Agostino Landolfi
Agostino Landolfi (1800-1889) apparteneva ad una
importante famiglia solofrana che faceva capo al ramo di Giovanni, che fu
notaio a Solofra e morì nel 1754. Dal figlio di questi, Domenico Nicola, nacque Giovanni
Battista, padre di Agostino, il quale alla sua morte donò il suo
palazzo, e quasi tutti i beni, alla comunità solofrana, con lo scopo di farne
un ospedale per i poveri.
L'ospedale fu eretto in Ente morale con decreto
reale del 18 novembre 1880. Nel 1887
Dice
di lui Carmine Troisi:
Il
benefattore
Un giorno, per soccorso, al tuo portone
un uom picchiò malato e poverello:
tu subito gli apristi il ricco ostello
e il ristorasti di vivande buone.
Poi gli dicesti: - Questa mia magione
l'ho destinata a te, caro fratello,
e a quanti alla pietà fan giusto appello,
insieme a ogn'altra mia possessione.
Su le ferite del dolore umano,
da quel giorno, fluì per le tue stanze,
il vino e l'olio del Samaritano;
ed il viandante, misero che muore,
curato e salvo, con le tue sostanze,
benedirà per sempre il tuo gran cuore.
(da Carmine Troisi, Sonetti
volanti, 1926)
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Documento n. 1
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Statuto dell'ospedale Titolo I Norme per l'ospedale Art. 1°. Un ospedale per la cura degli
infermi poveri dell'uno e dell'altro sesso, viene fondato in Solofra. Si
denomina Ospedale Agostino Landolfi, per tramandare ai
posteri la memoria del benemerito e pio cittadino cav. Agostino Landolfi, il
quale, con rara generosità, lasciò quasi tutto il suo patrimonio per la
fondazione di esso, d'avere effetto dopo il decesso della di lui moglie
signora Teresa Garzilli alla quale legò l'usufrutto del patrimonio medesimo
da governarsene durante sua vita. Il supero in ciascun anno dovrà essere
addetto a maritaggi, ciascuno di lire cento,
da conferirsi alle donzelle oneste, dietro sorteggio, come da testamento in
forma olografa del dì 9 maggio 1877. Art. 2°. La dote del nuovo Ospedale viene
costituita dall'asse di varie proprietà stabili, mobili, rendite sul Gran
Libro del cav. Agostino Landolfi, del valore presunto di lire 186.484,99
riportato nella denuncia della successione. Art. 3°. Il detto Ospedale si erigerà
conformemente alla legge e regolamenti vigenti sulle opere pie, sotto la
immediata vigilanza e sorveglianza dell'Arcivescovo pro-tempore di Salerno,
salvo il diritto di tutela e di sorveglianza spettante alle autorità
amministrative. Art. 4°. La sua sede è stata prescelta dal
benemerito benefattore Landolfi nella sua casa di abitazione sita in Solofra. Art. 5°. Il numero degli infermi sarà in
proporzione delle annue entrate patrimoniali, e della capacità del luogo, e
vi si accoglieranno unicamente i poveri del Comune di Solofra. Art. 6° Nell'Ospedale Landolfi saranno
ricevuti infermi di malattie capaci di guarigioni, e però i cronici non vi
saranno accolti, salvo che non abbiano una malattia acuta e vi rimarranno pel
tempo necessario alla cura di detta malattia. Art. 7°. Nei casi di urgenza vi saranno
ancora accolte, senza distinzione di origine, altre persone che s'infermano
nel passare per Solofra; la quali, o le loro famiglie, saranno tenute a
rivalere l'istituto delle relative spese, quando siano in grado di farlo. Capitolo II Direzione e Amministrazione Art. 8°. La direzione apparterrà ad una Commissione speciale. Art. 9°. Siffatta Commissione sarà composta
di un Presidente e quattro Consiglieri, cioè due sacerdoti e due laici. In
mancanza del Presidente, Art. 10°. Il Presidente della mentovata
Commissione visiterà frequentemente l'Ospedale, vigilerà che il servizio in
