecclesiastico e il beneficiario. I termini con cui viene stabilita la corrisponsione dei censi sono: dare nobis, dare nobis vel dirigant. Essi indicano che Truppoaldo deve inviare tramite messi il dovuto al concessionario. Qui si evidenzia il rapporto con Salerno reso obbligatorio dall'imposizione dei tributi, che avveniva più volte in un anno e che si traduceva anche in un rapporto commerciale in quanto coloro che portavano gli obblighi all’episcopio partecipavano ai mercati che si tenevano nei centri maggiori in occasione di tutte le festività religiose. Da considerare inoltre che di solito erano i missi dei proprietari a giungere nei fondi per raccogliere i tributi ai quali il conduttore doveva dare ospitalità.

36. Et stetit.....partibus: l’accenno alla tradizione che legava l’episcopio di Salerno alla pieve del locum Solofre conferma tutto quanto si è detto intorno a questa istituzione.

37. Ad ovitum.....causa mobiles: l’estensione della concessione fatta a Truppoaldo e agli eredi (essi però avevano la facoltà di romperla il che comportava l'avocazione dei beni mobili) serviva a legare gli uomini al fondo.

38. Et potestatem.....decopertas et conciatas: ricade sul detentore del beneficium l’obbligo di vigilare sulla buona conduzione della terra di mantenere in buono stato la chiesa, le case e le celle. Col termine cella si indicavano sia i magazzini quanto le camere per asilo. Se si considera questo secondo significato le celle della pieve potevano accogliere sia i lavoranti che i preti di passaggio che officiavano nella pieve. Poiché di pertinenza della chiesa c’erano anche tre case de applicta, come si è visto, si può più verosimilmente ritenere che queste ultime fossero usate come alloggio e che le celle fossero magazzini per raccogliere e conservare i frutti della terra, il che rispondeva all'uso dei tempi di unire in magazzini comuni i prodotti della terra per difenderli da topi ed incendi e richiama una delle funzioni delle pievi. Da considerare come la chiesa offriva asilo ed era sia punto di ritrovo che di riferimento (prima ancora dei castelli) per la gente isolata negli ampi spazi di allora, né bisogna dimenticare che la vita aveva spiccati caratteri comuni, cosa su cui i Longobardi fondarono il loro sistema tributario.

39. Unde in eo ordine.....inlegitimo. è la clausola di garanzia che pone Truppoaldo come garante del patto e determina, in caso di inadempienza per lui stesso e per i suoi eredi, la pena pecuniaria di 30 costantini d’oro da versare ad Adelferio il quale a sua volta si impegna di far rispettare i patti. Sono citati in questo patto due istituti longobardi (guadia) l’uno indicato dal sintagma per conbenienza che è il patto di garanzia, l’altro da ad pignerandum che è l’atto legale di accettazione del pegno. Sono citati anche i costantini che erano monete bizantine che iniziarono a circolare fin dal 395. Erano in oro, argento e rame ed erano tutte rapportate al valore del soldo d’oro che pesava 4.50 gr.

40. Hoc memoramus.....meruerit: è la formula che dopo aver riassunto il canone di base da versare in occasione della festa di S. Angelo di maggio, attesta l’investitura di Truppoaldo del crisma e dell’olio sacro che gli permetteva di battezzare e di seppellire i morti. La corresponsione dell’annuo censo dimostra che l’officiante accettava il magistero disciplinare e si sottoponeva alla volontà del vescovo. Più del crisma era la possibilità di conservare e tramandare la memoria dei morti che fece del distretto pievano il centro e il cuore della comunità umana che vi abitava, la quale poi con la chiesa entrava a far parte della società dei credenti e tramite essa poteva impetrare la protezione divina.

41. Scrive e firma il contratto il notaio Mirando che era anche avvocato di S. Massimo e come tale controllava la gestione del patrimonio della chiesa. Scrisse i documenti di S. Massimo dal 1021 sia come notaio e avvocato ma anche come semplice notaio. I notai iniziarono a firmare questo tipo di contratto nel principato di Salerno - Arechi II volle questa trasformazione - fin dalla fine del IX secolo così le carte private divennero pubbliche. Essi erano presenti nei contratti di locazione delle terre nella duplice veste di avvocato e di notaio che redigeva il documento.

42. Romualdo e Ademaro sono i testimoni di cui si è detto alla n. 9. La presenza di testimoni, che in genere erano del posto ed erano persone libere, cioè potevano essere soggetti giuridici, fu richiesta nella stipula dei contratti in un secondo momento.

________________ 

Fonte:

Archivio Arcivescovile di Salerno, arca, I, n.9.

Trascrizione di B. Ruggiero, Potere, istituzioni, chiese locali. Aspetti e motivi del Mezzogiorno medievale dai Longobardi agli Angioini, Bologna, 1977, Appendice, pp. 88-90.

Nota. Il documento è così regestato in A. Balducci, L'archivio diocesano di Salerno. Cenni sull'Archivio del Capitolo metropolitano (Salerno, 1945, p. I, fonti, IV, n. 9, pp. 5-6): "1042, giugno. Collazione in cartapecora delle Chiese di S. Angelo e S. Maria, site in Solofra con tutti gli stabili e mobili, sacri utensili, fatta da Adelferio Presbitero et Abbate della Chiesa di S. Massimo per parte dell'Arcivescovo Amato, et in persona di Truppoaldo Presbitero di Solofra per l'annuo censo di mezza libra di cera, ova cinquanta e due polli in segno di ricognizione. Rog. da Marinaldo Not. nell'anno XXIV di Guaimario IV principe di Salerno e II di Gisulfo suo figlio”. La sottolineatura indica un errore del Balducci, riportato poi da tutti quelli che a questo regesto si sono rifatti e corretto da G. Crisci (Il cammino della chiesa salernitana nell'opera dei suoi vescovi, I, Napoli-Roma, 1976, p.76 e n. 3) il quale precisa "si tratta di una sola chiesa e non di due come si rileva chiaramente dalla lettura della pergamena originale".

 

 

Approfondisci

Il perchè dell’errore di quelli che parlano di sue chiese

La pieve di S. Angelo e S. Maria del locum Solofre

Altri documenti longobardi

*

 Una chiesa medioevale nel Principato salernitano

La pieve di S. Angelo e Santa Maria de locum solofre

http://www.storiadelmondo.com (maggio 2003).

 

 

 

Da M. De Maio, Alle radici di Solofra, Avellino, 1997.

Argomenti di storia di Solofra

Manda un messaggio

Home

Per prelievi totali o parziali citare lo studio indicato