VITA DELLA COLLEGIATA
Mansionari
.
Sei sacerdoti per il servizio del coro e del Collegio dei Canonici |
Istituiti da Mario Landolfi
1680
17 agosto
Detto
Mario, a maggiore gloria di Dio e per la salute della sua anima e di suoi
parenti con l’assenso dell’Arcivescovo di Salerno, erigere sei Mansionari di patronato della famiglia Landolfi con
oneri, introiti e prerogative.
I Mansionari devono
essere in numero di sei, devono assistere e intervenire nella Collegiata di S.
Michele Arcangelo insieme con i Capitolari e fare le funzioni secondo il
diritto canonico e principalmente intervenire nel coro con insegne distinte
dagli stessi capitolari e propriamente con zambarde;
devono servire in modo decente e distinto dagli stessi capitolari e dagli altri
parroci e dagli altri presbiteri che non sono insigniti di tali oneri ed honori e similmente devono godere diritti e prerogative ed
emolumenti secondo il proprio diritto e siano trattati con ogni onore sia nella
Collegiata che nelle processioni e nelle funzioni in
cui intervengono con prerogative capitolari ed espresse convenzioni sempre con
l’assenso dei canonici e superiori. Debbono avere
nelle processioni dei defunti tarì uno, come i
perdetti capitolari e gli altri presbiteri del clero. Ogni volta che saranno
chiamati insieme al Capitolo nelle funzioni dei morti
devono intervenire davanti ogni altro presbitero e devono sempre essere con
detto capitolo né da esso possono essere divisi nelle processioni dei morti, né
nelle altre festività e messe extra celebrate in detta Collegiata; e per
elemosina devono avere grana due e mezzo come spettano a detti canonici. Devono
intervenire tutti e sei se c’è il Capitolo intero e in numero di due se il
Capitolo è a metà; gli emolumenti devono essere divisi a metà. In ogni messa
che si celebrerà nella Collegiata sono tenuti alla elemosina
ordinaria
E tanto gli stessi
presenti compatroni quanto i successori devono dare in perpetuo una libra di
cera lavorata e nella festività di S. Michele del mese di maggio uno di detti
mansionari nella messa solenne e propriamente il primo sedente in coro deve
accedere all’altare e consegnare nella mano del celebrante dette candele il quale celebrante le dispensa a detto compatrono e compatroni
e in tempore vite presenti compatrini
don Gio Sabato Landolfi.
Sono tenuti a
celebrare nei giorni feriali una messa in perpetuo nella Collegiata, all’altare
di S. Tommaso d’Aquino due messe e altre due messe all’altare di S. Michele Arcangelo e altre due
messe all’altare di S. Basilio. Il numero di dette messe deve ascendere al
numero di seicento cinquanta che i mansionari con la facoltà e la libertà ad essi concessa non celebrando nei giorni festivi devono illam celebrare in obbligo nel giorno immediatamente
seguente. Devono solennizzare l’ottava di S. Michele Arcangelo del mese di maggio insieme con i Capitolari con decente apparato e
ornato. Non può essere sostituita da un’altra festa ma
deve essere integra l’ottava. Le messe di requiem devono avvenire nei giorni
permessi. L’ottava deve essere celebrata dal Capitolo e dai Mansionari e per
ogni anno riscuotere carlini 20. Sono tenuti in queste celebrazioni ad
intervenire nel coro insieme con i Capitolari nel luogo ad essi
destinato ed appropriato, nelle pie ore canoniche, nella quaresima, nei giorni
festivi e nell’ottava e in ogni altro giorno. Devono ogni anno eleggere uno tra
essi che sia nominato magister
ed abbiano uno presentandi e inteveniente
in loro vece e tale numero di sei non deve diminuire né possa diminuire per
urgente, favorevole e privilegiata causa. Sono tenuti ad intervenire in ogni
celebrazione ed in ogni altra solennizzazione con
l’obbligo di celebrare sia collegialmente che nelle
messe singole, sia nei primi che nei secondi Vespri cantando antifone e vesticulos e in simili altre funzioni cui sono obbligati de
jure, e assistendo nella processione solenne della
festa del SS. Corpo nella chiesa fino all’atrio aspettando bacula
con pluri palli fino a che sia consegnato ad manus magnificatur de magistratum.