esso si compisse di tutti coloro che vi saranno impiegati, con massima
diligenza e gentilezza di modi, e che agli infermi non mancasse nulla, sia
delle cose necessarie, sia di conforti di ogni maniera, onde l'opera risponda
pienamente alla volontà del fondatore, alla civiltà dei tempi e al decoro del
paese. Così questa vigilanza direttiva si estenderà sopra di tutto ed in ogni
persona, non escluso il personale sanitario, in quanto però riguarda
l'assiduità e diligenza dell'ufficio, che le visite mediche fossero frequenti
ed in proporzione del bisogno, e che le medicine fossero di ottima qualità,
ma non per giudicare della scienza e del metodo delle cure. Art. 11°. Il Presidente della Commissione
nelle periodiche riunioni, le quali avranno
luogo ogni quindici giorni, informerà i suoi
colleghi dell'andamento dell'ospedale, ed occorrendo proporrà ad essi le
disposizioni che crederà utili prendere per la sua maggiore prosperità. Art. 12°. Ogni qual volta ne sorgerà il
bisogno, il medico capo o Primario, inteso il suo collega, rivolgerà alla
Commissione le necessarie proposte, dirette a migliorare il servizio medico
dell'Ospedale, ed a correggere qualche abuso. Art. 13° L'amministrazione del patrimonio
dell'Ospedale è confidata alla stessa Commissione amministrativa i di cui
componenti solidalmente dovranno rispondere allo Arcivescovo ed alle Autorità
tutorie della loro gestione. Art. 14°. Non potranno assumere l'ufficio, e
ne decadranno quando lo avessero assunto, quelli che vi fossero stati
nominati, senza aver prima resto i conti della precedente amministrazione, o
che abbiano lite vertente con l'Ospedale. Art. 15°. Gli ascendenti e discendenti, i
fratelli, il genero ed il suocero non potranno essere contemporaneamente
membri della Commissione, avverandosi questa incompatibilità, andrà escluso
il membro meno anziano. Art. 16°. È vietato agli amministratori di
prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri, o di loro
congiunti o affini, sino al quarto grado, come pure di prendere parte
direttamente o indirettamente ai contratto di locazione, di esazione, di
appalti che si riferiscono a beni amministrati. Art. 17°. Nessuno degli amministratori potrà
a titolo veruno percepire assegni o rimunerazioni di sorta sul bilancio
dell'ospedale. Art. 18°. Nel condurre l'Amministrazione,
dovranno gli amministratori attenersi scrupolosamente a quanto viene
prescritto dalla legge del 3 agosto 1862 e dal relativo regolamento 27
novembre stesso anno. Sono quindi obblighi
principali: a) formare ogni anno il bilancio e rendere i conti ivi tracciati. b) Tenere in continua evidenza le attività e
passività dell'opera pia. c) Rinnovare nei tempi debiti le iscrizioni
ipotecarie. d) Sottoporre alla Deputazione Provinciale
tutti gli atti regolamenti, contratti ecc. soggetti all'approvazione di
questa. e) Pubblicare i bilanci prima di metterli in
esecuzione, informandone i cittadini con apposito avviso affisso all'albo
pretorio del Comune di Solofra, ed accompagnandoli con tutti gli allegati o
schiarimenti, che possono interessare chiunque voglia esaminarli. f) Rassegnare alla fine di ciascun anno alla
Deputazione Provinciale ed allo Arcivescovo di Salerno, una relazione esatta sul
suo andamento morale, economico e direttivo, non che sulle economie ottenute,
sui miglioramenti conseguiti, su quelli conseguibili ed altre simili
particolarità. g) Provvedere per la manutenzione dei
mobili, per la conservazione degli stabili capitali, censi, livelli, ecc. Per
l'accrescimento delle entrate, per la possibilità e convenienza di ridurre o
abolire alcune spese, per la conversione in rendita sul Gran Libro del Debito
Pubblico consolidato, od in ogni migliore impiego dei capitali provenienti da
rendita dei beni, o altrimenti per la rivendicazione dei giusti diritti, per
lo avviamento delle liti, per la reintegrazione in caso di turbato possesso,
per le servitù passive. ecc. h) Prendere in attento esame nella prima
adunanza di ciascun anno gli inventari, facendovi compilare gli stati di
variazione e trasmetterli tosto all'Autorità governativa come è prescritto
dagli articoli 8 e 9 della legge. Art. 19°. a) Compilerà a suo tempo e sottoporrà alla
firma dell'Arcivescovo un Regolamento interno a guida dell'Amministrazione e
pel buon regime dell'Ospedale. b) Ogni anno pubblicherà per le stampe un
resoconto dell'Amministrazione sostenuta. Art. 20°. Le convocazioni della Commissione
saranno valide intervenendo tre componenti. Le deliberazioni sono prese a
maggioranza di voti. Art. 21°. Il Presidente convocherà Art. 22°. L'Arcivescovo nominerà: a) Il Presidente ed i quattro Consiglieri. b) Un sacerdote col titolo di Cappellano
dell'Ospedale. c). Un segretario od archivista. d) Un tesoriere dal quale esigerà valida
guarentigia. e) Un economo. Tutti i nominati dovranno risiedere in
Solofra, e dall'Arcivescovo sarà assegnato agli eletti, per gli uffici
designati alle lettere b), c), d), e), un proporzionato stipendio, dietro
proposta della Commissione. Art. 23°. Essi dovranno scrupolosamente
adempiere tutto quello che incombe a ciascuno nel proprio ufficio. Il
Segretario dovrà tenere un registro delle deliberazioni, curandone lo
adempimento. Art. 24°. Il servizio interno dell'Ospedale
sarà affidato alle Figlie della Carità, o ad
altre simili, oppure ad infermieri di scelta e nomina di questi ultimi della
Commissione, e dimoreranno nello stesso Ospedale. Chi presiederà tra loro dipenderà dalla
Commissione amministrativa per tutto per tutto ciò che riguarda il servizio
dell'Ospedale. Il regolamento interno determinerà i doveri delle persone
addette all'Ospedale, sia per l'assistenza agli infermi, sia per i
trattamenti, per la cibaria, per le suppellettili, per la mobilia e per tutto
ciò che occorrerà nello interno dell'Istituto. Alle Figlie della Carità o agli infermieri
sarà affidata: a) La nettezza del luogo. b) La preparazione e la somministrazione del
vitto e dei ristori agli infermi. c) La custodia e la buona custodia della
mobilia e del guardaroba. d) La vigilanza sull'amministrazione delle medicine
e degli altri mezzi prescritti dai medici. e) La vigilanza sui servienti. f) La custodia del luogo. g) L'ammissione degli infermi nel solo caso
di urgenza., come di notte e nell'assenza del medico di servizio o di un
componente del Consiglio. h) La tenuta di un registro di tutta
mobilia, delle biancherie e di ogni altro utensile, redatto in doppio uno da
conservarsi dal Consiglio amministrativo, e l'altro dalla Superiora delle
suore o dal Capo infermiere. Questo inventario sarà riveduto ogni sei mesi
per cancellarne gli oggetti consumati e r4esi inservibili, ed aggiungervi i
nuovi acquisti. Ogni volta sarà sottoscritto dai Componenti il Consiglio ,
nonché dalla Superiora delle suore o dal Capo infermiere che se ne dichiarerà
consegnatario. Art. 25°. Sarà nelle facoltà della
Commissione amministrativa la nomina del personale sanitario, che si comporrà
di due medici prescelti dietro pubblico concorso, con facoltà di avere anche
degli assistenti gratuiti, i quali potranno essere ammessi per far pratica,
salvo a corrispondere loro una tenue gratificazione in caso di buon servizio.