È riservata la
facoltà di nominare e presentare detti mansionari per questa prima volta il Rev. Don Gaetano Landolfo, il clerico
Giulio Cesare de Petrone, il clerico Giovanni
Vittorio Grimaldi, il clerico Domenico Ronca, il clerico Salvatore Pandolfello, e
Tommaso de Vultu che devono sedere ed incedere
secondo l’ordine in cui sono segnati e prenominati e devono incedere secondo l’ordine sacro e
prerogative in cui furono ordinati e quando sono uguali devono incedere secondo
le prerogative, emolumenta, honores
et onera e così nelle future elezione sia per morte
che per rinuncia o resignationem.
Detti mansionari in
futuro devono essere sacerdoti o chierici che abbiano
21 anni, i quali chierici siano adatti ad ascendere al grado sacerdotale subito
o abbiano l’età per essere sacerdoti e nel frattempo possano fare celebrare le
messe da altri sacerdoti e quando passato il 25° anno completo non saranno
effettivi sacerdoti subito rimangano privati dello stesso officio e beneficio
dei mansionari e al loro posto possono essere presentati altri sacerdoti.
Nella
elezione dei mansionari sempre
devono essere preferiti i discendenti da Mario e Tarquinio suo padre e mancando
siano preferiti i discendenti di Giuseppe Landolfi e suo padre Liberato in linea
maschile e mancando questi devono essere preferiti i figli di Flavio Grimalda e
non esistenti, i figli di Feliciana seu Fenizia
Grimalda e suoi successoriu, e non esistendo i figli
di Giulia Garzillo, e mancando devono essere
preferiti i figli di Felice del quondam Giustiniano Landolfi, e mancando i
figli o discendenti maschi di Paolo, Carlo e Giosafat Landolfo, e mancando i
discendenti di Alessandro e Ferdinando Landolfo. Dei figli e dei discendenti di
questi ultimi della famiglia devono essere preferiti i
primi tre
L’ordine della
facoltà di presentare i Mansionari è per prima Mario
durante la sua vita, poi il rev. canonico G. Sabbato
Landolfo e poi i discendenti di Mario e Tarquinio, poi di Giuseppe e Liberato
Landolfo, poi di Flavio Grimalda, poi di Feliciana Grimalda e Giulia Garzillo, poi di Carlo e Giosafat, figli del quondam Paolo,
preferendo la maggiore età, poi di Felice Landolfi non eccedendo il numero di
tre, poi di Alessandro e Ferdinando Landolfo. Quando non c’è altro modo allora il primicerio, che è il più
vecchio dei canonici li deve nominare entro 4 mesi.
Ogni anno sia
aggiornato un libro in cui siano segnate le esazioni,
le annualità, le assegnazioni e donazioni ed ogni altro emolumento, funzione,
elemosine ed ogni altra cosa ad essi spettanti dei quali possa farsi eguale
divisione.
In ogni momento è
fatto obbligo conservare l’ordine e la forma della elezione
pena l’annullamento della stessa.
Mario Landolfi si riserva di risolvere ogni dubbio e difficoltà vita durante e dopo
la sua morte sia il canonico G. Sabato Landolfo e poi i discendenti di
Tarquinio, e mancando tale prerogativa sia trasferita agli altri nominati
nell’ordine. […].
(ASA, Notai, Marco Antonio Giliberti, 1680)
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Contrasto tra i Canonici della Collegiata
e i Mansionari
Nel 1775 il Capitolo
della Collegiata accusa i Mansionari di non assistere ai Vespri, alle messe
cantate, agli anniversari, all’esposizione del SS.
Sacramento, alle processioni e novene; che non tutti intervengono nel coro ad
officiare sia nei giorni festivi che feriali col discapito del culto e nocimento della chiesa.
Nel 1776
I capitoli
stabilivano:
I. I mansionari
devono assistere i diaconi e i suddiaconi che celebrano nella Collegiata le
messe cantate, i primi e i secondi Vespri.
II. I mansionari
devono intervenire a cantare nel coro in tutte le messe cantate e in tutti gli anniversari con l’obbligo del Capitolo in numero
di sei se interviene tutto il capitolo e due se intervengono solo 4 canonici.
III. I mansionari
devono intervenire nelle esposizioni del SS.
Sacramento che si fanno nella Collegiata.
IV. Devono
intervenire a tutte le processioni nelle quali interviene il Capitolo.