Il più degno dei medici fra i nominati, ha la direzione del servizio, e tutti
dovranno risiedere a Solofra, Art. 26°. L'annuo onorario per i due medici
sarà di lire 300,00 per il primo di lire 150,00 per il secondo. L'Arcivescovo
in vista del parere della Commissione assegnerà alle altre persone addette
alla cura degli infermi, non che agli inservienti del pio luogo, con obbligo
alle prime e agli ultimi di dimorare in Solofra, gli onorari rispettivi a
seconda dei mezzi dei quali si potrà disporre e dello sviluppo dello
stabilimento. Art. 27°. Il Medico di servizio ammetterà
ordinariamente gli infermi che si presenteranno ad essere accolti
nell'Ospedale. Così pure li congederà quando saranno guariti. Però il
Consiglio potrà intrattenere ancora per altri giorni gli infermi congedati
dal medico, quante volte non vi fosse affollamento, ed in vista della loro
povertà, onde potessero meglio ristorare le loro forze col buon vitto ed evitare
le ricadute. Art. 28°. Ogni vertenza che potesse sorgere
intorno al servizio medico, verrà risoluta dal medico Capo, il quale ne terrà
informato il Presidente della Commissione. Art.29°. L'Ospedale sarà provveduto di un
conveniente armamentario di strumenti chirurgici, i quali non potranno essere
adoprati fuori dell'ospedale medesimo. Art. 30°. Se Art. 31°. Lo Arcivescovo pro-tempore di
Salerno per provvedere al migliore andamento ed utilità del pio luogo,
secondo la volontà del testatore cav. Landolfi, potrà accedere sempre che gli
aggraderà nel locale dell'ospedale, sia personalmente che per suo delegato
prestato; se la contabilità sia in regola; se la cassa corrisponda ai conti;
se, in somma, quanto concerne il pio istituto, proceda con ogni esattezza. Art. 32°. Anche senza accedere nel locale
dell'Istituto, allorquando l'Arcivescovo si convincerà che qualche persona
addetta al medesimo non adempirà convenientemente all'incarico ricevuto, avrà
il diritto di rivolgersi all'Autorità Tutoria della Provincia, perché la
detta persona fosse rimossa, secondo la volontà del pio testatore. Capitolo III Tesoriere Art. 33°. Il Tesoriere alla dipendenza della
Commissione amministrativa, sarà tenuto: a) ad esigere le rendite del patrimonio
dell'Ospedale, b) a soddisfare i mandati del Consigli
Amministrativo ricevendo quietanza dalle parti pretendenti, c) a tenere sempre in regola i conti e la cassa
per ogni verifica che in ogni tempo piacesse all'Arcivescovo di ordinare. Capitolo IV Economo Art. 34°. L'Economo dovrà: a) Prendersi in consegna, previo inventario,
i locali dell'opera pia, e tutti gli effetti mobili che corredano lo
stabilimento, non che i generi di provvista, che vi fossero, invigilerà per
la loro conservazione e se ne renderà responsabile. b) Provvederà ogni giorno, nei modi che
dalla Commissione gli saranno determinati, per il trattamento degli infermi,
giusta la tabella dietetica giornaliera firmata dai medici, presentando a
fine d'ogni mese lo stato degli esiti sopportati, tanto per vittazione agli
infermi, quanto per ogni altro bisogno giornaliero dell'Ospedale. c) Invigilerà su tutto ciò che riguarda il
buon funzionamento della cucina, sorvegliando pure gli infermi e gli altri
inservienti. d) Nel caso che le Figlie della Carità, o
altre simili, somministreranno esse il trattamento agli infermi, giusta le
prescrizioni dettate in questo articolo alle lettere b) e c), l'Economo ne
sorveglierà solamente l'adempimento. E) Sorveglierà pure alla buona tenuta dei
beni stabili appartenente all'Opera pia, e farà in essi eseguire le migliorie
e variazioni occorrenti, dopo aver ottenuto, volta per volta,
l'autorizzazione dalla Commissione amministrativa. Capitolo V Segretario ed Archivista Art. 35°. Il Segretario o Archivista alla
dipendenza della Commissione, sarà tenuto: a) a conservare tutti i titoli e documenti
dell'Istituto nell'Archivio dell'Ospedale, b) a redigere i verbali delle deliberazioni
del Consiglio, E) a menare innanzi la corrispondenza con
tutte le autorità, d) a compilare la platea di tutti i beni e
le rendite dell'Ospedale, e) a preparare i bilanci e i conti annuali,
e tutti gli atti e documenti, che riguardano l'Amministrazione, ed a
conservarli in Archivio, tenendone accurato catalogo o registro. Capitolo VI Il Sacerdote-Cappellano Art. 36°. A lui spetterà il disimpegno di
quanto riguarda il Divino Culto nell'Ospedale, l'assistenza ai moribondi,
l'amministrazione dei sacramenti, la celebrazione della Messa e la vigilanza
sulla morale condotta di tutte le persone sotto la dipendenza della
Commissione amministrativa, e specialmente dell'Arcivescovo. Sarà stabilito
nel bilancio apposito articolo per le spese di culto. Titolo II Norme pe' maritaggi Capitolo I Art. 37°. Se dal bilancio annuale
dell'Ospedale risulterà un supero di rendita, ne saranno formati tanti
maritaggi, ognuno di lire cento, ai quali potranno concorrere per sorteggio solamente
le donzelle dell'età di quindici anni ai venticinque, che siano oneste di
buona morale e native di Solofra. Art. 38°. Le domande dovranno essere dirette
al Presidente del Consiglio di amministrazione non più tardi del 15 aprile.
Dovranno essere corredate del certificato del parroco, nella cui parrocchia
dimora la donzella concorrente, che attesterà quanto trovasi disposto col
precedente articolo 37°. Art. 39°. Ar. 40°. Per tutto il dì 7 seguente mese di
maggio, formerà tante uguali cartelle bianche, per quante corrispondono ai
nomi delle donzelle ammesse al sorteggio. Su ciascuna delle quali scriverà a
caratteri nitidi il nome e cognome di una donzella, di modo che ogni cartella
riporterà il nome di una concorrente, avvolta in forma cilindrica ciascuna
cartella, tutte saranno versate in un'urna di cristallo dalla quale si
estrarranno tante cartelle per quanti maritaggi dovranno distribuirsi in
quell'anno. Art. 41°. Il
sorteggio sarà fatto dalla stessa Commissione in presenza del pubblico nel dì
8 dello stesso mese di maggio. Art. 42°. Dopo di che Art. 43°. Per tutte le operazioni indicate
negli articoli dal 37° al 42°, nella Commissione amministrativa interverrà il
primicerio-parroco pro-tempore della Chiesa di S. Michele Arcangelo di
Solofra. Art. 44°. Gli altri nomi delle donzelle
ammesse a concorrere e che non saranno state favorite dalla sorte, potranno
concorrere negli anni seguenti, a condizione sempre che produrranno la
documentazione sui requisiti richiesti dal precedente articolo 37°. Salerno, lì 16 giugno Ministero dell'Interno Visto D'ordine di Sua Maestà: Il Ministro Crispi. Montoro, 1921. |
Il primo presidente fu Arcangelo Giliberti. L'ospedale
eseguì il al suo compito sotto la guida di validi presidenti tra i quali vanno
ricordati Michele Graziani e Mariano Vigorita.
Michele Graziani fu presidente per 31 anni
sempre confermato, egli ne curò lo sviluppo e si impegnò per far giungere da
Napoli medici di prestigio.
All'Ospedale fu aggiunto un Asilo istituito con
un finanziamento del conte Francesco Garzilli.
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