V. I mansionari
devono soddisfare i doveri per sé e non per gli altri ed in caso di impedimento possono sostituire i sacerdoti del Capitolo
non altri.
VI. Durante la
salmodia e le funzioni i mansionari non devono abbandonare il coro e l’altare
per aiutare a suonare e cantare sull’orchestra.
VII. Poiché tra i mansionari c’è collusione devono essere
controllati da un "puntatore".
I mansionari non
comparvero nella curia anzi esposero a Don Donato
Antonio Landolfi loro "compatrone" che col
ricorso il primicerio e il Collegio volevano opprimere i diritti del patronato.
Intervenne anche il Sacro Regio Consiglio.
Accusa: I mansionari
negano il servizio stabilito nei 7 capitoli abbandonano la chiesa e
intervengono solo in occasione di funerali, anniversari e feste nei quali c’è
il pagamento mostrandosi ostili e sfrontati, mostrando
superiorità dinanzi a tutti nei riguardi del primicerio e canonici. Non
intervengono né 6 né 3 né 2 alla salmodia delle ore canoniche diurne e notturne
e se sono in chiesa si trattengono in ciarle e non partecipano al coro. Se in
occasione di funerali e feste vengono richiesti di
fare qualche servizio a loro dovuto ricusano di farlo come assistere al
primicerio o canonico nella benedizione del cadavere e ciò con grande scandalo.
Durane le feste quando intervengono ad incensare il primicerio di fanno arditi di incensare in una medesima maniera dicendo
che essi in chiesa sono come il primicerio e i canonici. In occasione di feste
e funerali a pagamento essi prendono la paga anche se
non intervengono. In conclusione essi non servono la chiesa
ma intervengono solo quando c’è prontuale e
manuale pagamento e solo per soverchiare il primicerio e i canonici con
disturbo delle sacre funzioni e grave scandalo.
Ecco cosa devono
fare:
I.
Intervenire in coro per cantare l’officio intero tutti e sei nei giorni
festivi, nella quaresima, nell’avvento e in tutti gli uffici. Due di essi nei giorni feriali
con 4 canonici ebdomandari.
II.
Assistere da
diaconi e suddiaconi nelle seguenti funzioni di obbligo:
in tutte le messe cantate e processioni del SS Sacramento che in detta
Collegiata si fanno nelle domeniche di ogni mese. Nei primi e secondi Vespri e
messa cantata della Circoncisione del Signore della Epifania,
nella benedizione delle candele processione e messa cantata nel giorno della
purificazione di Maria Vergine Santissima. Nella messa cantata della domenica
settuagesima.
III.
Assistere da
diaconi e suddiaconi nelle processioni di S. Marco, di S. Michele Arcangelo,
del Corpus Domini
IV.
Assistere da
diaconi e suddiaconi negli esercizi spirituali che si fanno coll’esposizione
del Sacramento, nei venerdì di Marzo che si fanno coll’esposizione
del Sacramento, nella novena di S. Michele Arcangelo che si fa coll’esposizione del Sacramento nel mese di maggio.
V.
Assistere da
diaconi e suddiacono negli obblighi delle cappelle di detto capitolo
che sono stati contratti dal capitolo prima della fondazione dei mansionari,
nei primi suddetti vespri e messa cantata dell’Epifania, nella messa cantata di
San Matteo Apostolo, nella messa cantata di S. Tommaso d’Aquino.
Nelle quali funzioni il Capitolo ha per stipendio 5 carlini dai quali deve uscire lo stipendio della messa, le cere, i sacrestani,
organista e tiratura di mantici.
VI.
Assistere nel
coro mentre dal Capitolo si cantano le altre messe cantate eccetto
quelle citate nei capitoli II e V.
La causa stabilì che le
mansioni dei mansionari citate nel 7 punti non erano
in opposizione con il patronato laico.
(ADS, Solofra. Benefici e cappelle, B/233,
1785)
L’episodio deve
essere inquadrato nella situazione di degrado in cui si trovavano le
istituzioni ecclesiastiche. Infatti lungo tutto il
XVIII secolo il numero dei sacerdoti era cresciuto enormemente e nelle loro
mani si trovava oltre i due terzi dei beni del Meridione. Questa situazione,
oggetto delle proposte illuministiche di riforma, terminerà dopo
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